E’ in linea su Inarcassa On line la dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari 2017, che deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre 2018.
Le dichiarazioni vanno presentate dagli Ingegneri e Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività; dalle Società di professionisti; dalle Società tra professionisti; dalle Società di Ingegneria; dagli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2017.
Si ricorda che la richiesta di rateazione del conguaglio annuale può essere inoltrata esclusivamente insieme alla dichiarazione, dagli iscritti regolari, compilando i campi predisposti. Disponibili l’help on line e l’assistenza telefonica Dich. al numero dedicato 02 91979705.
Chi si è avvalso, per l’anno 2017, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 – e i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014 tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Redditi 2018, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale e il volume di affari derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura.
La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che per l’anno 2017 siano privi di partita IVA; oppure siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2017.
• Professionisti iscritti ad Inarcassa e alla Gestione Separata INPS per l’anno 2017: i professionisti iscritti per una frazione dell’anno 2017 che hanno già versato, sullo stesso reddito professionale da dichiarare ad Inarcassa, la contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS (contestualmente ad un precedente rapporto di lavoro dipendente o assimilato), possono procedere a dichiarare il reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione presso Inarcassa, così da evitare duplicazione contributiva sullo stesso reddito. La facoltà di comunicare il reddito frazionato è possibile soltanto se viene contestualmente inviata la documentazione comprovante i versamenti alla Gestione Separata INPS. A tal fine infatti, sarà richiesto, al termine della compilazione della Sezione A, di allegare i modelli RR o F24, in formato PDF, comprovanti l’avvenuto versamento della contribuzione alla Gestione Separata Inps. (Un esempio: professionista iscritto a Inarcassa dal 20-04-2017 al 31-12-2017 con reddito professionale pari ad Euro 24.000,00. Nel caso abbia effettuato versamenti alla Gestione Separata Inps per lo stesso anno, il reddito professionale frazionato sarà pari a 24.000/12*9= 18.000).
• Prestazioni con Iva ad esigibilità differita. A partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2016, il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). Questo comporta un beneficio per il professionista in quanto il contributo integrativo viene versato nell’anno in cui la prestazione è divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. A tal fine nella sezione A va indicata la quota di volume di affari professionale prodotto nell’anno 2017 con IVA esigibile in anni successivi.
Solo chi nella precedente dichiarazione dei redditi 2016 ha compilato il modulo di Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012), deve riportare per quest’anno, nei campi della colonna 11 (per i professionisti) o colonna 9 (per le Società), esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella precedente dichiarazione, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 2017. Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l’anno 2017 che non potrà comunque essere inferiore alla quota minima.