A partire dal 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale si applica l’imposta municipale propria (
IMU) a titolo sperimentale.

L’IMU sostituisce sia l’imposta comunale sugli immobili (
ICI), sia, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (
IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai reddi ti fondiari concernenti i beni non locati.
Ma il reddito fondiario derivante da immobili non locati o non affittati sottoposti a Imu va escluso dall’imponibile Irpef.
E’ questo il succo della circolare n. 5/E, con la quale l’
Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento delle Finanze, chiarisce la portata del previsto effetto sostitutivo dell’Imposta municipale propria, fornendo alcuni chiarimenti sugli effetti sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’
IMU sperimentale per gli anni 2012-2014.
Nello specifico, il nuovo tributo rimpiazza l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sui redditi fondiari derivanti dai
terreni, per la componente dominicale, e dai
fabbricati, non affittati e non locati, compresi gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo dal professionista.
La sostituzione produce effetti anche sulla determinazione del
reddito complessivo e, di conseguenza, sull’ammontare delle deduzioni e delle detrazioni a esso rapportate.
La circolare chiarisce, infine, che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno prodotto nell'anno solo redditi fondiari (di fabbricati e dominicali) frutto di
immobili non locati/affittati assoggettati a Imu.