Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubbliato la
Circolare n. 32/2012, e con essa tende a fornire importanti chiarimenti sulle modifiche alla disposizione di cui all’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla c.d.
legge Fornero sulla riforma del lavoro) che prevede una "
presunzione" circa l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA.

Il ministero chiarisce così che (salvo determinate categorie tipizzate quali gli agenti, i rappresentanti e i lavoratori di call-center), i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione "devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore".
I chiarimenti della CircolareI chiarimenti che fanno ancor più novità sono anche quelli che così normano: "il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato
risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente", e ancora, "il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi".
In pratica si rende effettivamente problematico il voler stipulare
contratti a progetto "per così dire ineccepibili", quasi a confermare la convinzione del legislatore che il
lavoro autonomo genuino sia soltanto quello "avente ad oggetto un’obbligazione di risultato rigidamente predeterminato nel suo contenuto al momento dell’impegno contrattuale".
La circolare ha evidenziato le varie condizioni da rispettare sulle partite Iva specificando, in particolare, come deve essere calcolato il requisito temporale degli 8 mesi per potere essere considerati collaboratori a progetto nonché chiarendo che le novità contenute nella Legge n. 92/2012 non si applicano alla generalità delle imprese e degli studi professionali e che i primi controlli ispettivi potranno essere effettuati dopo il 18 luglio 2014.
Il Decreto MinisterialeAlla circolare, che individua analiticamente le condizioni per l’applicazione della disposizione destinata a progetti effettivamente specifici, si accompagna il
Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 con il quale sono stati individuati albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esonera dalla applicabilità della presunzione.
La presunzione, infatti, non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri o elenchi professionali qualificati che sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una Amministrazione Pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come specificati ed elencati in un apposito allegato al decreto stesso.
Arch. Maria Renova