L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 24/E del 08/04/2013, ha fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento da riservare alla
SCIA e altri atti previsti per l’esercizio di
attività soggette alle visite e controlli.

Il Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, aveva richiesto all'Agenzia la consulenza giuridica, in merito a chiarimenti concernenti l’interpretazione del DPR n. 642/1972, formulata sui seguenti atti:
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segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
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nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale;
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richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.
L'Agenzia delle Entrate, ricordando che l’assoggettamento all’
imposta di bollo è prevista per le istanze tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili), ha fornito i seguenti chiarimenti:
1). Le precedenti conclusioni, già espresse dall’amministrazione finanziaria con riferimento alla
Dichiarazione di inizio attività (
DIA), devono ritenersi applicabili, alla luce delle modifiche introdotte con l'articolo 49 della legge n. 122/2010, anche alla
SCIA che, pertanto, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo, sempreché in esito alla presentazioni di detta segnalazione non sia prevista da parte dell’amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento.
2). Anche l’
attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, essendo un atto con il quale si comunica "l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio", va assimilato al punto precedente, e quindi la richiesta di rinnovo periodico non deve essere assoggettata all’imposta di bollo in quanto non integra una istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione.
3). Secondo l'Agenzia invece, il
nulla osta di fattibilità rientra tra gli "atti e provvedimenti rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta" e, pertanto, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni foglio. Alla stessa imposta è soggetta anche l’istanza volta ad ottenere il rilascio di tale provvedimento.
4). In merito alle richieste di
verifiche in corso d’opera, l'Agenzia ritiene che, se a seguito dell'effettuazione di dette visite l’amministrazione proceda all’emanazione di un atto amministrativo, siano da assoggettare all'imposta di bollo entrambi gli atti (istanza e relativo atto rilasciato).
Ing. Enzo ritto