Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Decreto 20 dicembre 2012 del Ministro dell’Interno riguardante la "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi".

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 4 aprile 2013 (cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in GU.), disciplina la
progettazione, la
costruzione, l'
esercizio e la
manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attivita' soggette ai controlli e nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151, 1 agosto 2011.
Campo di applicazioneIl presente decreto si applica agli
impianti di nuova costruzione ed a
quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale.
Si applica quindi agli impianti di
rilevazione incendio e segnalazione
allarme incendio, agli impianti di estinzione o controllo dell’incendio di tipo automatico o manuale e agli impianti di
controllo del fumo o del calore e risponde alla necessità di aggiornarne le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione.
Non si applicano invece agli impianti installati nelle attività a rischio di incidente rilevante (ex Dlgs 334/1999), negli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche, archivi, musei e gallerie, agli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione, ai depositi di G.P.L., di soluzioni idroalcoliche e di gas di petrolio liquefatto.
Commercializzazione UERientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle
disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi, nonchè anche le tipologie di prodotti non contemplati purchè legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Abrogazioni e aggiornamentiSono abrogate le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto. Con successivi decreti ministeriali, inoltre, saranno recepiti eventuali aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate nella regola tecnica allegata al presente decreto.
La Regola TecnicaLa Regola tecnica di prevenzine incendi inserita nell'Allegato al presente Decreto include:
1) Termini e definizioni
2) Progettazione e Installazione
3) Esercizio e Manutenzione
4) Documentazione da allegare ai fini della valutazione dei progetti
5) Documentazione da allegare ai fini dei controlli di prevenzione
6) Documentazione inerente l'esercizio
7) Disposizioni per le reti di idranti per le attività regolamentate e non regolamentate
9) Disposizioni per gli impianti sprinkler nelle attività regolamentate e non regolamentate
10) Disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendio
Ing. Enzo Ritto