È stato annunciato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo scorso, con comunicato del Ministero del Lavoro, il nuovo
decreto interministeriale del 4 marzo 2013 che individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del
Testo unico di Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Dopo tanto tempo, finalmente, è firmato il decreto (sette articoli e due allegati) che individua i criteri da attuare in merito alla Segnaletica stradale per attività lavorative che vanno svolte nei
cantieri stradali in situazioni -quasi sempre pericolose- concomitanti con interferenze da traffico veicolare.
Va ricordato, infatti, che già l’articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 81/2008, demandava ai Ministeri del lavoro, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di emanare l'attuale regolamento. Regolamento che, dopo la sua lunga elaborazione, aveva ottenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del lonano
25 ottobre 2012.
Scopo e campo di applicazioneIl testo sottolinea (art. 1) che al di là dei criteri individuati, la loro applicazione “non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità”. In particolare le attività lavorative di cui si occupa il decreto “fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il
segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve”.
Procedure di apposizione della segnaletica stradaleIl decreto chiarisce (art.2) che nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, devono applicare almeno i criteri minimi di sicurezza specificati all’allegato I.
Informazione e formazioneImportanti richiami sono forniti (art.3) ai datori di lavoro, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, che devono assicurare che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono individuati nell’allegato II al decreto.
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Riguardo poi ai (DPI), nel testo è specificato (Art. 4) che i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare viene prescritto che gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dalle norme vigenti, ma non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.
Tale disposizione va attuata obbligatoriamente entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Inoltre anche i veicoli operativi devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Arch. Lorenzo Margiotta