Il Consiglio di Stato, con il
parere n. 161 del 18 gennaio 2013, si è espresso sullo schema di decreto ministeriale concernente: "Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia".

L’
Amministrazione ricordando che il presente decreto ministeriale introduce
modifiche al decreto del Ministro della giustizia (n. 140/2012) concernente la determinazione dei parametri, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n.1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si rifà in toto alla vigente disposizione legislativa e
boccia le modifiche proposte principalmente dall'ordine professionale forense.
Il
Consiglio di Stato ha evidenziato che, superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di
ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.
Inoltre è stato ribadito che già nel precedente parere n. 3126/2012, reso nella adunanza del 21 giugno 2012, la stessa Sezione aveva segnalato il pericolo che tali nuovi parametri si prestassero a fungere da "
tariffa mascherata", formulando già alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese.
Viene quindi chiarito che non può essere accolta la previsione che al compenso sia aggiunto un importo per "
spese forfettarie", intendendosi quelle spese, cioè, che il professionista inevitabilmente sopporta ma che, per la natura delle stesse, non può documentare o comunque provare precisamente (trattasi tipicamente delle spese relative alla gestione complessiva dello studio professionale).
Per tale voce, infatti, è previsto un incremento del compenso liquidato in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento e la modifica riguarda tutte le professioni (vedasi l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 1/2012, dove è chiarito che la "misura del compenso va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".
Ritorna in auge, quindi, il concetto di "
compenso unitario e omnicomprensivo", ferma restando la possibilità di indicare le spese in modo distinto come componente del compenso stesso.
Arch. Lorenzo Margiotta