Sono in vigore le norme sulla modifica delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (ex decreto 26 giugno 2009), mediante il nuovo Decreto (22 novembre 2012) del Ministero dello sviluppo economico e delle attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012.

L’emanazione del testo si è reso necessario, come cita il decreto, "per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale", ma anche a seguito della procedura di infrazione di cui la ricorso presentato il 19 luglio scorso alla Corte di Giustizia europea e a seguito del quale la Commissione Europea, in data 29 settembre 2011, ha stabilito che la normativa italiana non ha dato completa attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Va evidenziato, perchè di particolare rilevanza, che è stato abrogato il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto 26.6.2009 concernente la cosiddetta "
autodichiarazione". E' stata così eliminata la possibilità, ai proprietari di immobili non adeguati energeticamente, di auocertificare la classe energetica più bassa (la G) al momento del trasferimento inmmobiliare.
Sono stati infatti
rettificati gli allegati del precedente decreto ministeriale (26.6.2009) in merito al "campo di applicazione della certificazione energetica" con la rimodulazione delle categorie di edifici esclusi dall’ambito di applicazione del decreto, alla "procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica" e alla "Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche".
Il nuovo decreto, inoltre, ha dettagliato ulteriormente i "Metodi di calcolo di riferimento nazionale" e "gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali)".