
10/05/2010
La Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con la delibera n. 1192 del 5 maggio 2009, alcune disposizioni generali che prevedono una distribuzione delle competenze tra le strutture regionali sulla base delle tipologie impiantistiche, pur tenendo conto che al di sotto di una certa soglia di potenza, corrispondente a impianti di piccole dimensioni, la legislazione statale aveva previsto l'utilizzo della Dichiarazione di Inizio Attività da inoltrare alle amministrazioni comunali (Tab A, art. 12, d.lgs. 387/2003).
La Giunta ha reputato quindi necessario riassumere organicamente in un'unica tabella (Allegato A), la ripartizione delle competenze per tutte le tipologie impiantistiche, a seconda della potenza installata, con l'individuazione delle strutture regionali responsabili del relativo procedimento autorizzatorio, e aggiornare, nel contempo, alcune disposizioni procedurali.
La norma ha integrato infatti le precedenti disposizioni della delibera n. 2204 dell'8 agosto 2008, che avevano già provveduto a suddividere le competenze tra le diverse strutture regionali in base a tipologie impiantistiche e soglia di potenza.
In merito agli impianti alimentati a biomassa e biogas di dimensione al di sotto delle soglie previste dall'art. 269, comma 14, lett. a) ed e) del d.lgs. 152/2006 - rispettivamente di potenza termica nominale pari a 1 MW per gli impianti alimentati a biomassa e 3 MW per quelli alimentati a biogas - la norma ha ribadito la competenza della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura sulle istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla l.r. 11/2001, l'esame del piano aziendale, e la competenza del Comune nel caso in cui non siano necessari altre autorizzazioni oltre quella comunale.
Nei casi in cui, invece, per l'autorizzazione dell'impianto siano necessarie altre autorizzazioni oltre quella comunale e l'istanza per l'autorizzazione non provenga da imprenditori agricoli che abbiano fatto richiesta dell'esame del piano aziendale, per ragioni di tutela ambientale, di controllo, di monitoraggio e per la necessaria pianificazione energetica a livello regionale, la norma prevede -quale responsabile del procedimento- l'intervento dell'U.C. Tutela Atmosfera, la quale provvede alla convocazione della conferenza di servizi cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 acquisendo i pareri delle strutture regionali competenti per gli aspetti correlati.
Per quanto attiene gli impianti eolici e fotovoltaici in considerazione delle difficoltà operative incontrate, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno eliminare la disposizione che prevedeva la formazione, in ambito di commissione VIA ovvero in sede di Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, del parere regionale da esprimere in sede di conferenza di servizi.
Resta quindi in capo al Responsabile del Procedimento il compito, prima della conferenza di servizi, di raccogliere i pareri delle altre strutture regionali eventualmente interessate ai fini della formazione del parere della Regione da esprimere in sede di conferenza in merito all'autorizzazione.
Sono stati anche fissati alcuni criteri generali sulle modalità di presentazione della garanzia finanziaria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto.
Per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed eolico, infatti, al fine di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto, obbligo previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, la nuova norma stabilisce che, prima dell'inizio dei lavori, il soggetto autorizzato depositi presso la struttura regionale competente una fidejussione a prima richiesta di importo pari alla previsione tecnico-economica di tali opere approvata unitamente al progetto dell'impianto autorizzato.
La norma ha previsto anche che, in caso di mancato deposito della fidejussione prima dell'inizio dei lavori, sia determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione perché sempre l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.
Arch. Lorenzo Margiotta