Detrazione fiscale per riqualificazione energetica

28/01/2010


Il 55% non cumulabile con contributi simili

E’ ormai ben noto che i contribuenti sostenitori di spese per interventi mirati al risparmio
energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, avvalendosi di una specifica detrazione d’imposta pari al 55%.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento della suddetta detrazione d’imposta delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta
sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione,
l’illuminazione);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,
pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

E l'Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello della Regione Piemonte, ha chiarito con la Risoluzione n. 3 del 26/01/2010 che la detrazione fiscale per riqualificazione energetica non è cumulabile con ulteriori eventuali contributi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi.

Infatti l’agenzia ha ricordato che il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, recante norme di “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”,  prevede (all’art. 6, comma 3) che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo
Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi.

Inoltre l'Agenzia, a seguito di idoneo parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile proprio agli “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, e dunque non cumulabile con altri incentivi pubblici riconosciuti per i medesimi interventi.

Pertanto, alla luce del suddetto quadro normativo, e dei chiarimenti forniti dall’organo ministeriale istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Arch. Lorenzo Margiotta
Consulta l'allegato


Torna alla Home