Decreto Legge n. 194 del 30/12/2009
Decreto "milleproroghe"
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009 , n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini tributari, nonche' in materia
economico-finanziaria
1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino
al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui
all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio
2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al
30 aprile 2010.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al
comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per
gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e' fissato
rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con
modalita' stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato al 30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono
sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW,
relativamente alle disponibilita' finanziarie derivanti da lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando
le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti
effettuati entro novanta giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i
componenti delle commissioni censuarie gia' nominati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' disposta, nei
confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni
individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte
delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del
medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», unita' previsionali di base 25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: «Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo
siano posseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche' alle rispettive norme di attuazione, nelle more del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita'
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche' in funzione
del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che e'
soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012
e' prorogato fino a tale data.
19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti legislativi,
adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per
la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno
2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2
(omissis)
Art. 3
(omissis)
Art. 4
(omissis)
Art. 5
Proroga di termini in materia
di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento
della misura dei diritti decade qualora i concessionari non
presentino completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione
della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in
regime di esclusiva, nonche' dei servizi di trasporto ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,».
Art. 6
(omissis)
Art. 7
(omissis)
Art. 8
Proroga di termini in materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito al 28 febbraio
2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 9
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo' essere prorogata, per motivi di pubblico
interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del
cinque per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono
le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009
dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle
istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere
all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel
rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126
definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse
finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009,
nonche' sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti
previdenziali, secondo modalita' stabilite con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla
misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la
presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010;
conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341:
1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine
vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall'imposta comunale
sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale
sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei
contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole:
«l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio
del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle
seguenti: «Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono
sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater e' abrogato.
Art. 10
(omissis)
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano