Decreto Pres. Cons. Min. del 16/07/2009

Piano nazionale di edilizia abitativa

Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19/08/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2009

   Piano nazionale di edilizia abitativa. (09A10095)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                           sulla proposta

                  DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito con
modificazioni   dalla   legge   6   agosto   2008,  n.  133,  recante
«Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
  Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n.  133, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  previa  delibera  del  Comitato  interministeriale  per la
programmazione   economica   (CIPE)  e  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  e  successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di
edilizia  abitativa  al  fine  di  garantire  su  tutto il territorio
nazionale  i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il
pieno sviluppo della persona umana;
  Visto altresi', il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che
per  l'attuazione  degli interventi facenti parte del piano nazionale
di  edilizia  abitativa e' istituito un apposito Fondo nello stato di
previsione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale  confluiscono  le  risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma
1154,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nonche' di cui agli
articoli  21,  21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e successive modificazioni;
  Visto  altresi', il comma 12-bis del richiamato art. 11 che dispone
che per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente
realizzabili  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  di
competenza  regionale e' destinato l'importo di 200 milioni di euro a
valere  sulle risorse di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222;
  Vista  l'intesa,  espressa  dalla Conferenza unificata nella seduta
del  12 marzo 2009, sulla proposta concernente il «Piano nazionale di
edilizia abitativa» di cui al richiamato art. 11 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112  ,  convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
  Visto  il  parere  condizionato  espresso  ai sensi del comma 1 del
menzionato  art.  11  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito  con  modificazioni  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con
deliberazione  in  data  8  maggio  2009  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009;
  Considerato   che   nel  testo  di  «Piano  nazionale  di  edilizia
abitativa» proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono   state  recepite  le  osservazioni  formulate  dal  CIPE  nella
sopracitata deliberazione 8 maggio 2009;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  E' approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» allegato al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.

                          p. Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                                Letta

Il Ministro delle infrastrutture
      e dei trasporti
        Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 7, foglio n. 385

        
      

                                                             Allegato

                Piano nazionale di edilizia abitativa

                               Art. 1.

                         Linee d'intervento

   1. Il piano e' articolato in sei «linee di intervento», di seguito
indicate:
    a)  costituzione  di  un  sistema integrato nazionale e locale di
fondi  immobiliari  per l'acquisizione e la realizzazione di immobili
per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari
immobiliari  innovativi,  con  la partecipazione di soggetti pubblici
e/o  privati,  per  la  valorizzazione  e  l'incremento  dell'offerta
abitativa in locazione;
    b)  incremento  del  patrimonio di edilizia residenziale pubblica
con  risorse  dello  Stato,  delle  regioni, delle province autonome,
degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti
anche  dall'alienazione,  ai  sensi  e  nel  rispetto delle normative
regionali  ove  esistenti,  ovvero  statali  vigenti,  di  alloggi di
edilizia   pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti  di  titolo
legittimo;
    c)  promozione  finanziaria  anche  ad  iniziativa di privati, di
interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    d)  agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari  degli  interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni
amministrative  nonche'  termini  di  durata  predeterminati  per  la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa;
    e)  programmi  integrati  di  promozione di edilizia residenziale
anche sociale;
    f)  interventi  di competenza degli ex IACP comunque denominati o
dei  comuni,  gia' ricompresi nel Programma straordinario di edilizia
residenziale   pubblica,   approvato  con  decreto  ministeriale  del
Ministro  delle  infrastrutture  del  18  dicembre 2007, regolarmente
inoltrati   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
caratterizzati  da  immediata fattibilita', ubicati nei comuni ove la
domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie e' piu' alta.
L'immediata  fattibilita' degli interventi e' accertata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione
che,   entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  cui il presente Piano
costituisce  allegato,  le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano   effettuano   per   documentare  lo  stato  delle  procedure
tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola opera.
   2.  Agli interventi di cui al presente piano si applicano, qualora
oggetto   di   finanziamento   pubblico  anche  parziale,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  11  della legge 16
gennaio 2003, n. 3.

                               Art. 2.

                        Dotazione finanziaria

   1.  In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo
nazionale di edilizia abitativa e' costituita dalle risorse di cui al
comma  12  dell'art.  11  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
   2.  Le  disponibilita'  finanziarie  di  cui  al  comma 12, ultimo
capoverso,  dell'art.  11  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito  con  modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono
utilizzate:
    a)  sino  all'importo  massimo  di  150  milioni  di euro per gli
interventi di cui al successivo art. 11;
    b)  una  quota  non  superiore  a  200  milioni  di  euro per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f);
    c)  nei limiti delle residue risorse per concedere contributi per
il  finanziamento  di  ciascuna  linea d'intervento come indicate nel
seguente art. 3.

                               Art. 3.

                     Articolazione delle risorse

   1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente
decreto  sono  ripartite,  entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente
Piano   costituisce   allegato,   con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti
dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 17
marzo  2003  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno
2003, e destinate:
    a)  al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), c) e d);
    b)   alla   promozione   di   programmi   integrati  di  edilizia
residenziale anche sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).

                               Art. 4.

          Accordi di programma e infrastrutture strategiche

   1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con
le  regioni  ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui
all'art.  8,  la  sottoscrizione  di appositi accordi di programma al
fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa
nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica
del   territorio   di  riferimento  attraverso  la  realizzazione  di
programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia residenziale anche
sociale  e  di  riqualificazione  urbana,  caratterizzati  da elevati
livelli   di  vivibilita',  salubrita',  sicurezza  e  sostenibilita'
ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi
di   mobilita',  promuovendo  e  valorizzando  la  partecipazione  di
soggetti pubblici e privati.
   2.  Gli  accordi  di programma di cui al comma 1 sono elaborati in
modo coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche
abitative  e  allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del
comma  4  dell'art.  11  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito  con  modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del  CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni.
   3.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 del presente articolo sono
attuati  anche ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
   4.  In  alternativa  alle  previsioni  di  cui  al  comma  1,  gli
interventi  sono attuati con le modalita' di approvazione di cui alla
parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006
, n. 163.

                               Art. 5.

                     Parametri di finanziamento

   1.   Ciascuna   tipologia   d'intervento   ricadente  nelle  linee
d'intervento  di  cui  all'art. 1, lettere da b) ad f), e' oggetto di
contributo statale.
   2.  In relazione a ciascun intervento l'onere a carico dello Stato
non  puo'  essere  superiore  al  30%  del  costo  di  realizzazione,
acquisizione   o  recupero  degli  alloggi  che  saranno  offerti  in
locazione a canone sostenibile, anche trasformabile in riscatto, alle
categorie   individuate  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  11  del
decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133. Per gli alloggi locati, ai sensi
del  comma 1 dell'art. 6, per una durata superiore a 25 anni, l'onere
a  carico  dello  Stato non puo' essere superiore al 50% del predetto
costo. Nel caso invece di alloggi di edilizia residenziale pubblica a
canone sociale l'onere a carico dello Stato puo' essere pari al costo
di realizzazione.
   3. Per la realizzazione ed il recupero degli alloggi in attuazione
del presente Piano si applica quanto previsto dal decreto legislativo
n. 192 del 19 agosto 2005, e successive modificazioni e integrazioni,
relativo al rendimento energetico nell'edilizia.

                               Art. 6.

                         Canone di locazione

   1.  Gli  alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell'art. 11 del
decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e oggetto del finanziamento
statale  andranno  locati  per  una durata non inferiore a 25 anni ai
sensi  dell'art.  2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ad  un  canone non superiore a quello di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con  i  Ministri  della  solidarieta' sociale, delle politiche per la
famiglia, e per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile  2008  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008,
n. 146.
   2.  Nel  caso  di  alloggi  in  locazione con patto di promessa di
vendita,  la  durata  della  locazione puo' essere inferiore a quella
indicata  al  comma  1,  ma  comunque  non inferiore ai 10 anni, e il
canone di locazione dovra' essere determinato ai sensi del precedente
comma 1.

                               Art. 7.

                        Vendita degli alloggi

   1.  Al  termine del periodo di locazione a canone agevolato di cui
all'art.  6, gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti
modalita', nell'ordine di seguito indicato:
    a)  offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad
un  prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato,
su  base annua, del 1,3 per cento oltre l'inflazione reale registrata
tra  la  data  di rilascio del certificato di agibilita' e il momento
dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in mora
degli inquilini;
    b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad
un  prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato,
su  base  annua,  del 2 per cento oltre l'inflazione reale registrata
tra  la  data  di rilascio del certificato di agibilita' e il momento
dell'offerta,  nel  caso  in cui non si sia proceduto a messa in mora
degli inquilini;
    c)  cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione
agli inquilini;
    d)  offerta  al  comune ed agli ex IACP comunque denominati ad un
prezzo    pari   al   costo   iniziale   dell'abitazione   rivalutato
dell'inflazione   reale  registrata  tra  la  data  di  rilascio  del
certificato di agibilita' e il momento dell'offerta.

                               Art. 8.

                         Procedure attuative

   1.  Per  partecipare  al  piano,  le regioni d'intesa con gli enti
locali interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  un  programma  coordinato  con  riferimento alle linee di
intervento  di  cui  all'art.  1,  lettere  da  b)  ad  e),  volti  a
incrementare,  in  risposta  alle  diverse  tipologie  di  fabbisogno
abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per
le  categorie  sociali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge
25  giugno  2008,  convertito  con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
   2.  Il  proponente,  attraverso  procedure  di  evidenza pubblica,
promuove  e  valuta,  ai  fini  dell'ammissibilita',  le  proposte di
intervento   candidate  all'inserimento  nel  programma  di  edilizia
abitativa  che  pervengono  dai  soggetti  pubblici,  dagli  ex  Iacp
comunque denominati, e dai privati interessati.
   3.  Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni previste nelle
proposte  di  intervento, sia necessaria la contestuale definizione o
variazione  di piu' atti di programmazione economico-finanziaria e di
pianificazione territoriale di competenza di amministrazioni diverse,
il   proponente   promuove   apposita   conferenza  di  servizi,  cui
partecipano  tutti  i  soggetti  interessati  al  rilascio di atti di
assenso  comunque  denominati.  Il  proponente  richiede al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia
convocata  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del
decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

                               Art. 9.

        Linee di indirizzo per la selezione degli interventi

   1.  La  selezione  degli interventi, oggetto degli accordi e delle
modalita'  di cui all'art. 4, e' effettuata nel rispetto dei seguenti
criteri di carattere generale:
    a)  soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai soggetti
di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, lett. d), del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito  con  modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
    b)  apporto  di  risorse aggiuntive con particolare riferimento a
quelle di provenienza privata;
    c) incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile
in rapporto al totale degli alloggi;
    d) fattibilita' urbanistica e rapida cantierabilita';
    e)  perseguimento  di  livelli elevati di efficienza energetica e
sostenibilita' ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili;
    f)  provvedimenti  mirati  alla  riduzione del prelievo fiscale o
degli oneri di costruzione di pertinenza comunale.
   2.  I programmi di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 devono
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180
giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3, comma 1.

                              Art. 10.

                         Poteri sostitutivi

   1. In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi,
con  riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalita' attuative
previste,  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita
poteri  sostitutivi,  previa  diffida,  con  le modalita' che saranno
definite con apposito decreto ministeriale anche attraverso la nomina
di  apposito  commissario ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge del
28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.

                              Art. 11.

               Sistema integrato di fondi immobiliari

   1.  E'  avviata la procedura per la definizione delle modalita' di
partecipazione,  attraverso  l'utilizzo  fino  ad  un  massimo di 150
milioni  di  euro  a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'art. 11
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.  112,  convertito  con
modificazioni  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o piu' fondi
immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, le cui quote
possano    essere    sottoscritte   esclusivamente   da   investitori
istituzionali di lungo termine.
   2.  I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati
allo  sviluppo  di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che
contribuiscano  a  incrementare  la dotazione di alloggi sociali come
definiti  dal  decreto  del Ministro delle infrastrutture di concerto
con  i  Ministri  della  solidarieta' sociale, delle politiche per la
famiglia, e per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile  2008  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008,
n. 146.
   3.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, entro 15
giorni   dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato,
istituisce,  presso  il  proprio  Ministero  un  gruppo di lavoro cui
partecipano   tre   rappresentanti   dello   stesso   Ministero,  tre
rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, tre
rappresentanti  delle  regioni e tre rappresentanti degli enti locali
indicati  dalla  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, nonche' due esperti designati
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione  ed  il  coordinamento  della  politica  economica. Il
gruppo  di  lavoro  potra',  altresi',  essere integrato da eventuali
ulteriori  esperti  nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.  Ai  partecipanti  al  gruppo  di  lavoro  non sono dovuti
compensi a qualsiasi titolo.
   4. Il gruppo di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui il
presente  Piano  costituisce  allegato,  indica  i  requisiti  che  i
regolamenti  dei fondi di cui al comma 1 devono possedere, sulla base
dei seguenti criteri:
    a)  dimensione  obiettivo  pari  a 3 miliardi di euro e ammontare
minimo di 1 miliardo di euro;
    b) durata non inferiore a 25 anni;
    c)   rendimento  obiettivo  in  linea  con  quelle  di  strumenti
finanziari comparabili presenti sul mercato;
    d) adeguata diversificazione territoriale degli investimenti;
    e)  composizione  degli  organi  del  Fondo  tale  da  assicurare
un'adeguata rappresentativita' agli investitori;
    f) criteri di partecipazione agli investimenti locali, acquisendo
partecipazioni  di  minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla
base fra gli altri dei seguenti elementi:
     f.1) strategia di investimento;
     f.2)  rendimento  obiettivo  in  linea  con  quello di strumenti
finanziari comparabili presenti sul mercato;
     f.3) sostenibilita' economico-finanziaria del piano di attivita'
o previsione di adeguati presidi in tal senso;
     f.4)  fermo  restando quanto previsto dalla normativa vigente in
termini  di onorabilita' e professionalita', esperienza dei promotori
e delle societa' di gestione locali;
     f.5) modalita' di diversificazione e mitigazione dei rischi;
     f.6) dimensione significativa degli interventi;
     f.7)   durata  e  modalita'  di  dismissione  a  scadenza  della
partecipazione detenuta dal fondo nazionale;
     f.8)  regole  di  governo  che  consentano  al  fondo  nazionale
un'efficace    monitoraggio    e    partecipazione   alle   procedure
d'investimento;
     f.9)  un'efficace  strategia  di  risposta  al bisogno abitativo
locale  attraverso  la  realizzazione  di  interventi sostenibili dal
punto di vista economico, sociale, ambientale ed energetico;
     f.10)   l'integrazione   con   le  politiche  pubbliche  locali,
evidenziata  dal coordinamento con programmi regionali e comunali per
l'edilizia  sociale  (piani  casa regionali e comunali), programmi di
riqualificazione    o   trasformazione   urbana,   realizzazione   di
infrastrutture locali strategiche per il territorio, nonche' piani di
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico anche ai sensi
dell'art.  11,  comma  10, e dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
     f.11)  l'eventuale  apporto di contributi pubblici o privati, ad
esempio  attivati a amministrazioni locali, dallo Stato o dall'Unione
europea  compresi  quelli  di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n.
1083/2006  del  Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e
quelli in cui puo' intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti;
     f.12) l'eventuale coinvolgimento di piu' comunita' locali;
     f.13)  un  processo  di  investimento  che minimizzi i rischi di
ritardata  realizzazione  degli  interventi  immobiliari,  anche  con
riferimento  al  loro percorso economico, tecnico e amministrativo di
attuazione;
    g)  previsione della possibilita' di investire fino ad un massimo
del 10% del proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche
in  deroga  al  limite  massimo  del 40% sopra indicato, nel rispetto
degli  altri  criteri  indicati  ed  in  particolare  del  rendimento
obiettivo del fondo.
   5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'art.
4  si  intenda  proporre  la partecipazione all'investimento di uno o
piu'  Fondi  di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi sono
invitati   a   partecipare   alla   negoziazione  ed  alla  eventuale
sottoscrizione dell'Accordo di programma.
   6.  L'investimento  in  fondi  di  cui  al comma 1 e' attuabile in
applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a),
e  comma  8,  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326 e da parte
delle  fondazioni  di  cui  al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153,  mediante  destinazione  del  reddito,  ai sensi dell'art. 8 del
medesimo  decreto,  ovvero  del  patrimonio  ed e' compatibile con le
vigenti  disposizioni  in  materia  di  attivita'  di copertura delle
riserve  tecniche  delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti
legislativi  17  marzo  1995,  n.  174  e  17  marzo  1995, n. 175, e
successive  modificazioni,  e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del
1996,  e  successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi
contenute.
   7.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei
criteri   di  cui  al  comma  4  gli  adempimenti  necessari  per  la
definizione  e  l'attuazione  delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo,  ivi compreso i criteri di ripartizione dei fondi di cui al
comma  1  in  caso  di  partecipazione  alle  procedure di piu' di un
concorrente.
   8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  potra'  autorizzare
l'utilizzo   delle   risorse  di  cui  all'art.  11,  comma  12,  del
decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  anche  per l'attivazione di
strumenti  finanziari  innovativi  dedicati  al settore dell'edilizia
sociale  quali,  a  titolo esemplificativo, ma non esaustivo fondi di
garanzia,  forme  di finanziamento in pool, piani di «risparmio casa»
che  favoriscano  il  riscatto a medio termine degli alloggi anche in
collaborazione con istituti bancari.

                              Art. 12.

        Ammissione al piano degli interventi senza contributi

   1.  Al  fine  di  utilizzare le procedure e le agevolazioni di cui
all'art.  4 e all'art. 8, comma 3, nell'ambito delle singole linee di
intervento, sono inseriti, d'intesa con le regioni, province autonome
ed   i   comuni  interessati  per  ogni  annualita',  gli  interventi
rispondenti  alle finalita' del presente decreto per i quali non sono
richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.
   2.  Le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8,
comma  3,  possono  essere  comunque  attivate per gli interventi dei
fondi immobiliari chiusi previsti dall'art. 12.

                              Art. 13.

                    Comitato per il monitoraggio
              del Piano nazionale di edilizia abitativa

   1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti istituisce, presso
il  proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del
Piano nazionale di edilizia abitativa, costituito da dieci membri, di
cui cinque individuati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
e  dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno su proposta
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione  ed  il  coordinamento  della politica economica, ed i
restanti   cinque  individuati  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, in
rappresentanza delle regioni e degli enti locali.
   2. Il Comitato di cui al comma 1 attiva il sistema di monitoraggio
del  Piano  avvalendosi eventualmente di esperti del settore anche al
fine  di  suggerire  nuove modalita' d'intervento per le finalita' di
cui  all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
   3.  Per  l'attuazione  dei  commi  precedenti  non  possono essere
previsti compensi a qualsiasi titolo.

                              Art. 14.

       Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano

   1.  Le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano provvedono alle
finalita'  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui   il  presente  Piano  costituisce  allegato,  nell'ambito  delle
competenze  ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.  A tal fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della
legge 30 novembre 1989, n. 386.

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