Decreto Ministeriale del 23/07/2009

Ministero dello Sviluppo economico

Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici

Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17/08/2009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2009

   Miglioramento   della   sicurezza  degli  impianti  ascensoristici
anteriori alla direttiva 95/16/CE.

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell'8
giugno   1995  sul  miglioramento  della  sicurezza  degli  ascensori
esistenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  relativo  al  regolamento  recante norme per l'attuazione della
Direttiva ascensori 95/16/CE;
  Vista  la  norma  UNI  EN  81-80 «Regole per il miglioramento della
sicurezza  degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci
esistenti»,  approvata  dall'Ente  nazionale italiano di unificazione
nel  maggio  2004,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive;
  Vista  l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto
piu'  utilizzato  nel  nostro  Paese  con  oltre  70 milioni di corse
persona   al  giorno  per  cui  per  una  adeguata  sensibilizzazione
dell'opinione  pubblica  occorre  assicurare  al  presente decreto la
massima  diffusione  a  livello nazionale anche attraverso comunicati
stampa e/o comunicazioni radio/televisive;
  Considerato  l'obiettivo  del  Governo  di  rilanciare l'edilizia e
pertanto  di  perseguire  anche  l'obiettivo della messa in sicurezza
degli  edifici  degli  impianti  tecnologici , tra questi l'ascensore
indispensabile mezzo di trasporto;
  Considerando che il presente decreto e' rivolto espressamente a:
   .  proprietari/amministratori/associazioni  di piccoli proprietari
immobiliari;
   .  imprese  che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento
di ascensori;
   . organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro;
considerata  la  necessita'  di dover adeguare allo stesso livello di
sicurezza  tutti  gli  ascensori in esercizio sul territorio italiano
data l'effettiva vetusta' di una parte rilevante degli stessi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                                Scopo

  1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici
operanti  sugli  ascensori,  come definiti dall'art. 1 e dall'art. 2,
comma  1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  di seguito denominato
«regolamento»,  si  dispone  l'adozione  di  appositi  interventi  di
adeguamento  mirati  al  progressivo  e  graduale  miglioramento  del
livello  di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio
permanente  negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla
data  di  entrata  in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in
modo  selettivo  in  funzione  delle  situazioni  riscontrate su ogni
singolo impianto.
                               Art. 2.

      Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

  1.  Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  a partire
dall'entrata  in vigore del presente decreto in occasione della prima
verifica  periodica  sull'impianto  gia'  programmata  dall'Organismo
notificato/dalla   ASL/dall'Ispettorato   del   lavoro   che   ha  in
affidamento   l'ascensore   contestualmente   richiede   e   concorda
l'effettuazione  di  una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14
del  regolamento,  finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle
situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere
utilizzata la norma di buona tecnica piu' recente. In Italia le norme
di  buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che
garantiscono  un  livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80
).
  2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano
che  tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini
perentorio di:
   due  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
   tre  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
   quattro  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
   cinque  anni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
  3.  Qualora  si  valuti che alcune delle caratteristiche specifiche
dell'ascensore  sono  di  ostacolo  alla messa in opera di uno o piu'
degli  interventi di adeguamento previsti dall'analisi dei rischi, in
quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario
dell'ascensore  o  il suo legale rappresentante puo' fare certificare
la  speciale  situazione del componente dell'impianto di ascensore da
un   ingegnere   o  architetto  iscritto  all'albo.  In  questo  caso
particolare  l'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche
e/o  straordinarie,  di  cui  all'art. 13 del regolamento, da' il suo
parere  sull'impossibilita'  della  richiesta  e  indica le misure di
compensazione  che  il  proprietario  deve  far  mettere in opera per
tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme
di buona tecnica.
                               Art. 3.

                      Interventi di adeguamento

  1.  L'ente  autorizzato  ad  effettuare le verifiche periodiche e/o
straordinarie,  di cui all'art. 13 del regolamento, che ha effettuato
o  approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi
di  adeguamento  sull'impianto,  che  dovranno  essere tassativamente
attuati entro i termini seguenti:
   entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
per le situazioni di rischio riportate nella tabella A;
   entro  dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
per le situazioni di rischio riportate nella tabella B.
  2.  Le  situazioni  di  rischio  riportate nella tabella C potranno
essere  eliminate  in  occasione  di  interventi  di  modernizzazione
successivi, di significativa entita'.
  3.  Le  situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono
quelle  elencate  nell'appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse
devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come
pure le possibili misure da adottare.

                               Art. 4.

       Controllo della esecuzione degli interventi prescritti

  1.   Gli   enti  responsabili  delle  verifiche  periodiche  devono
verificare,   nel   corso   delle  ispezioni  successive,  l'avvenuto
adeguamento  previsto  dal presente decreto. Nel caso si verifichi il
mancato adeguamento previsto dal presente decreto, il soggetto che ha
eseguito  la  verifica  periodica  ne  comunica  l'esito  negativo al
competente   ufficio  comunale  per  i  provvedimenti  di  competenza
informando,  per  le  rispettive  competenze  e  responsabilita',  il
proprietario  dello  stabile e/o l'amministratore del condominio e la
ditta di manutenzione.
                               Art. 5.

     Responsabilita' dell'esecuzione degli interventi prescritti

  1.  Il  proprietario  dell'impianto  di  ascensore, o il suo legale
rappresentante,  e'  responsabile  della  corretta  esecuzione  degli
interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e
nel  rispetto  delle  esecuzioni  tecniche  previste  dall'analisi di
rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.
  2.  In  caso  di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento
della  sicurezza  prescritti  dall'Organismo notificato o dalla ASL o
dall'Ispettorato  del  lavoro, l'impianto ascensore non potra' essere
tenuto in esercizio.    
                               Art. 6.

                        Adeguamenti specifici

  1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art. 3,
comma 3:
   misure per assicurare l'accessibilita' ai disabili;
   misure contro gli atti vandalici;
   misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio,
non  sono  compresi  nelle  tabelle  in quanto soggetti a valutazioni
specifiche.   Tuttavia,  gli  stessi  devono  essere  considerati  in
funzione  delle  esigenze  degli  utilizzatori e dell'ambiente in cui
l'impianto  ascensore  e'  inserito. Pertanto, e' responsabilita' del
proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare.         

                               Art. 7.

                                Oneri

  1.  Gli oneri per l'esecuzione dell'analisi e della valutazione dei
rischi  sono  a  carico  del proprietario o del legale rappresentante
dell'impianto elevatore.

                               Art. 8.

                              Allegati

  1.  Costituiscono  parte integrante del presente decreto le tabelle
A,  B e C con l'elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al
fine del loro adeguamento.

   Roma, 23 luglio 2009

                                                Il Ministro : Scajola

Registrato alla Corte dei conti 31 luglio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 3, foglio n. 105

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