Circolare del 05/08/2009

Ministero delle infrastrutture

Nuove  norme  tecniche per le costruzioni

Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13/08/2009

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 5 agosto 2009

Nuove  norme  tecniche per le costruzioni approvate con decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime
transitorio  di  cui  all'articolo  20, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248. (09A09857)

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Il  30  giugno  2009, in virtu' della disposizione recata dall'art.
1-bis  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito con
modificazioni  dalla  legge  24  giugno  2009, n. 77, e' terminato il
regime  transitorio  stabilito  dall'art.  20 (Regime transitorio per
l'operativita'   della   revisione   delle   norme  tecniche  per  le
costruzioni)  del  decreto-legge  31  dicembre  2007, n. 248, recante
«Proroga   di   termini   previsti   da  disposizioni  legislative  e
disposizioni  urgenti  in  materia finanziaria» (convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1, della legge 28 febbraio
2008,   n.   31).  Pertanto,  dal  1°  luglio  2009  e'  obbligatoria
l'applicazione  delle  nuove norme tecniche per le costruzioni di cui
al   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008
(pubblicato  nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008).
  Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti
in  ordine  al  regime  intertemporale  degli interventi per i quali,
avuto  riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio
procedimentale  raggiunto,  anche dopo il termine del 30 giugno 2009,
e'  consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente
in  vigore  al  citato  decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche'
chiarimenti  circa  l'utilizzabilita'  dei materiali e degli elementi
per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.
  Poiche'  e'  necessario  orientare in maniera univoca gli operatori
del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.
  Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della
previgente  normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto
ministeriale  14  settembre  2005)  o della nuova disciplina (decreto
ministeriale  14  gennaio  2008),  in relazione all'ambito oggettivo,
sono  stati  chiaramente  indicati dal legislatore laddove al comma 3
dell'art.  20  del  citato decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che:
«Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per
quelle   per  le  quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  abbiano
affidato  lavori  o  avviato  progetti  definitivi  o esecutivi prima
dell'entrata  in vigore della revisione generale delle norme tecniche
per   le   costruzioni  approvate  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  14  settembre  2005,  continua  ad
applicarsi  la  normativa  tecnica  utilizzata  per  la redazione dei
progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.».
  Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia
quelli  di  natura  privatistica, e costituisce il criterio oggettivo
che  il  legislatore  ha  ritenuto di adottare per stabilire in quali
casi,  dopo  il  termine  del  30 giugno 2009, possano ancora trovare
applicazione  le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14
gennaio 2008.
  Per  i  lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4
dell'art.  20  del  citato  decreto-legge  n. 248/2007, il richiamato
comma  3  del  medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volonta' del
legislatore  di  consentire  l'applicazione  della  normativa tecnica
utilizzata  per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei
lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al
decreto  ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere gia' affidate o
iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano
stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi;
tale  ultima  circostanza non puo' che essere accertata e dichiarata,
nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di
cui  alle  disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi a
lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
  Per  quanto  riguarda  le  costruzioni  di  natura privatistica, e'
esplicita  la  volonta'  del  legislatore di prevedere l'applicazione
obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui
al  citato  decreto  ministeriale  14  gennaio 2008, alle costruzioni
iniziate dopo il 30 giugno 2009. Cio' evidentemente sulla base di una
riconosciuta  esigenza  di  rendere immediatamente operative le nuove
norme,  piu'  penetranti  rispetto  alla sicurezza strutturale, in un
ambito,  quale  quello  del comparto costruttivo privatistico, che ha
evidenziato  maggiori criticita' riguardo a controlli e verifiche sia
sulla  progettazione  che  in  corso  di  esecuzione. E' da ritenere,
peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che, anche per i lavori
iniziati  prima  di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse
la   necessita'   di   presentare   una   variante,  dovranno  essere
integralmente  applicate  le  predette  nuove norme tecniche (decreto
ministeriale   14  gennaio  2008),  allorquando  la  variante  stessa
modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il
comportamento  statico  globale  della  costruzione, conseguentemente
configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto
a  quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui
all'art.   30  (Costruzioni  in  corso  in  zone  sismiche  di  nuova
classificazione)   della  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  recante
«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone  sismiche»,  trasfuso  nell'art.  104 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, concernente «Testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
edilizia».
  Per  quanto  riguarda  poi  la  qualificazione  dei materiali e dei
prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia e' soggetta ad
un  proprio  autonomo  regime  giuridico-normativo,  che trova la sua
cornice,  in  primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva
89/106/CEE  recante  «Direttiva  del  Consiglio  del 21 dicembre 1988
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernente i
prodotti   da  costruzione»,  recepita  in  Italia  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di
attuazione   della  direttiva  89/106/CEE  relativo  ai  prodotti  da
costruzione».  Al  riguardo, si osserva che la stessa disposizione di
legge  (comma  2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136,  «Disposizioni  urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori    della    pubblica    amministrazione»,   convertito,   con
modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato
l'avvio  della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche
per  le  costruzioni,  consentendo  la possibilita' di utilizzare, in
alternativa,  la  precedente  normativa tecnica, ha, necessariamente,
«fatto   salvo,   comunque,  quanto  previsto  dall'applicazione  del
regolamento  di  cui  al  Decreto  del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246».
  Pertanto,  ai  fini  dell'impiego  di elementi per uso strutturale,
prodotti  anche  prima  del  termine  del  30  giugno  2009,  occorre
riferirsi   a   tali   disposizioni   regolamentari.  In  merito,  va
evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti
per  uso  strutturale)  del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che
peraltro   sostanzialmente   riproducono  quelle  del  corrispondente
capitolo   11  (Materiali  e  prodotti  per  uso  strutturale)  della
normativa  tecnica  approvata  con  decreto ministeriale 14 settembre
2005  (sostituita  da  quella  approvata  con decreto ministeriale 14
gennaio  2008),  costituiscono  il  necessario  riferimento  circa le
modalita'  di  identificazione,  qualificazione  ed  accettazione dei
materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   e  sul  sito  Internet  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it
   Roma, 5 agosto 2009
                                               Il Ministro : Matteoli

Torna alla Home