Decreto Legge n. 78 del 01/07/2009
Provvedimenti anticrisi
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 01/07/2009
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali.
PARTE I
ECONOMIA REALE
TITOLO I
INTERVENTI ANTICRISI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
provvedimenti anticrisi;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da
disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti
adempimenti amministrativi;
Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della difesa, dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
(OMISSIS)
Art. 2.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
(OMISSIS)
Art. 3.
Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati
dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della
normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con
decreto, in conformita' al comma 10-ter dell'articolo 3 della
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008
ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite
societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di
standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei
limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure
concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita'
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel
rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas
naturale nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio
decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, formulata con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente.
L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto
dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e'
destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base
del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri
definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della
medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas
ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del
prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale,
adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei
clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la
fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e
termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di
cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in
via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 4.
Interventi urgenti per le reti dell'energia
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua
gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla
distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale
prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono
particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono
nominati uno o piu' Commissari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata
con le stesse modalita' di cui al comma 1.
3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonche'
cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni
pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio' comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
Art. 5.
Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
(OMISSIS)
Art. 6.
Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
(OMISSIS)
Art. 7.
Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
(OMISSIS)
Art. 8.
Sistema «export banca»
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti
autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti
s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra
le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che integra l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n.
269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere
l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.
Art. 9.
Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e' disposto quanto segue:
a) per il futuro:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT
pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza
nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono
pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione
dell'obbligo comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle
aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi
compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche
trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e
revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma
1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 e' effettuata anche dalle
altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la
presente disposizione costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con quanto
stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da
definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono
inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del
servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni
rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per il passato:
1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri
alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui
passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla
data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni,
forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione
straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle
risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato.
Art. 10.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
(OMISSIS)
Art. 11.
Analisi e studi economico-sociali
(OMISSIS)
TITOLO II
INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Art. 12.
Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese
raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di
attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale
insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di
informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli
investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi
previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini
fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di
controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei
fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita'
economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate
istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti
dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il
contrasto della evasione ed elusione internazionale, per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione
internazionale.
Art. 13.
Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
(OMISSIS)
Art. 14.
Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti
(OMISSIS)
Art. 15.
Potenziamento della riscossione
(OMISSIS)
Art. 16.
Flussi finanziari
(OMISSIS)
Art. 17.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
(OMISSIS)
Art. 18.
Tesoreria statale
(OMISSIS)
Art. 19.
Societa' pubbliche
(OMISSIS)
Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile
(OMISSIS)
Art. 21.
Rilascio di concessioni in materia di giochi
(OMISSIS)
Art. 22.
Settore sanitario
(OMISSIS)
Art. 23.
Proroga di termini
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009,».
2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».
4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco delle unita' autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della
vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli
anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine
di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31
dicembre 2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2009 la
graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore
antincendi della posizione C2.
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2010».
6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno
2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2009».
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10,
dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 31
dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere
di conformita' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per
la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano
sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli
obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994.
10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«nove mesi».
12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici,
che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile
2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma
2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191,
comma 2 e 192, comma 2, nonche' l'istanza di cui all'articolo 193,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere
accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la
condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.
15. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il
rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria,
artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale
24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30 aprile 2010, con la
conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere
di commercio stesse.
16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale
composizione e' prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini
dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste
dal comma 18.
18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) due
componenti eletti dai magistrati militari; »;
2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un componente
estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice
presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra
professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati
con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente
estraneo alla magistratura militare non puo' esercitare attivita'
professionale suscettibile di interferire con le funzioni della
magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale
nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione
militare.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2,
comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della
magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del
mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima
durata.»;
c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio
della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito,
in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre
elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di
cui uno elettivo.»;
e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite
dalle seguenti: «del componente non magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti:
«tale componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di
segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale.».
19. E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della magistratura militare, successive alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente
del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il
sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza
di cui al comma 17.
20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la
finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a
rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la
Valutazione dell'Universita' e della Ricerca (ANVUR) e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009.
21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 24.
Proroga missioni di pace
(OMISSIS)
Art. 25.
Spese indifferibili
(OMISSIS)
Art. 26.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
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