Decreto Legge n. 78 del 01/07/2009

Provvedimenti anticrisi

Gazzetta Ufficiale n. 150 del 01/07/2009

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali.       

PARTE I
ECONOMIA REALE
TITOLO I

INTERVENTI ANTICRISI      

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
provvedimenti anticrisi;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  per  la  proroga  di  termini  in  scadenza previsti da
disposizioni  di  legge  per  consentire l'attuazione dei conseguenti
adempimenti amministrativi;
  Ritenuta  infine  la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione,   nonche'   la   proroga  della  partecipazione  del
personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2009;
  Sulla  proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
della difesa, dell'interno e della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
(OMISSIS)      

                               Art. 2.
          Contenimento del costo delle commissioni bancarie
(OMISSIS)    

                               Art. 3.

       Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

  1.  Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati
dell'energia,   nella   prospettiva  dell'eventuale  revisione  della
normativa  in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con
decreto,  in  conformita'  al  comma  10-ter  dell'articolo  3  della
decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno
termico  2009-2010,  ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008
ha  immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite
societa'  controllate,  controllanti  o  controllate  da una medesima
controllante,   una   quota   superiore   al  40%  del  gas  naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al  punto  di  scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di
standard  metri  cubi,  modulabile  su  base mensile tenuto conto dei
limiti    di    flessibilita'    contrattuale,   mediante   procedure
concorrenziali   non  discriminatorie  alle  condizioni  e  modalita'
determinate  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas nel
rispetto  degli  indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
  2.  Il  prezzo  da  riconoscere  a  ciascun soggetto cedente il gas
naturale  nelle  procedure  di cui al comma 1 e' fissato, con proprio
decreto,   dal   Ministro   dello   sviluppo  economico  su  proposta
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  formulata con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche  un  riscontro  di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura  dei  costi  di  approvvigionamento  sostenuti dal cedente.
L'eventuale  differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto
dagli  acquirenti  e  quello  da  riconoscere  al soggetto cedente e'
destinata  a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base
del  profilo  medio  di  consumo  degli  ultimi 3 anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri
definiti  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico su proposta della
medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
  3.  Al  fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas
ceduto  attraverso  le  procedure  concorrenziali  di cui al comma 1,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione  del  coefficiente  di  utilizzo  a  valere  dall'inizio  del
prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
   b)  adegua  la  disciplina  del  bilanciamento  del  gas naturale,
adottando  gli  opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei
clienti finali, anche industriali;
   c)  promuove,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
l'offerta  dei  servizi di punta per il sistema del gas naturale e la
fruizione  dei  servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e
termoelettrici,  nel  rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
  4.  In  caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di
cui  al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in
via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
      

                               Art. 4.

             Interventi urgenti per le reti dell'energia

  1.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua
gli  interventi  relativi  alla  produzione, alla trasmissione e alla
distribuzione    dell'energia,    da    realizzare    con    capitale
prevalentemente   o   interamente  privato,  per  i  quali  ricorrono
particolari   ragioni   di   urgenza  in  riferimento  allo  sviluppo
socio-economico  e  che  devono  essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
  2.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui al comma 1 sono
nominati  uno  o  piu'  Commissari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi  dell'articolo  11 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata
con le stesse modalita' di cui al comma 1.
  3.  Ciascun  Commissario  emana gli atti e i provvedimenti, nonche'
cura   tutte   le  attivita',  di  competenza  delle  amministrazioni
pubbliche,     occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie,  avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di  deroga  di  cui  all'articolo  20,  comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4.  Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio'  comporti  ulteriori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato,
nonche'  i  poteri  di  controllo  e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.


                               Art. 5.

         Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
(OMISSIS)
    
                               Art. 6.

   Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
(OMISSIS)     

                               Art. 7.

       Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
(OMISSIS)


                               Art. 8.

                       Sistema «export banca»

  1.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze con propri decreti
autorizza  e  disciplina  le  attivita'  di Cassa depositi e prestiti
s.p.a.  al  servizio  di  SACE  s.p.a. per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra
le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  s.p.a.  con l'utilizzo dei fondi di cui
all'articolo  22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che  integra  l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n.
269   del   2003   rientrano   anche   le  operazioni  per  sostenere
l'internazionalizzazione  delle  imprese  quando  le  operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

        
                               Art. 9.

     Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

  1.  In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i
ritardi  di  pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e' disposto quanto segue:
   a) per il futuro:
    1.   le   pubbliche  amministrazioni  incluse  nell'elenco  ISTAT
pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  adottano  entro il 31 dicembre 2009, senza
nuovi  o  maggiori  oneri,  le  opportune  misure  organizzative  per
garantire   il   tempestivo   pagamento   delle   somme   dovute  per
somministrazioni,  forniture  ed  appalti.  Le  misure  adottate sono
pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
    2.  nelle  amministrazioni  di cui al punto 1, al fine di evitare
ritardi  nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi, il
funzionario  che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma dei
conseguenti  pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio   e  con  le  regole  di  finanza  pubblica;  la  violazione
dell'obbligo comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.
Qualora  lo  stanziamento  di bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta  di  far  fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta   le   opportune   iniziative,   anche   di   tipo  contabile,
amministrativo  o  contrattuale,  per evitare la formazione di debiti
pregressi.  Le  disposizioni del presente punto non si applicano alle
aziende   sanitarie,   ospedaliere,  ospedaliere  universitarie,  ivi
compresi  i  policlinici  universitari,  agli  IRCCS  pubblici, anche
trasformati in fondazioni;
    3.  allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e
revisione  delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse  in  bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma
1-ter,  del  decreto-legge  n. 185 del 2008 e' effettuata anche dalle
altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione  del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  escluse  le  Regioni e le Province autonome per le quali la
presente   disposizione   costituisce   principio   fondamentale   di
coordinamento  della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono
illustrati  in  appositi  rapporti  redatti in conformita' con quanto
stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;
    4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche  attraverso  gli  uffici  centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali  dello  Stato,  vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera,  secondo procedure da
definire  con  apposito  decreto  del Ministero dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
gli  organi  interni  di  revisione  e  di  controllo provvedono agli
analoghi  adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono
inviati  ai  Ministeri  vigilanti; per gli enti locali e gli enti del
servizio  sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni
rispettivamente  previste  nell'articolo  1,  commi  166 e 170, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   b) per il passato:
    1.  l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri
alla  data  del  31  dicembre  2008,  iscritti  nel conto dei residui
passivi  del  bilancio  dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla
data  di  pubblicazione  del  presente decreto, per somministrazioni,
forniture  ed  appalti,  e'  accertato,  all'esito di una rilevazione
straordinaria,   con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;  i  predetti  crediti sono resi liquidabili nei limiti delle
risorse  a  tal  fine  stanziate  con  la  legge  di assestamento del
bilancio dello Stato.     

                              Art. 10.

         Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
(OMISSIS)     

                              Art. 11.

                  Analisi e studi economico-sociali
(OMISSIS)    
              

TITOLO II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE


                              Art. 12.

                    Contrasto ai paradisi fiscali

  1.  Le  norme  del  presente  articolo danno attuazione alle intese
raggiunte   tra   gli  Stati  aderenti  alla  Organizzazione  per  la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  in  materia di emersione di
attivita'  economiche  e  finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali    privilegiati,   allo   scopo   di   migliorare   l'attuale
insoddisfacente  livello  di  trasparenza  fiscale  e  di  scambio di
informazioni,  nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati.
  2.   In   deroga   ad  ogni  vigente  disposizione  di  legge,  gli
investimenti  e  le  attivita'  di  natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
novembre  2001,  n.  273,  senza  tener  conto  delle limitazioni ivi
previste,  in  violazione  degli  obblighi di dichiarazione di cui ai
commi  1,  2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito  dalla  legge  4  agosto  1990, n. 227, ai soli fini
fiscali  si  presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi  sottratti  a  tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono raddoppiate.
  3.  Al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  all'azione  di
controllo  ai  fini  fiscali  per  la  prevenzione  e repressione dei
fenomeni   di   illecito  trasferimento  e  detenzione  di  attivita'
economiche   e   finanziarie   all'estero,  l'Agenzia  delle  entrate
istituisce,  in  coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti
dei  propri  stanziamenti  di  bilancio,  una  unita' speciale per il
contrasto    della   evasione   ed   elusione   internazionale,   per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni    illeciti   ed   il   rafforzamento   della   cooperazione
internazionale.     

                              Art. 13.

          Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
(OMISSIS)

                               Art. 14.

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti
(OMISSIS)
     

                              Art. 15.
                    Potenziamento della riscossione

(OMISSIS)

                              Art. 16.

                          Flussi finanziari
(OMISSIS)

 
                              Art. 17.

         Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
(OMISSIS)


                              Art. 18.

                          Tesoreria statale
(OMISSIS)

                              Art. 19.

                         Societa' pubbliche
(OMISSIS)     

                              Art. 20.

        Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile
(OMISSIS)      

                              Art. 21.

            Rilascio di concessioni in materia di giochi
(OMISSIS)

                              Art. 22.

                          Settore sanitario
(OMISSIS)
       

                              Art. 23.

                         Proroga di termini


  1.  All'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199,  le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009,».
  2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33,  le  parole  «fino  al  30  giugno  2009.»  sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
  3.  Ai  commi  1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008,  n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009,  n.  14,  le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».
  4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco  delle  unita'  autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della
vigenza  delle  sole  graduatorie  dei  concorsi  per titoli ed esami
riservati  ai  vigili  volontari ausiliari collocati in congedo negli
anni  2004  e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine
di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31
dicembre   2009.  E'  altresi'  prorogata  al  31  dicembre  2009  la
graduatoria  del  concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore
antincendi della posizione C2.
  5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31,  le  parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2010».
  6.  All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.  42,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  «30  giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
  7.  Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre  2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno
2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2009».
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
  9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28  dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  febbraio  2007,  n.  17,  come da ultimo modificato dal comma 10,
dell'articolo   4-bis,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare  l'adeguamento  alle  disposizioni  di prevenzione incendi
delle  strutture  ricettive  turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto,  esistenti  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Ministro  dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20 maggio 1994, e' prorogato al 31
dicembre  2010.  La  proroga del termine di cui al presente comma, si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al   Comando   provinciale   dei  Vigili  del  fuoco  competente  per
territorio,  il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere
di  conformita'  previsto  dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per
la  presentazione  del  progetto  di  cui  al presente comma, restano
sospesi  i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli
obblighi  previsti  dal  decreto  del Ministro dell'interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994.
  10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le  parole:  «fino  al 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
  11.  All'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008,  n.  188,  le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«nove mesi».
  12.  All'articolo  354,  comma  4,  del  codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da  ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo  il  termine  previsto  dal  comma  2,  dell'articolo  355» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e comunque non oltre ventiquattro mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
  13.  All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
le  parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata
in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  7,  primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».
  14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici,
che  hanno  colpito  la  regione Abruzzo a partire dal mese di aprile
2009,  come  identificati  con il decreto del Commissario delegato 16
aprile  2009,  n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile  2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma
2,  e  193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono  prorogati  di  sei  mesi. La richiesta di cui all'articolo 191,
comma  2  e  192, comma 2, nonche' l'istanza di cui all'articolo 193,
comma  2,  del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere
accompagnata  unicamente  dall'autocertificazione  da  cui risulti la
condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.
  15.  Al  fine  di  agevolare  la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite  dal  sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il
rinnovo   degli   organi   delle   Camere  di  commercio,  industria,
artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale
24  luglio  1996,  n.  501,  e'  prorogato  al 30 aprile 2010, con la
conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere
di commercio stesse.
  16.  All'articolo  2,  comma  447, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009,  n.  14,  le  parole:  «decorsi  diciotto  mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
  17.   Il   Consiglio   della   magistratura  militare  nell'attuale
composizione   e'  prorogato  fino  al  13  novembre  2009,  ai  fini
dell'attuazione  degli  adempimenti correlati alle modifiche previste
dal comma 18.
  18.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre 1988, n. 561, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1)   la  lettera  c),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  due
componenti eletti dai magistrati militari; »;
    2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un componente
estraneo  alla  magistratura militare, che assume le funzioni di vice
presidente,  scelto  d'intesa  tra  i Presidenti delle due Camere fra
professori  ordinari  di universita' in materie giuridiche e avvocati
con  almeno  quindici  anni di esercizio professionale; il componente
estraneo  alla  magistratura  militare  non puo' esercitare attivita'
professionale  suscettibile  di  interferire  con  le  funzioni della
magistratura  militare  ne'  puo'  esercitare attivita' professionale
nell'interesse   o   per   conto,   ovvero  contro  l'amministrazione
militare.»;
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2,
comma  603,  lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati   militari   componenti   elettivi   del  Consiglio  della
magistratura  militare  sono  collocati fuori ruolo per la durata del
mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima
durata.»;
   c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
  «2.  L'attivita'  e  l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio
della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito,
in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
   d)  al  comma  4,  le parole «almeno cinque componenti, di cui tre
elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di
cui uno elettivo.»;
   e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  le  parole  «dei  componenti  non magistrati» sono sostituite
dalle seguenti: «del componente non magistrato»;
    2)  le  parole  «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti:
«tale componente»;
   f)  al  comma  8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro
della  difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di
segreteria  del  Consiglio  della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale.».
  19.  E'  abrogato  il  comma  604  dell'articolo  2  della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della  magistratura  militare,  successive  alla  data  di entrata in
vigore  del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente
del  Consiglio  della  magistratura  militare  da  adottarsi  tra  il
sessantesimo  e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza
di cui al comma 17.
  20.   Il   termine   di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  18,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la
finanza  pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a
rendere   effettivamente   operativa   l'Agenzia   Nazionale  per  la
Valutazione  dell'Universita'  e della Ricerca (ANVUR) e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009.
  21.  All'articolo  5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008,  n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009,  n.  13,  le  parole:  «30  giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».

                              Art. 24.

                      Proroga missioni di pace
(OMISSIS)  

                              Art. 25.

                         Spese indifferibili
(OMISSIS)       

                              Art. 26.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1° luglio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  La Russa, Ministro della difesa
                                  Maroni, Ministro dell'interno
                                  Alfano, Ministro della giustizia

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