Decreto Pres. Cons. Min. n. 8 del 12/06/2009

Definizione  delle procedure per la stipula di contratti di appalti

Gazzetta Ufficiale n. 154 del 06/07/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009

  Definizione  delle procedure per la stipula di contratti di appalti
di  lavori  e  forniture  di  beni  e  servizi, nonche di tipologie e
importi  di  valore  per  la  loro  effettuazione  in  economia  o  a
trattativa privata. (Decreto n. 8/2009). (09A07707)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 3 agosto 2007, n. 124, ed in particolare l'art. 29,
comma  4,  che affida a un regolamento la definizione delle procedure
per  la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni
e  servizi,  nel  rispetto  delle disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, e l'individuazione dei
lavori,  forniture  e  servizi  che,  per  tipologie o per importi di
valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata;
  Visto  il  testo  unico delle disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento
di  esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante le
«Norme   in   materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994,
n.  680,  recante  «Regolamento  per  il coordinamento delle norme in
materia  di  sistemi  informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche  con  le  esigenze  di  gestione dei sistemi concernenti la
sicurezza dello Stato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,   concernente   il   «Regolamento   recante   semplificazione  e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
  Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554;
  Visto  l'art.  26  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
  Visti   gli  articoli  14  e  57  della  direttiva  2004/18/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento   delle   procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
pubblici  di  lavori,  di  forniture  e  di  servizi,  che  escludono
dall'applicazione  della  direttiva  gli  appalti pubblici dichiarati
segreti,  quando  la  loro  esecuzione  deve  essere  accompagnata da
speciali  misure  di  sicurezza  o quando cio' sia necessario ai fini
della tutela di interessi essenziali dello Stato;
  Visti  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 2, 3
e   4,   del   1°   agosto  2008,  che  disciplinano  rispettivamente
l'ordinamento  e  l'organizzazione  degli uffici del DIS, dell'AISE e
dell'AISI;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5,
adottato  in  data 1° agosto 2008, recante disposizioni in materia di
contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;
  Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007 che consente l'adozione
di  regolamenti  in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  e successive modificazioni e, dunque, in
assenza del parere del Consiglio di Stato;
  Considerato che le esigenze di segretezza e sicurezza che connotano
l'attivita'  degli organismi per la tutela degli interessi essenziali
della  sicurezza  dello  Stato richiedono la definizione di procedure
differenziate  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  contrattuale  in
aderenza ai principi fissati dalla citata direttiva europea;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  parlamentare per la sicurezza
della Repubblica;
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica,

                               Adotta
                       il seguente regolamento


                               Art. 1.
                             Definizioni


  1. Ai fini del presente decreto si intende:
   a) legge, la legge 3 agosto 2007, n. 124;
   b) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;
   c)  Autorita'  delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro
senza  portafoglio  cui  il  Presidente puo' delegare i compiti a lui
attribuiti in via non esclusiva;
   d) codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui
all'art. 4 della legge;
   f)  AISE,  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  di  cui
all'art. 6 della legge;
   g)  AISI,  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna  di  cui
all'art. 7 della legge;
   h) organismi, il DIS, l'AISE e l'AISI;
   i)  Direttore,  il  Direttore  generale  del  DIS  e  i  Direttori
dell'AISE e dell'AISI;
   l)  struttura  amministrativa,  la  struttura  cui  sono  affidate
nell'ambito  di  ciascun  organismo  le procedure di esecuzione della
spesa;
   m)  struttura  tecnica,  tutte  le strutture che, nella materia di
competenza,  predispongono programmi, capitolati tecnici e provvedono
alla  gestione  tecnica  dei  contratti,  ovvero  concorrono  a  tale
attivita';
   n)  strutture  decentrate,  i  centri operativi e, per particolari
esigenze, le articolazioni dell'AISE e dell'AISI.
  2.  Nelle  attivita' precontrattuali, contrattuali e di esecuzione,
il  DIS,  l'AISE  e  l'AISI  adottano  le denominazioni convenzionali
stabilite   con  determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, o dell'Autorita' delegata, ove istituita.
       
                                Art. 2.
                               Oggetto


  1.  Il  presente  decreto disciplina le procedure per la stipula di
contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS,
dell'AISE e dell'AISI nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
17  del  codice, e individua i lavori, le forniture ed i servizi che,
per  importo  di  valore,  possono  essere effettuati in economia o a
trattativa privata dagli stessi organismi.   

                               Art. 3.
Acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori Principi generali


  1.  Per  la  protezione  degli  interessi essenziali alla sicurezza
dello Stato, che impongono speciali misure di segretezza e sicurezza,
nonche'  per  assicurare  la  necessaria  tempestivita' all'attivita'
degli  organismi,  l'acquisto  di  beni  e  servizi e l'esecuzione di
lavori  sono  effettuati con la procedura di spesa in economia ovvero
mediante   contratti  a  trattativa  privata,  secondo  le  modalita'
previste  nel  presente  decreto  e  nel  rispetto  dei  principi  di
economicita', efficacia, correttezza e parita' di trattamento.
  2.  L'esecuzione  di  lavori comunque relativi alla realizzazione o
ristrutturazione  delle  sedi  degli organismi, nonche' di ogni altra
loro  infrastruttura  di  cui al punto 10 dell'Allegato al d.P.C.M. 8
aprile  2008,  recante  «Criteri  per l'individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle
cose  e  dei  luoghi  suscettibili  di  essere  oggetto di segreto di
Stato»,   rientra  nel  novero  delle  opere  destinate  alla  difesa
nazionale,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7,
comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.  380.  L'affidamento  di  tali lavori e' disciplinato dal presente
regolamento.
  3.  L'acquisto  di  beni e servizi e l'esecuzione di lavori fino al
limite  di  € 300.000,00 I.V.A. esclusa, sono effettuati, in via
generale,  con  la  procedura  di  spesa  in  economia.  Per le spese
eccedenti il predetto limite si procede a trattativa privata.
  4.  Il  limite di cui al comma 3 e' aggiornato ogni cinque anni con
provvedimento  del  Direttore generale del DIS sulla base dell'indice
nazionale  ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
  5.  In  relazione  alle  diverse  tipologie  di  acquisto di beni e
servizi  e di esecuzione di lavori, gli organismi possono individuare
nella  lettera  d'invito,  in quanto applicabili e compatibili con le
esigenze  di  riservatezza e sicurezza, i Capitolati Generali d'Oneri
fra  quelli  in  uso  presso  le amministrazioni statali e ogni altra
disposizione  legislativa  e  regolamentare che disciplini la materia
della prestazione.
  6.  Gli  organismi  hanno  la facolta' di utilizzare le convenzioni
quadro  di  cui  all'art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni per l'acquisizione di beni e servizi, sempre
che  le  concrete  condizioni  e  modalita'  di  fornitura  risultino
compatibili con le esigenze di segretezza, sicurezza e tempestivita'.
  7.  L'acquisizione  di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono
sottoposte  al  solo  controllo  successivo  della Corte dei conti ai
sensi  dell'art.  17,  comma  7,  del codice e non sono soggette agli
obblighi  di  comunicazione  e all'attivita' di vigilanza di cui agli
articoli 6 e 7 del codice.
  8.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2, del codice, sono sottratti
all'accesso   gli  atti  relativi  agli  appalti  segreti  o  la  cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza.    

                               Art. 4.
                         Imprese fornitrici

  1.  Le  imprese  fornitrici  degli  organismi  sono individuate tra
quelle  in  possesso  dell'abilitazione  di  sicurezza.  Il  possesso
dell'abilitazione   e'   richiesto  anche  nel  caso  di  ricorso  al
subappalto.
  2.  Si  prescinde  dal  requisito  di  cui  al comma 1, nel caso di
acquisizione di beni e servizi non significativi ai fini della tutela
della  riservatezza. In tale ipotesi la scelta del contraente avviene
previo esperimento di gara informale alla quale e' invitato un numero
di  imprese  superiore  al  limite  di cui all'art. 5, comma 2, delle
quali  sia  stata comunque verificata la correttezza commerciale e la
capacita'  tecnica,  nonche' l'assenza di controindicazioni anche nei
confronti  dei  titolari,  amministratori  o  legali rappresentanti e
degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.
  3. Nell' ottica di garantire ampia ed effettiva concorsualita' alle
gare  informali,  gli organismi si avvalgono di un «Elenco Fornitori»
nel   cui   ambito,  distintamente  per  i  settori  merceologici  di
pertinenza, vengono iscritte imprese in possesso dei requisiti di cui
ai  commi  1  e  2.  Gli  organismi esercitano una costante azione di
monitoraggio   e   di   vigilanza  finalizzata  all'arricchimento  ed
all'implementazione   dei   dati   informativi   del  citato  «Elenco
Fornitori».
  4.  L'impresa  invitata  puo'  chiedere  di  essere  autorizzata  a
presentare  offerta quale mandataria di un raggruppamento temporaneo,
del  quale  deve  indicare  i  componenti.  Gli  organismi,  entro  i
successivi   dieci  giorni  si  pronunziano  sull'istanza  dopo  aver
verificato la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi;
la   mancata   risposta  nel  predetto  termine  equivale  a  diniego
dell'autorizzazione.

                               Art. 5.
               Gare informali e trattative preliminari


  1.  Le  gare  informali, le trattative preliminari e l'acquisizione
delle  offerte sono effettuate dalla struttura amministrativa, previa
acquisizione  di apposite specifiche ovvero di capitolati predisposti
dalle  competenti  strutture  tecniche,  con l'indicazione di massima
delle  imprese  specializzate  nei  singoli  settori merceologici. Le
acquisizioni  delle  offerte  e le trattative preliminari sono svolte
con ciascuna impresa separatamente.
  2.  La scelta del contraente avviene previo esperimento di una gara
informale  cui  sono invitate almeno cinque imprese, se sussistono in
tale   numero  soggetti  qualificati  in  relazione  all'oggetto  del
contratto.
  3.  La  migliore  offerta e' selezionata con il criterio del prezzo
piu'  basso  o  con  il  criterio  della  offerta economicamente piu'
vantaggiosa.  Tra  i  criteri  viene  individuato  ed  indicato nella
lettera   d'invito   quello   piu'   adeguato   in   relazione   alle
caratteristiche  dell'oggetto  del  contratto.  L'aggiudicazione puo'
effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida.
  4. Si prescinde dalla gara informale di cui al comma 2 nei seguenti
casi:
   a)  qualora  la  negoziazione  con  piu'  di  un operatore non sia
compatibile con le esigenze di segretezza;
   b)  qualora  per  ragioni  di  natura  tecnica  o artistica ovvero
attinenti  alla  tutela  dei  diritti  esclusivi,  il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
   c)   qualora   i   prodotti   in   acquisizione  siano  fabbricati
esclusivamente  a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo o messa
a punto anche di prodotti di serie;
   d)  nel  caso  di  consegne complementari effettuate dal fornitore
originario  e  destinate  al rinnovo parziale di forniture o impianti
d'uso  corrente  o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora  il  cambiamento  di  fornitore obblighi l'amministrazione ad
acquistare  materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta'
tecniche sproporzionate;
   e)  per  l'acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente
vantaggiose  da  un  fornitore  che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato  preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;
   f)  per  i  lavori  o  i  servizi  complementari, non compresi nel
progetto ne' nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza
imprevista,  siano  diventati necessari per l'esecuzione dell'opera o
del  servizio  oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche'
aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    f  1.)  tali  lavori  o  servizi complementari non possono essere
separati,  sotto  il  profilo  tecnico  o  economico,  dal  contratto
iniziale,   senza  recare  gravi  inconvenienti  all'amministrazione,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
    f 2.) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori   o   servizi   complementari  non  superi  il  50  per  cento
dell'importo del contratto iniziale;
   g)  per  nuovi  servizi  consistenti  nella ripetizione di servizi
analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico aggiudicatario del
contratto  iniziale,  a condizione che tali servizi siano conformi ad
un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
contratto  aggiudicato a seguito di gara informale; in questa ipotesi
il ricorso al medesimo operatore economico e' consentito solo nei tre
anni successivi alla stipulazione del contratto originario;
   h)  nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza,
derivante  da  circostanza  imprevista,  non  sia  compatibile con lo
svolgimento della gara informale;
   i)  quando  devono essere presi in affitto specifici e determinati
locali per esigenze di servizio.
  5.  Il  ricorso alle deroghe di cui al comma 4 e' effettuato previa
documentata istruttoria tecnica.  

                               Art. 6.
         Selezione delle offerte e commissioni giudicatrici


  1.  La  valutazione  delle  offerte e' demandata ad una commissione
giudicatrice   presieduta   da   un   dirigente   dell'organismo.  La
composizione    della   commissione   e'   stabilita   con   apposito
provvedimento del Direttore o del dirigente delegato.
  2. Non e' necessaria la commissione giudicatrice quando:
   a)  la  migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo
piu' basso. In tale ipotesi la rilevazione del prezzo piu' basso puo'
essere  affidata  ad un organo costituito nell'ambito della struttura
amministrativa  che,  aperti  contestualmente  i  plichi  ricevuti  e
verificata  la documentazione presentata, propone l'aggiudicazione in
favore dell'impresa risultata migliore offerente;
   b) devono essere sottoscritti contratti per adesione ovvero per la
partecipazione  a  corsi  o  seminari  di  addestramento,  ovvero per
abbonamento  a banche dati o pubblicazioni, i cui prezzi rispondono a
condizioni     economiche    standardizzate    per    le    pubbliche
amministrazioni.
  3.  Nel  caso  in  cui,  in  base ad elementi specifici, un'offerta
appaia  anormalmente  bassa,  l'organismo  richiede  all'offerente le
giustificazioni   ritenute   pertinenti   in   merito  agli  elementi
costitutivi dell'offerta stessa.
  4.  Non  si  procede  ad  aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
  5.  Nei  casi  di  prestazione  di  lavori e di forniture di beni e
servizi   particolarmente   complessi,  laddove  vi  sia  carenza  di
personale  in possesso di specifiche professionalita', in luogo della
commissione  giudicatrice  di  cui  al  comma 1, puo' essere nominata
un'apposita  commissione,  integrata  anche  da  esperti esterni agli
organismi, purche' in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
   
                               Art. 7.
         Disposizioni particolari per i servizi in economia


  1.  Le  acquisizioni  in economia di beni, servizi e lavori possono
effettuarsi mediante:
   a) amministrazione diretta;
   b) cottimo fiduciario.
  2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali  e  mezzi  propri o appositamente acquistati o noleggiati e
con personale degli organismi.
  3.  Il  cottimo  fiduciario  e'  una  procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
  4.  Le  esigenze  da  soddisfare  con  il ricorso alla procedura in
economia sono indicate nel relativo atto autorizzativo.
  5.  Nelle  procedure  di  spesa in economia, oltre ai casi elencati
all'art.  5,  comma  4,  si  prescinde  dallo svolgimento di una gara
informale  per  l'acquisto  di  beni e servizi di importo inferiore a
€  20.000,00,  I.V.A.  esclusa,  e per l'esecuzione di lavori di
importo inferiore a € 40.000,00, I.V.A. esclusa. In caso di piu'
operazioni  analoghe  e  contestuali si ha riguardo al loro ammontare
complessivo.
  6.  Il  ricorso  all'acquisizione  in  economia, prescindendo dallo
svolgimento  di  una  gara  informale, e' consentito, altresi', nelle
seguenti ipotesi:
   a)  risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del  contraente  inadempiente,  quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente  per  conseguire  la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
   b)  necessita'  di  completare  le  prestazioni di un contratto in
corso,  ivi  non  previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
   c)  prestazioni  periodiche di servizi e forniture a seguito della
scadenza  dei  relativi contratti, nelle more dello svolgimento della
formalizzazione   del  nuovo  contratto,  nella  misura  strettamente
necessaria;
   d)  urgenza  derivante  da eventi oggettivamente imprevedibili, al
fine  di  scongiurare  situazioni  di pericolo per persone, animali o
cose,  ovvero  per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,  ovvero per il
patrimonio storico, artistico e culturale.
     
                               Art. 8.
            Disposizioni particolari per la stipulazione


  1.  Gli  organismi  stipulano  i  contratti a seguito di trattativa
privata,  ai  sensi  degli  articoli  precedenti,  senza l'assistenza
dell'ufficiale  rogante.  I  contratti sono stipulati dalla struttura
amministrativa   e   approvati   dal   Direttore   o   dai  dirigenti
eventualmente delegati con apposito provvedimento del Direttore.
  2.  In  luogo dei pareri di organi esterni previsti dalla normativa
vigente,   viene   acquisito   il   preventivo   parere  di  apposita
commissione,  composta  da  personale  dipendente  in  possesso delle
specifiche  professionalita',  ove necessario integrata da esperti di
settore in possesso dell'abilitazione di sicurezza. 

                               Art. 9.
         Disposizioni particolari per l'esecuzione di lavori


  1.  I  lavori  di  minuto  mantenimento dei locali e degli impianti
fissi  comunque  acquisiti  possono  essere  eseguiti con personale e
mezzi   degli   organismi,   con   la   procedura   in  economia,  in
amministrazione diretta.
  2.  I nuovi lavori, i lavori di manutenzione straordinaria e quelli
di  adattamento  di locali ed impianti indicati al comma 1, nonche' i
lavori  di  manutenzione  ordinaria non eseguibili direttamente dalle
strutture  tecniche  degli organismi, sono affidati a imprese esterne
in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 4, secondo le procedure
stabilite  dal  presente  decreto  e sulla base di capitolati tecnici
redatti  dalla struttura tecnica. Tali capitolati costituiscono parte
integrante sia dei contratti che delle lettere d'ordine.
  3.  La  data  di  decorrenza  di  contratti  e  lettere d'ordine e'
stabilita  nel  verbale  d'inizio  lavori  sottoscritto  dall'impresa
contraente,  in  contraddittorio  con  il  direttore  dei lavori, nel
termine di 45 giorni dall'avvenuta scelta del contraente.

       
     

                              Art. 10.
                 Contratti a quantita' indeterminata


  1. La fornitura di beni e servizi per il supporto tecnico-logistico
degli  organismi, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscano
l'immediata  ed  esatta  quantificazione  delle  prestazioni  e degli
oneri,  e'  effettuata  mediante contratti a quantita' indeterminata,
fermo restando il tetto massimo di spesa predeterminato.
      
                               Art. 11.
                         Acquisti all'estero


  1.  Per soddisfare particolari esigenze di carattere istituzionale,
gli  organismi  ricorrono  al  mercato  estero  per  acquisire beni e
servizi  che, per le specifiche caratteristiche, non siano reperibili
sul  territorio  italiano  ovvero  la  cui  acquisizione  sul mercato
nazionale risulti economicamente non conveniente.
  2.  I  contratti  di acquisizione di beni e servizi, conclusi anche
attraverso  l'adesione  a  condizioni  generali  di  contratto,  sono
disciplinati  dalle  norme  del  diritto  dello  Stato estero e dalle
corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
  3.  Per  le  acquisizioni  presso  il mercato estero, gli organismi
possono   avvalersi   della   collaborazione   delle   rappresentanze
diplomatiche o degli uffici consolari presenti sul territorio.   
     
                              Art. 12.
                   Competenze di impegno e limiti


  1.  L'esecuzione  di  lavori  e  l'acquisizione  di  beni e servizi
occorrenti  per  l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture
centrali  e periferiche degli organismi sono disposte dal Direttore o
dai  dirigenti  eventualmente  delegati, entro i limiti di spesa loro
attribuiti.

       
                               Art. 13.
Procedure  di  dettaglio  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi e per
                  l'esecuzione di lavori. Garanzie


  1.  L'esecuzione  di  lavori  e l'acquisizione di beni e servizi di
importo  superiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, avviene previa
stipulazione  di contratto a mezzo di scrittura privata tra l'impresa
prescelta  e  l'amministrazione  rappresentata dal responsabile della
struttura amministrativa.
  2.  Per  tali  contratti, le imprese contraenti dovranno costituire
una  garanzia  fideiussoria,  secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.  La  garanzia  fideiussoria  deve prevedere espressamente la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale,  la  rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo
comma,  del  codice  civile,  nonche'  l'operativita'  della garanzia
medesima    entro   15   giorni,   a   semplice   richiesta   scritta
dell'organismo.  La  garanzia  fideiussoria e' svincolata dopo che il
contraente  ha  soddisfatto  gli  obblighi  contrattuali  ed e' stato
liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia.
  3.  Per  le spese di importo inferiore al limite di cui al comma 1,
le  prestazioni  possono  essere acquisite mediante lettera d'ordine,
che  contenga  tutti  gli  elementi  identificativi delle prestazioni
medesime,   il   relativo   prezzo   nonche'  le  clausole  cui  sono
assoggettate.  La  lettera  d'ordine  deve  essere  sottoscritta  per
accettazione  dall'impresa fornitrice. L'esecuzione della prestazione
nel  termine  fissato  costituisce  tacita  accettazione del relativo
ordine.
   
                             Art. 14.
                       Ordinazione della spesa


  1.  Le ordinazioni sono fatte per iscritto a firma del responsabile
della  struttura  amministrativa.  Dell'avvenuta  ordinazione e' data
comunicazione alla struttura tecnica che ha richiesto i lavori ovvero
la fornitura di beni e servizi.

       
                              Art. 15.
                       Esecuzione contrattuale


  1.  L'esecuzione  delle  prestazioni negoziali, ad esclusione degli
aspetti  relativi alla sicurezza demandati alle competenti strutture,
e'  affidata alle strutture tecniche competenti per materia, che sono
responsabili  dell'eventuale  sorveglianza e del rispetto dei termini
contrattuali,  indicati  nell'ordine  di commessa inviato all'impresa
fornitrice od esecutrice.
  2. La decorrenza del termine per i lavori, per la fornitura di beni
e di servizi, qualora preventivamente non determinabile, e' stabilita
dalla  struttura  tecnica cui e' affidata l'esecuzione del contratto,
che ne informa tempestivamente la struttura amministrativa.
  3.   Le   strutture   tecniche   competenti  trasmettono  a  quella
amministrativa,   al   termine   dell'esecuzione,  l'attestazione  di
regolarita'.

                               Art. 16.
                              Collaudo


  1.   L'attestazione   dell'avvenuta  esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali   e'   dichiarata   da   una   commissione  di  collaudo
appositamente  nominata  per  spese  di  importo  superiore  a €
50.000,00, I.V.A. esclusa.
  2.  La commissione di collaudo si compone di un presidente e di due
membri,  individuati  rispettivamente tra i dirigenti ed il personale
in  possesso  di preparazione tecnica adeguata. Uno dei membri svolge
anche  le  funzioni  di segretario. In caso di prestazioni effettuate
presso territori all'estero, il collaudo puo' essere effettuato anche
da singoli collaudatori appositamente nominati.
  3.  Nei  casi  di prestazioni particolarmente complesse, laddove vi
sia  carenza di personale in possesso di specifiche professionalita',
la  commissione di collaudo puo' essere integrata da esperti esterni,
in possesso di abilitazione di sicurezza.
  4.  Per  le prestazioni effettuate direttamente presso le strutture
decentrate,  i  membri  della  commissione  vengono  prescelti tra il
personale  delle  medesime, con l'eventuale integrazione di personale
tecnico degli organismi.
  5.  Per  i  lavori  di  importo  fino  a  € 500.000,00, I.V.A.
esclusa,  il  certificato  di  collaudo  e'  sostituito  da quello di
regolare  esecuzione.  Per  i  lavori  di  importo  superiore, ma non
eccedente  il  limite  di  € 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, e' in
facolta' degli organismi di sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione.
  6.  Per il collaudo di sistemi informatici, apparati e software, si
applicano, in quanto compatibili, le norme dei capitolati predisposti
in base alla vigente normativa.
  7.  Per  i  materiali  di consumo pronti in commercio il verbale di
collaudo  e'  sostituito da apposita dichiarazione di buona provvista
dell'organo ricevente.     

                              Art. 17.
                         Fondi di dotazione


  1.  Il Direttore puo' attribuire fondi di dotazione ai responsabili
delle strutture decentrate.
  2.   I  responsabili  delle  strutture  decentrate,  utilizzando  i
predetti fondi, provvedono alle rispettive spese di funzionamento.
  3.  Rientrano  fra  le spese di funzionamento quelle occorrenti per
l'acquisto di beni durevoli e di facile consumo, nonche' le spese per
l'ordinaria  manutenzione  della  sede  e  per  la  riparazione degli
automezzi,   di   materiali   di   telecomunicazione  e  di  supporto
tecnico-operativo,  il  cui  importo  non  superi  i  limiti di spesa
stabiliti  dal  Direttore  con  apposito  provvedimento  e sempre nel
rispetto delle assegnazioni annuali. Le spese che superino i suddetti
limiti  sono  autorizzate dall'organo competente per limite di spesa.
Qualora  tali  spese  attengano  a  materiali o lavori risalenti alla
competenza    delle    strutture   tecniche,   prima   di   concedere
l'autorizzazione  l'organo competente in relazione all'ordinamento di
ciascun   organismo   puo'   acquisire   il   parere  delle  medesime
articolazioni tecniche.
  4. Alle spese effettuate con i fondi di dotazione si provvede senza
alcuna formalita'.
  5. Ogni struttura munita di fondo di dotazione rende mensilmente il
conto  amministrativo e trasmette la documentazione giustificativa al
funzionario delegato per il tramite della struttura amministrativa.  

                              Art. 18.
                         Disposizioni finali


  1.  Il  presente  regolamento non sara' sottoposto al visto ed alla
registrazione  della  Corte  dei  conti  in  quanto adottato ai sensi
dell'art.  43  della  legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17
delle legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  15 giorni dopo la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
Dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato
il  d.P.C.M.  30 luglio 2003, recante «Acquisizione di beni e servizi
ed  esecuzione  dei  lavori in economia, ovvero a trattativa privata,
per gli organismi di informazione e sicurezza».
  3. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori i cui
procedimenti  di spesa siano stati formalmente gia' avviati alla data
di  entrata  in  vigore del presente regolamento restano disciplinate
dal citato d.P.C.M. 30 luglio 2003.
  4.   Con  separato  provvedimento  sono  definite  le  disposizioni
organizzative  e  procedurali  per l'attuazione delle norme contenute
nel presente decreto.
   Roma, 12 giugno 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi

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