Decreto Pres. Cons. Min.

Regole tecniche delle  firme digitali e validazione documenti informatici.

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2009

Regole  tecniche  in materia di generazione, apposizione e verifica
delle   firme   digitali   e   validazione  temporale  dei  documenti
informatici.
   

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI      

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni,  recante il codice dell'amministrazione digitale e, in
particolare, la sezione II, che disciplina le firme elettroniche ed i
certificatori, e l'art. 71, comma 1;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  codice  in  materia  di  protezione dei dati
personali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
gennaio  2004,  recante  le  regole  tecniche  per  la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale, dei documenti informatici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008,  con  il  quale  l'on.  prof. Renato Brunetta e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2008,  con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato   conferito   l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 13
giugno  2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  materia pubblica amministrazione ed innovazione al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;
  Acquisito  il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica
nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al  decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 13 novembre 2008;
  Espletata  la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22  giugno  1998,  modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.   Ai  fini  delle  presenti  regole  tecniche  si  applicano  le
definizioni  contenute  nell'art.  1  del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:
   a)  codice:  il  codice  dell'amministrazione  digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   b)   chiavi:  la  coppia  di  chiavi  asimmetriche  come  definite
all'articolo 1, comma 1, lettere h) e i), del codice;
   c)  CNIPA:  il  centro  nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
   d) compromissione della chiave privata: la sopravvenuta assenza di
affidabilita'   nelle   caratteristiche  di  sicurezza  della  chiave
crittografica privata;
   e)  dati  per  la  creazione  della  firma:  l'insieme  dei codici
personali  e  delle  chiavi  crittografiche  private,  utilizzate dal
firmatario per creare una firma elettronica;
   f)  evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
   g) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire
da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di
fatto  impossibile,  a  partire  da  questa,  ricostruire  l'evidenza
informatica  originaria  e  generare  impronte  uguali  a  partire da
evidenze informatiche differenti;
   h)  impronta  di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza
di  simboli  binari  (bit) di lunghezza predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
   i)  marca  temporale:  il  riferimento  temporale  che consente la
validazione temporale;
    l)  registro  dei  certificati:  la  combinazione  di  uno o piu'
archivi  informatici,  tenuto  dal  certificatore, contenente tutti i
certificati emessi;
    m)  riferimento  temporale:  informazione,  contenente  la data e
l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici.
      

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


                              Art. 2.

                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24
comma  4,  27,  28, 29, 30 e 32 del codice, le regole tecniche per la
generazione,   apposizione   e   verifica  delle  firme  elettroniche
qualificate   e   per   la  validazione  temporale,  nonche'  per  lo
svolgimento delle attivita' dei certificatori qualificati.
  2.   Le   disposizioni   di  cui  al  titolo  II  si  applicano  ai
certificatori  che  rilasciano al pubblico certificati qualificati in
conformita' al codice.
  3.  Ai  certificatori  accreditati  o che intendono accreditarsi ai
sensi  del codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2,
anche le disposizioni di cui al titolo III.
  4.  I  certificatori  accreditati  rendono  disponibile  ai  propri
titolari   un   sistema   di   validazione  temporale  conforme  alle
disposizioni di cui al titolo IV.
  5.  Ai  prodotti  sviluppati  o commercializzati in uno degli Stati
membri  dell'Unione  europea  e  dello  spazio  economico  europeo in
conformita'  alle  norme  nazionali  di  recepimento  della direttiva
1999/93/CE  del  Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio
2000, e' consentito di circolare liberamente nel mercato interno.

       
TITOLO II

REGOLE TECNICHE DI BASE     

                               Art. 3.

                    Norme tecniche di riferimento

  1.  I  dispositivi  sicuri  per  la  generazione delle firme di cui
all'art.   35  del  codice  sono  conformi  alle  norme  generalmente
riconosciute a livello internazionale.
  2.  Gli  algoritmi  di  generazione  e  verifica  delle  firme,  le
caratteristiche  delle  chiavi  utilizzate,  le  funzioni  di hash, i
formati   e   le  caratteristiche  dei  certificati  qualificati,  le
caratteristiche  delle  firme  digitali  e delle marche temporali, il
formato  dell'elenco  di  cui  all'art. 39 del presente decreto, sono
definiti,  anche  ai  fini  del  riconoscimento  e della verifica del
documento  informatico,  con deliberazioni del CNIPA e pubblicati sul
sito internet dello stesso Centro nazionale.
  3.  Il  documento  informatico,  sottoscritto  con firma digitale o
altro  tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti
di  cui all'art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni
o  codici  eseguibili,  tali  da  attivare  funzionalita' che possano
modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                               Art. 4.


Caratteristiche  generali delle chiavi per la creazione e la verifica
                             della firma


  1.  Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma
puo' essere attribuita ad un solo titolare.
  2.  Se  il  soggetto appone la sua firma per mezzo di una procedura
automatica ai sensi dell'art. 35, comma 3 del codice, deve utilizzare
una coppia di chiavi diversa da tutte le altre in suo possesso.
  3.  Se  la procedura automatica fa uso di un insieme di dispositivi
sicuri  per  la  generazione  delle firme del medesimo soggetto, deve
essere   utilizzata   una   coppia  di  chiavi  diversa  per  ciascun
dispositivo utilizzato dalla procedura automatica.
  4.  Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica
della  firma  ed  i  correlati  servizi,  si  distinguono  secondo le
seguenti tipologie:
   a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica
delle firme apposte o associate ai documenti;
   b) chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica
delle  firme  apposte  o  associate  ai certificati qualificati, alle
informazioni  sullo  stato  di  validita' del certificato ovvero alla
sottoscrizione   dei  certificati  relativi  a  chiavi  di  marcatura
temporale;
   c)  chiavi  di  marcatura  temporale, destinate alla generazione e
verifica delle marche temporali.
  5.  Non  e'  consentito  l'uso di una coppia di chiavi per funzioni
diverse  da  quelle  previste,  per  ciascuna tipologia, dal comma 4,
salvo  che,  con riferimento esclusivo alle chiavi di cui al medesimo
comma  4,  lettera b), il CNIPA non ne autorizzi l'utilizzo per altri
scopi.
  6.  Le caratteristiche quantitative e qualitative delle chiavi sono
tali  da  garantire un adeguato livello di sicurezza in rapporto allo
stato  delle  conoscenze  scientifiche e tecnologiche, in conformita'
con  quanto indicato dal CNIPA nella deliberazione di cui all'art. 3,
comma 2.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                               Art. 5.


                      Generazione delle chiavi


  1.  La  generazione  della  coppia di chiavi e' effettuata mediante
dispositivi  e procedure che assicurano, in rapporto allo stato delle
conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche,  l'unicita'  e un adeguato
livello  di  sicurezza  della  coppia generata, nonche' la segretezza
della chiave privata.
  2.  Il  sistema  di  generazione  della  coppia  di chiavi comunque
assicura:
   a)   la  rispondenza  della  coppia  ai  requisiti  imposti  dagli
algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
   b)  l'utilizzo  di  algoritmi che consentano l'equiprobabilita' di
generazione di tutte le coppie possibili;
   c)   l'autenticazione  informatica  del  soggetto  che  attiva  la
procedura di generazione.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                               Art. 6.


                Modalita' di generazione delle chiavi


  1.   Le   chiavi   di   certificazione   possono   essere  generate
esclusivamente in presenza del responsabile del servizio.
  2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore.
  3.   La  generazione  delle  chiavi  di  sottoscrizione  effettuata
autonomamente  dal  titolare,  avviene  all'interno  del  dispositivo
sicuro  per  la generazione delle firme, che e' rilasciato o indicato
dal certificatore.
  4.  Il  certificatore  e'  tenuto ad assicurarsi che il dispositivo
sicuro  per  la  generazione  delle firme, da lui fornito o indicato,
presenti  le  caratteristiche  e  i  requisiti  di  sicurezza  di cui
all'art. 35 del codice e all'art. 9 del presente decreto.
  5.   Il   titolare   e'  tenuto  ad  utilizzare  esclusivamente  il
dispositivo  sicuro  per  la  generazione  delle  firme  fornito  dal
certificatore,  ovvero  un dispositivo scelto tra quelli indicati dal
certificatore stesso.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                               Art. 7.


 Conservazione delle chiavi e dei dati per la creazione della firma


  1.   E'   vietata  la  duplicazione  della  chiave  privata  e  dei
dispositivi che la contengono.
  2.  Per  fini particolari di sicurezza, e' consentito che le chiavi
di   certificazione  vengano  esportate,  purche'  cio'  avvenga  con
modalita'   tali  da  non  ridurre  il  livello  di  sicurezza  e  di
riservatezza delle chiavi stesse.
  3. Il titolare della coppia di chiavi:
   a)  assicura  la  custodia del dispositivo di firma in conformita'
all'art.  32,  comma  1, del codice, in ottemperanza alle indicazioni
fornite dal certificatore;
   b)  conserva  le informazioni di abilitazione all'uso della chiave
privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
   c)  richiede  immediatamente la revoca dei certificati qualificati
relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di
cui  abbia perduto il possesso, o qualora abbia il ragionevole dubbio
che essi siano stati usati abusivamente da persone non autorizzate;
   d) mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilita' di
almeno uno dei dati per la creazione della firma.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                               Art. 8.


    Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma


  1.  Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da
quello   destinato  all'uso  della  chiave  privata,  il  sistema  di
generazione assicura:
   a)  l'impossibilita'  di  intercettazione  o recupero di qualsiasi
informazione,  anche  temporanea, prodotta durante l'esecuzione della
procedura;
   b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima
sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verra' utilizzata.
  2.  Il sistema di generazione e' isolato, dedicato esclusivamente a
questa attivita' ed adeguatamente protetto.
  3.   L'accesso   al   sistema   e'  controllato  e  ciascun  utente
preventivamente  identificato  per l'accesso fisico e autenticato per
l'accesso  logico. Ogni sessione di lavoro e' registrata nel giornale
di controllo.
  4.  Il  sistema  e'  dotato di strumenti di controllo della propria
configurazione   che   consentano   di  verificare  l'autenticita'  e
l'integrita'  del  software  installato  e l'assenza di programmi non
previsti  dalla  procedura  e  di  dati  residuali  provenienti dalla
generazione  di  coppie  di  chiavi  precedenti che possano inficiare
l'equiprobabilita' della generazione di quelle successive.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                               Art. 9.


    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma


  1.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  all'art.  35  del codice, la
generazione  della firma avviene all'interno di un dispositivo sicuro
per   la  generazione  delle  firme,  cosi'  che  non  sia  possibile
l'intercettazione della chiave privata utilizzata.
  2.  Il dispositivo sicuro per la generazione delle firme deve poter
essere attivato esclusivamente dal titolare mediante codici personali
prima di procedere alla generazione della firma.
  3.  Il  CNIPA, nell'ambito dell'attivita' di cui agli articoli 29 e
31  del  codice,  valuta l'adeguatezza tecnologica della modalita' di
gestione  dei  codici  personali anche in relazione al dispositivo di
firma utilizzato.
  4.  La  certificazione  di  sicurezza dei dispositivi sicuri per la
creazione di una firma prevista dall'art. 35 del codice e' effettuata
secondo criteri non inferiori a quelli previsti:
   a)  dal  livello  EAL  4+  in conformita' ai Profili di Protezione
indicati  nella  decisione della Commissione europea 14 luglio 2003 e
successive modificazioni;
   b) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita' ai
Profili  di Protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati ai
sensi   dell'art.   35,   commi  5  e  6  del  codice,  e  successive
modificazioni.
  5.  La  certificazione  di sicurezza di cui al comma 4 puo' inoltre
essere   effettuata   secondo  i  criteri  previsti  dal  livello  di
valutazione  E3  e  robustezza  HIGH  dell'ITSEC, o superiori, con un
traguardo  di  sicurezza  giudicato  adeguato  dal  CNIPA nell'ambito
dell'attivita' di cui agli articoli 29 e 31 del codice.
  6.  La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma garantisce
almeno:
   a)   l'acquisizione   da   parte   del   certificatore   dei  dati
identificativi  del dispositivo sicuro per la generazione delle firme
utilizzato e la loro associazione al titolare;
   b)  la  registrazione  nel  dispositivo  sicuro per la generazione
delle  firme  del  certificato  qualificato,  relativo alle chiavi di
sottoscrizione del titolare.
  7.  La  personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione
delle  firme puo' prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di firma,
la  registrazione,  nel  dispositivo  sicuro per la generazione delle
firme,  del certificato elettronico relativo alla chiave pubblica del
certificatore  la  cui corrispondente privata e' stata utilizzata per
sottoscrivere  il  certificato  qualificato  relativo  alle chiavi di
sottoscrizione del titolare.
  8.  La  personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione
delle firme e' registrata nel giornale di controllo.
  9.  Il  certificatore adotta, nel processo di personalizzazione del
dispositivo  sicuro per la generazione delle firme, procedure atte ad
identificare  il titolare di un dispositivo sicuro per la generazione
delle firme e dei certificati in esso contenuti.
  10.   I   certificatori   che  rilasciano  certificati  qualificati
forniscono  almeno un sistema che consenta la generazione delle firme
digitali.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 10.


                    Verifica delle firme digitali


  1.   I   certificatori   che   rilasciano  certificati  qualificati
forniscono   ovvero  indicano  almeno  un  sistema  che  consenta  di
effettuare la verifica delle firme digitali.
  2. Il sistema di verifica delle firme digitali:
   a)  presenta almeno sinteticamente lo stato di aggiornamento delle
informazioni  di validita' dei certificati di certificazione presenti
nell'elenco pubblico;
   b)   visualizza   le   informazioni   presenti   nel   certificato
qualificato, in attuazione di quanto stabilito nell'art. 28, comma 3,
del  codice,  nonche'  le  estensioni  obbligatorie  nel  certificato
qualificato   (qcStatements),   indicate  nel  provvedimento  di  cui
all'art. 3, comma 2;
   c)   consente   l'aggiornamento,   per   via   telematica,   delle
informazioni pubblicate nell'elenco pubblico dei certificatori.
  3.  Il  CNIPA,  ai  sensi  dell'art.  31  del  codice,  accerta  la
conformita'  dei sistemi di verifica di cui al comma 1 alle norme del
codice e alle presenti regole tecniche.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 11.


              Informazioni riguardanti i certificatori


  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati  ai  sensi  del  codice  forniscono  al CNIPA le seguenti
informazioni e documenti a loro relativi:
   a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;
   b) residenza ovvero sede legale;
   c) sedi operative;
   d) rappresentante legale;
   e) certificati delle chiavi di certificazione;
   f) piano per la sicurezza di cui al successivo art. 31;
   g) manuale operativo di cui al successivo art. 36;
   h) relazione sulla struttura organizzativa;
   i)  copia  di  una  polizza  assicurativa  a  copertura dei rischi
dell'attivita' e dei danni causati a terzi.
  2.  Il  CNIPA rende accessibili, in via telematica, le informazioni
di  cui  al  comma  1,  lettere a), b), d), e), g) al fine di rendere
pubbliche   le   informazioni   che   individuano   il  certificatore
qualificato.  Tali  informazioni sono utilizzate, da chi le consulta,
solo per le finalita' consentite dalla legge.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 12.


               Comunicazione tra certificatore e CNIPA


  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati  comunicano  al  CNIPA  la  casella  di posta elettronica
certificata  da utilizzare per realizzare un sistema di comunicazione
attraverso  il  quale scambiare le informazioni previste dal presente
decreto.
  2. Il CNIPA rende disponibile sul proprio sito internet l'indirizzo
della propria casella di posta elettronica certificata.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 13.


             Generazione delle chiavi di certificazione


  1.  La  generazione  delle chiavi di certificazione avviene in modo
conforme a quanto previsto dalle presenti regole tecniche.
  2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore genera un
certificato  sottoscritto  con  la chiave privata della coppia cui il
certificato si riferisce.
  3.  I  valori  contenuti  nei  singoli  campi del certificato delle
chiavi  di  certificazione  sono  codificati  in modo da non generare
equivoci  relativi  al  nome,  ragione  o  denominazione  sociale del
certificatore.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 14.


               Generazione dei certificati qualificati


  1.   In  aggiunta  agli  obblighi  previsti  per  il  certificatore
dall'art.  32  del  codice,  emettendo  il certificato qualificato il
certificatore:
   a) si accerta dell'autenticita' della richiesta;
   b)  nel  caso  di  chiavi  generate dal certificatore, assicura la
consegna  al  legittimo  titolare  ovvero,  nel  caso  di  chiavi non
generate dal certificatore, verifica il possesso della chiave privata
da  parte  del  titolare  e il corretto funzionamento della coppia di
chiavi.
  2. Il certificato qualificato e' generato con un sistema conforme a
quanto previsto dall'art. 29.
  3.  Il termine del periodo di validita' del certificato qualificato
e'  anteriore  al  termine  del  periodo di validita' del certificato
delle   chiavi   di   certificazione   utilizzato   per   verificarne
l'autenticita'.
  4.  L'emissione  dei  certificati  qualificati  e'  registrata  nel
giornale  di controllo specificando il riferimento temporale relativo
alla registrazione.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 15.


         Informazioni contenute nei certificati qualificati


  1.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  28  del  codice,  i
certificati  qualificati  contengono  almeno  le  seguenti  ulteriori
informazioni:
   a) codice identificativo del titolare presso il certificatore;
   b)  tipologia  della  coppia  di  chiavi  in base all'uso cui sono
destinate.
  2.  Le informazioni personali contenute nel certificato ai sensi di
quanto  previsto nell'art. 28 del codice sono utilizzabili unicamente
per  identificare il titolare della firma digitale, per verificare la
firma  del  documento  informatico,  nonche'  per  indicare eventuali
qualifiche specifiche del titolare.
  3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato
sono  codificati  in  modo da non generare equivoci relativi al nome,
ragione o denominazione sociale del certificatore.
  4.  Le  informazioni  e  le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3,
lettera a) del Codice, codificate secondo le modalita' indicate dalla
delibera  del  CNIPA  prevista  ai  sensi  dell'art. 38, comma 4, del
presente  decreto,  sono  inserite  d'ufficio  dal  certificatore nel
certificato   qualificato,   nel  caso  in  cui  l'organizzazione  di
appartenenza   abbia   autorizzato  la  richiesta  di  emissione  del
certificato   medesimo.   In   quest'ultimo   caso   l'organizzazione
richiedente  assume l'impegno di richiedere la revoca del certificato
qualificato   qualora  venga  a  conoscenza  della  variazione  delle
informazioni contenute nello stesso.
  5.   Il   certificatore  determina  il  periodo  di  validita'  dei
certificati   qualificati   anche   in   funzione   della  robustezza
crittografica delle chiavi impiegate.
  6.  Il  CNIPA,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, determina il periodo
massimo  di  validita'  del certificato qualificato in funzione degli
algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi.
  7.  Il certificatore custodisce le informazioni di cui all'art. 32,
comma 3, lettera j) del codice, per un periodo pari a 20 (venti) anni
dalla  data  di  emissione  del certificato qualificato, salvo quanto
previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 16.


          Revoca e sospensione del certificato qualificato


  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 36 del codice, il
certificato  qualificato e' revocato o sospeso dal certificatore, ove
quest'ultimo  abbia notizia della compromissione della chiave privata
o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme.
  2.  Il  certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione
per lo stesso periodo previsto all'art. 15, comma 7.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 17.


                         Codice di emergenza


  1.  Per  ciascun  certificato  qualificato  emesso il certificatore
fornisce  al  titolare  almeno un codice riservato, da utilizzare per
richiedere  la  sospensione  del  certificato  nei  casi di emergenza
indicati nel manuale operativo e comunicati al titolare.
  2.  La  richiesta  di  cui al comma 1 e' successivamente confermata
utilizzando una delle modalita' previste dal certificatore.
  3.  Il  certificatore  adotta  specifiche  misure  di sicurezza per
assicurare la segretezza del codice di emergenza.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 18.


Revoca   dei   certificati   qualificati   relativi   a   chiavi   di
                           sottoscrizione


  1.  La  revoca  del  certificato  qualificato  relativo a chiavi di
sottoscrizione    viene   effettuata   dal   certificatore   mediante
l'inserimento  del  suo  codice  identificativo in una delle liste di
certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
  2.  Se  la  revoca  avviene  a causa della possibile compromissione
della chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente
alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista di revoca.
  3.  La revoca dei certificati e' annotata nel giornale di controllo
con la specificazione della data e dell'ora della pubblicazione della
nuova lista.
  4.  Il  certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta revoca al
titolare  e  all'eventuale  terzo  interessato specificando la data e
l'ora  a  partire  dalla  quale  il  certificato  qualificato risulta
revocato.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 19.


               Revoca su iniziativa del certificatore


  1.  Salvo  i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende
revocare  un  certificato qualificato ne da' preventiva comunicazione
al  titolare,  specificando  i  motivi della revoca nonche' la data e
l'ora a partire dalla quale la revoca e' efficace.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 20.


                  Revoca su richiesta del titolare


  1.  La  richiesta  di  revoca  e' inoltrata al certificatore munita
della  sottoscrizione  del titolare e con la specificazione della sua
decorrenza.
  2.  Le  modalita'  di  inoltro  della  richiesta  sono indicate dal
certificatore nel manuale operativo di cui al successivo art. 36.
  3.  Il  certificatore  verifica  l'autenticita'  della  richiesta e
procede  alla  revoca  entro  il  termine richiesto. Sono considerate
autentiche  le  richieste  inoltrate  con  le  modalita' previste dal
precedente comma 2.
  4. Se il certificatore non ha la possibilita' di accertare in tempo
utile  l'autenticita'  della  richiesta, procede alla sospensione del
certificato.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 21.


              Revoca su richiesta del terzo interessato


  1.  La  richiesta  di  revoca da parte del terzo interessato da cui
derivano i poteri di firma del titolare e' inoltrata al certificatore
munita   di   sottoscrizione   e  con  la  specificazione  della  sua
decorrenza.
  2.  In  caso di cessazione o modifica delle qualifiche o del titolo
inserite  nel  certificato  su  richiesta  del  terzo interessato, la
richiesta  di  revoca  di  cui  al comma 1 e' inoltrata non appena il
terzo venga a conoscenza della variazione di stato.
  3. Se il certificatore non ha la possibilita' di accertare in tempo
utile  l'autenticita'  della  richiesta, procede alla sospensione del
certificato.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 22.


               Sospensione dei certificati qualificati


  1.  La  sospensione  del  certificato qualificato e' effettuata dal
certificatore mediante l'inserimento del suo codice identificativo in
una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
  2. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta sospensione
al  titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e
l'ora  a  partire  dalla  quale  il  certificato  qualificato risulta
sospeso.
  3.   Il  certificatore  indica  nel  manuale  operativo,  ai  sensi
dell'art.  36,  comma 3, lettera l), la durata massima del periodo di
sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza
di  diverse  indicazioni  da  parte  del soggetto che ha richiesto la
sospensione.
  4. In caso di revoca di un certificato qualificato sospeso, la data
della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione.
  5.  La  sospensione  e la cessazione della stessa sono annotate nel
giornale  di  controllo  con  l'indicazione  della data e dell'ora di
esecuzione dell'operazione.
  6.  La  cessazione  dello stato di sospensione del certificato, che
sara'  considerato come mai sospeso, e' tempestivamente comunicata al
titolare  e  all'eventuale  terzo  interessato specificando la data e
l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 23.


             Sospensione su iniziativa del certificatore


  1.  Salvo casi d'urgenza, che il certificatore e' tenuto a motivare
contestualmente  alla  comunicazione  conseguente alla sospensione di
cui   al   comma  2,  il  certificatore  che  intende  sospendere  un
certificato qualificato ne da' preventiva comunicazione al titolare e
all'eventuale   terzo   interessato   specificando   i  motivi  della
sospensione e la sua durata.
  2. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata
dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore
procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 24.


                Sospensione su richiesta del titolare


  1. La richiesta di sospensione e' inoltrata al certificatore munita
della  sottoscrizione  del titolare e con la specificazione della sua
durata.
  2.  Il  certificatore  verifica  l'autenticita'  della  richiesta e
procede alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche  le  richieste  inoltrate  con  le  modalita' previste dal
precedente comma 1.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 25.


           Sospensione su richiesta del terzo interessato


  1.  La  richiesta di sospensione da parte del terzo interessato, da
cui  derivano  i  poteri  di  firma  del  titolare,  e'  inoltrata al
certificatore  munita di sottoscrizione e con la specificazione della
sua durata.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 26.


             Sostituzione delle chiavi di certificazione


  1.   La  procedura  di  sostituzione  delle  chiavi,  generate  dal
certificatore  in  conformita'  all'art.  13  del  presente  decreto,
assicura  che non siano stati emessi certificati qualificati con data
di  scadenza  posteriore  al  periodo  di  validita'  del certificato
relativo alla coppia sostituita.
  2. I certificati generati a seguito della sostituzione delle chiavi
di certificazione sono inviati al CNIPA.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 27.


     Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione


  1.  La  revoca  del certificato relativo ad una coppia di chiavi di
certificazione e' consentita solo nei seguenti casi:
   a) compromissione della chiave privata;
   b)  malfunzionamento  del  dispositivo  sicuro  per la generazione
delle firme;
   c) cessazione dell'attivita'.
  2.  La  revoca e' comunicata entro ventiquattro ore al CNIPA e resa
nota  a  tutti i titolari di certificati qualificati sottoscritti con
la  chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica e' contenuta
nel certificato revocato.
  3. La revoca di certificati di cui al comma 1, pubblicati dal CNIPA
nell'elenco  pubblico  dei  certificatori di cui all'art. 39, e' resa
nota attraverso il medesimo elenco.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 28.


            Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi


  1. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attivita'  di  certificazione  per  la  generazione  delle chiavi, la
generazione  dei  certificati  qualificati e la gestione del registro
dei certificati qualificati, devono essere stati oggetto di opportune
personalizzazioni   atte   a   innalzarne  il  livello  di  sicurezza
(hardening).
  2.  Ai sensi dell'art. 31 del codice, il CNIPA verifica l'idoneita'
delle  personalizzazioni  di cui al comma 1 e indica al certificatore
eventuali azioni correttive.
  3.  Il  requisito  di  cui  al  comma  1  non si applica al sistema
operativo dei dispositivi di firma.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 29.


         Sistema di generazione dei certificati qualificati


  1. La generazione dei certificati qualificati avviene su un sistema
utilizzato  esclusivamente per la generazione di certificati, situato
in locali adeguatamente protetti.
  2.  L'entrata  e  l'uscita  dai  locali  protetti e' registrata sul
giornale di controllo.
  3.   L'accesso   ai   sistemi   di   elaborazione   e'  consentito,
limitatamente  alle  funzioni  assegnate, esclusivamente al personale
autorizzato,   identificato   attraverso  un'opportuna  procedura  di
riconoscimento  da  parte  del  sistema  al  momento  di  apertura di
ciascuna sessione.
  4.  L'inizio  e  la  fine  di ciascuna sessione sono registrate sul
giornale di controllo.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 30.


                 Accesso del pubblico ai certificati


  1. Le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche.
  2.  I  certificati  qualificati, su richiesta del titolare, possono
essere accessibili alla consultazione del pubblico nonche' comunicati
a  terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente nei
casi  consentiti  dal  titolare  del  certificato  e nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3.  Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonche'
i   certificati   qualificati  eventualmente  resi  accessibili  alla
consultazione  del pubblico, sono utilizzabili da chi le consulta per
le  sole  finalita'  di  applicazione delle norme che disciplinano la
verifica e la validita' della firma digitale.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 31.


                       Piano per la sicurezza


  1.  Il  certificatore definisce un piano per la sicurezza nel quale
sono contenuti almeno i seguenti elementi:
   a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica;
   b)  descrizione  dell'infrastruttura di sicurezza fisica rilevante
ai fini dell'attivita' di certificatore;
   c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili rilevanti
ai fini dell'attivita' di certificatore;
   d)  descrizione  delle funzioni del personale e sua allocazione ai
fini dell'attivita' di certificatore;
   e) attribuzione delle responsabilita';
   f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;
   g)   descrizione  delle  procedure  utilizzate  nell'attivita'  di
certificatore;
   h) descrizione dei dispositivi installati;
   i) descrizione dei flussi di dati;
   l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
   m)   procedura   di   continuita'   operativa   del   servizio  di
pubblicazione delle liste di revoca e sospensione;
   n) analisi dei rischi;
   o) descrizione delle contromisure;
   p) descrizione delle verifiche e delle ispezioni;
   q)  descrizione  delle misure adottate ai sensi degli articoli 28,
comma 1 e 43, comma 2;
   r) procedura di gestione dei disastri.
  2.   Il   piano   per   la   sicurezza,   sottoscritto  dal  legale
rappresentante  del  certificatore,  e'  consegnato al CNIPA in busta
sigillata  o  inviato,  cifrato ai fini di riservatezza, in base alle
indicazioni fornite dal CNIPA.
  3.  Il  piano per la sicurezza si attiene almeno alle misure minime
di  sicurezza  per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 32.


                        Giornale di controllo


  1.  Il  giornale  di  controllo  e'  costituito  dall'insieme delle
registrazioni   effettuate   anche  automaticamente  dai  dispositivi
installati  presso  il  certificatore,  allorche'  si  verificano  le
condizioni previste dal presente decreto.
  2.  Le  registrazioni  possono  essere effettuate indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso.
  3. A ciascuna registrazione e' apposto un riferimento temporale.
  4.  Il  giornale  di  controllo  e'  tenuto  in  modo  da garantire
l'autenticita'  delle  annotazioni e consentire la ricostruzione, con
la  necessaria  accuratezza,  di  tutti  gli eventi rilevanti ai fini
della sicurezza.
  5.  L'integrita'  del  giornale  di  controllo  e'  verificata  con
frequenza almeno mensile.
  6.  Le  registrazioni  contenute  nel  giornale  di  controllo sono
conservate  per  un  periodo pari a venti anni, salvo quanto previsto
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 33.


                Sistema di qualita' del certificatore


  1.  Entro  un  anno dall'avvio dell'attivita' di certificazione, il
certificatore dichiara la conformita' del proprio sistema di qualita'
alle norme ISO 9000, successive modifiche o a norme equivalenti.
  2.  Il  manuale della qualita' e' depositato presso il CNIPA e reso
disponibile presso il certificatore.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 34.


 Organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione


  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto al comma 3, l'organizzazione del
certificatore prevede almeno le seguenti figure professionali:
   a) responsabile della sicurezza;
   b)  responsabile  del  servizio  di  certificazione  e validazione
temporale;
   c) responsabile della conduzione tecnica dei sistemi;
   d) responsabile dei servizi tecnici e logistici;
   e) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing).
  2.  Non  e' possibile attribuire al medesimo soggetto piu' funzioni
tra quelle previste dal comma 1.
  3.   Ferma   restando   la   responsabilita'   del   certificatore,
l'organizzazione   dello  stesso  puo'  prevedere  che  alcune  delle
suddette  responsabilita'  siano affidate ad altre organizzazioni. In
questo  caso  il  responsabile  della  sicurezza  o  altro dipendente
appositamente   designato   gestisce   i  rapporti  con  tali  figure
professionali.
  4.  In  nessun  caso  quanto  previsto al comma 3 si applica per le
figure professionali di cui al comma 1, lettere a) ed e).

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 35.


         Requisiti di competenza ed esperienza del personale


  1.  Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art.
34   del   presente   decreto   deve  aver  maturato  una  esperienza
professionale nelle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni
almeno quinquennale.
  2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione e'
previsto un apposito addestramento.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 36.


                          Manuale operativo


  1.  Il  manuale  operativo  definisce  le  procedure  applicate dal
certificatore  che rilascia certificati qualificati nello svolgimento
della sua attivita'.
  2.  Il manuale operativo e' depositato presso il CNIPA e pubblicato
a  cura  del  certificatore  in  modo  da essere consultabile per via
telematica.
  3. Il manuale contiene almeno le seguenti informazioni:
   a) dati identificativi del certificatore;
   b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
   c) responsabile del manuale operativo;
   d)  definizione  degli  obblighi del certificatore, del titolare e
dei richiedenti la verifica delle firme;
   e) definizione delle responsabilita' e delle eventuali limitazioni
agli indennizzi;
   f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate le
tariffe;
   g) modalita' di identificazione e registrazione degli utenti;
   h)  modalita'  di  generazione  delle chiavi per la creazione e la
verifica della firma;
   i) modalita' di emissione dei certificati;
   l)  modalita'  di  inoltro  delle  richieste  e  della gestione di
sospensione e revoca dei certificati;
   m) modalita' di sostituzione delle chiavi;
   n) modalita' di gestione del registro dei certificati;
   o) modalita' di accesso al registro dei certificati;
   p)  modalita'  per  l'apposizione e la definizione del riferimento
temporale;
   q) modalita' di protezione dei dati personali;
   r)  modalita'  operative  per  l'utilizzo  del sistema di verifica
delle firme di cui all'art. 10, comma 1 del presente decreto;
   s) modalita' operative per la generazione della firma digitale.

       
     

         

TITOLO II


REGOLE TECNICHE DI BASE


       

                              Art. 37.


              Riferimenti temporali opponibili ai terzi


  1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati
in  conformita'  con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai
terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del codice.
  2.  I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un
certificatore   accreditato,  secondo  quanto  indicato  nel  proprio
manuale  operativo,  sono  opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20,
comma 3 del codice.
  3.  L'ora  assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del
presente  articolo,  deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN),
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  30  novembre  1993,  n. 591, con una differenza non
superiore ad un minuto primo.
  4. Costituiscono inoltre validazione temporale:
   a)   il   riferimento   temporale  contenuto  nella  segnatura  di
protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2000, n. 272;
   b)  il  riferimento  temporale ottenuto attraverso la procedura di
conservazione  dei  documenti  in  conformita' alle norme vigenti, ad
opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;
   c)  il  riferimento  temporale  ottenuto  attraverso l'utilizzo di
posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del codice;
   d)  il  riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della
marcatura  postale elettronica ai sensi dell'art. 14 , comma 1, punto
1.4  della  Convenzione  postale  universale,  come  modificata dalle
decisioni   adottate   dal   XXIII   Congresso   dell'Unione  postale
universale,  recepite  dal  Regolamento  di esecuzione emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.

       
     

         

TITOLO III


CERTIFICATORI ACCREDITATI


       

                              Art. 38.


              Obblighi per i certificatori accreditati


  1.  Il  certificatore accreditato genera un certificato qualificato
per   ciascuna  delle  chiavi  di  firma  elettronica  o  qualificata
utilizzate  dal  CNIPA per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei
certificatori,  lo pubblica nel proprio registro dei certificati e lo
rende  accessibile  per  via  telematica  al  fine  di  verificare la
validita'  delle  chiavi  utilizzate dal CNIPA Tali informazioni sono
utilizzate,  da  chi  le  consulta,  solo per le finalita' consentite
dalla legge.
  2.  Il certificatore accreditato garantisce l'interoperabilita' del
prodotto  di  verifica  di cui all'art. 10 del presente decreto con i
documenti  informatici  sottoscritti mediante firma digitale ad opera
del CNIPA, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 31 del codice.
  3.   Il  certificatore  accreditato  mantiene  copia  della  lista,
sottoscritta  dal  CNIPA,  dei  certificati  relativi  alle chiavi di
certificazione  di  cui all'art. 39, comma 1, lettera e) del presente
decreto,  che  rende  accessibile per via telematica per la specifica
finalita' della verifica delle firme digitali.
  4.  I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il
riconoscimento  di  cui  all'art. 29, comma 1 del codice, svolgono la
propria   attivita'   in   conformita'   con  quanto  previsto  dalla
Deliberazione  CNIPA,  17  febbraio 2005, n. 4, recante regole per il
riconoscimento  e  la verifica del documento informatico e successive
modificazioni.
  5.  I  prodotti  di  generazione  e  verifica  delle firme digitali
forniti  dal  certificatore  accreditato  ai  sensi degli articoli 9,
comma  10  e  10,  comma  1,  non devono consentire a quest'ultimo di
conoscere  gli  atti  o fatti rappresentati nel documento informatico
oggetto del processo di sottoscrizione o verifica.

       
     

         

TITOLO III


CERTIFICATORI ACCREDITATI


       

                              Art. 39.


            Elenco pubblico dei certificatori accreditati


  1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal CNIPA
ai  sensi  dell'art.  29,  comma  6,  del  codice,  contiene per ogni
certificatore accreditato almeno le seguenti informazioni:
   a) denominazione;
   b) sede legale;
   c) rappresentante legale;
   d) indirizzo internet;
   e) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
   f) manuale operativo;
   g) data di accreditamento volontario;
   h) eventuale data di cessazione.
  2.  L'elenco  pubblico  e'  sottoscritto e reso disponibile per via
telematica  dal  CNIPA  al  fine  di  verificare  le firme digitali e
diffondere  i  dati  dei certificatori accreditati. Tali informazioni
sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalita' consentite
dalla  legge.  Il  CNIPA  stabilisce  il formato dell'elenco pubblico
attraverso propria Deliberazione.
  3. L'elenco pubblico e' sottoscritto dal Presidente del CNIPA o dai
soggetti da lui designati, mediante firma elettronica o qualificata.
  4.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana e' dato
avviso:
   a)  dell'indicazione  dei  soggetti  preposti  alla sottoscrizione
dell'elenco pubblico di cui al comma 3;
   b)  del  valore dei codici identificativi del certificato relativo
alle  chiavi  utilizzate  per la sottoscrizione dell'elenco pubblico,
generati  attraverso  gli  algoritmi  di  cui all'art. 3 del presente
decreto;
   c)  con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza
del  certificato,  della  sostituzione delle chiavi utilizzate per la
sottoscrizione dell'elenco pubblico;
   d)  della  revoca dei certificati utilizzati per la sottoscrizione
dell'elenco pubblico sopravvenuta per ragioni di sicurezza.

       
     

         

TITOLO III


CERTIFICATORI ACCREDITATI


       

                              Art. 40.


             Rappresentazione del documento informatico


  1.  Il  certificatore  indica  nel  manuale operativo i formati del
documento informatico e le modalita' operative a cui il titolare deve
attenersi per evitare le conseguenze previste dall'art. 3, comma 3.

       
     

         

TITOLO III


CERTIFICATORI ACCREDITATI


       

                              Art. 41.


                          Limitazioni d'uso


  1.  Il  certificatore,  su  richiesta  del  titolare  o  del  terzo
interessato,   e'  tenuto  a  inserire  nel  certificato  qualificato
eventuali limitazioni d'uso.
  2. La modalita' di rappresentazione dei limiti d'uso e di valore di
cui all'articolo 28, comma 3, del codice e' definita dal CNIPA con il
provvedimento di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto.

       
     

         

TITOLO III


CERTIFICATORI ACCREDITATI


       

                              Art. 42.


                   Verifica delle marche temporali


  1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un
sistema,  conforme  al successivo comma 2, che consenta di effettuare
la verifica delle marche temporali.
  2.  Il  CNIPA  con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, del
presente  decreto  stabilisce  le  regole di interoperabilita' per la
verifica   della   marca  temporale,  anche  associata  al  documento
informatico cui si riferisce.

       
     

         

TITOLO IV


REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE


       

                              Art. 43.


              Validazione temporale con marca temporale


  1.  Una  evidenza informatica e' sottoposta a validazione temporale
mediante  generazione  e  applicazione  di  una  marca temporale alla
relativa impronta.
  2.  Le  marche  temporali  sono  generate da un apposito sistema di
validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte
a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:
   a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente a
quanto richiesto dal presente decreto;
   b)  generare  la  struttura  dei  dati  temporali  secondo  quanto
specificato negli articoli 44 e 47 del presente decreto;
   c)  sottoscrivere  digitalmente  la  struttura di dati di cui alla
lettera b).
  3.  L'evidenza  informatica  da  sottoporre a validazione temporale
puo' essere costituita da un insieme di impronte.
         

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE    

                              Art. 44.

            Informazioni contenute nella marca temporale

  1. Una marca temporale contiene almeno le seguenti informazioni:
   a) identificativo dell'emittente;
   b) numero di serie della marca temporale;
   c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
   d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica
della marca temporale;
   e) riferimento temporale della generazione della marca temporale;
   f)  identificativo  della funzione di hash utilizzata per generare
l'impronta   dell'evidenza   informatica   sottoposta  a  validazione
temporale;
   g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.
  2.   La   marca   temporale   puo'   inoltre  contenere  un  codice
identificativo  dell'oggetto  a  cui  appartiene l'impronta di cui al
comma 1, lettera g).
       

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE
     

                              Art. 45.

                    Chiavi di marcatura temporale

  1. Dal certificato relativo alla coppia di chiavi utilizzate per la
validazione temporale deve essere possibile individuare il sistema di
validazione temporale.
  2.  Al  fine di limitare il numero di marche temporali generate con
la  medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale sono sostituite
ed un nuovo certificato e' emesso, in relazione alla robustezza delle
chiavi  crittografiche  utilizzate,  dopo  non  piu'  di  tre mesi di
utilizzazione,  indipendentemente  dalla  durata  del loro periodo di
validita'  e  senza  revocare  il  corrispondente  certificato. Detto
periodo  e' indicato nel manuale operativo e ritenuto congruente alla
presente disposizione dal CNIPA.
  3.  Per  la  sottoscrizione  dei  certificati  relativi a chiavi di
marcatura   temporale   sono   utilizzate  chiavi  di  certificazione
appositamente generate.
  4.  Le  chiavi  di  certificazione e di marcatura temporale possono
essere  generate  esclusivamente  in  presenza  dei  responsabili dei
rispettivi servizi.  
       

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE

                               Art. 46.

               Gestione dei certificati e delle chiavi

  1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'art. 45,
comma  3  del  presente  decreto,  per  sottoscrivere  i  certificati
relativi  a chiavi di marcatura temporale, si applica quanto previsto
per   le   chiavi  di  certificazione  utilizzate  per  sottoscrivere
certificati relativi a chiavi di sottoscrizione.
  2.  I  certificati  relativi  ad  una coppia di chiavi di marcatura
temporale,  oltre  ad  essere  conformi  a  quanto stabilito ai sensi
dell'art.  3,  comma  2,  contengono  l'identificativo del sistema di
marcatura temporale che utilizza le chiavi.
  

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE

                              Art. 47.

           Precisione dei sistemi di validazione temporale

  1.  Il  riferimento  temporale  assegnato  ad  una  marca temporale
coincide con il momento della sua generazione, con una differenza non
superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN),
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
  2.  Il  riferimento  temporale  contenuto  nella marca temporale e'
specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).       


TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE


                               Art. 48.

           Sicurezza dei sistemi di validazione temporale

  1.  Qualsiasi  anomalia  o  tentativo  di  manomissione  che  possa
modificare  il  funzionamento del sistema di validazione temporale in
modo  da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal presente
decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 47, comma 1, e'
annotato  sul  giornale  di  controllo  e causa il blocco del sistema
medesimo.
  2.  Il  blocco  del  sistema  di  validazione temporale puo' essere
rimosso  esclusivamente  con  l'intervento di personale espressamente
autorizzato.
  3.   La  verifica  della  conformita'  ai  requisiti  di  sicurezza
specificati  nel  presente  articolo  deve  essere effettuata secondo
criteri  di sicurezza almeno equivalenti al livello EAL 3 della norma
ISO/IEC  15408  o  superiori.  Sono  ammessi  livelli  di valutazione
internazionalmente  riconosciuti come equivalenti, tra i quali quelli
previsti  dal  livello  di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi
HIGH dell'ITSEC.
  4.  Ai  sensi  dell'art.  31  del  codice,  il  CNIPA  verifica  le
equivalenze  dichiarate  dal  certificatore  ai  sensi del precedente
comma 3.
         

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE
       

                              Art. 49.

                 Registrazione delle marche generate

  1.  Tutte  le  marche temporali emesse da un sistema di validazione
sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per
un   periodo   non  inferiore  a  venti  anni  ovvero,  su  richiesta
dell'interessato,  per  un periodo maggiore, alle condizioni previste
dal certificatore.
  2.  La  marca  temporale  e' valida per il periodo di conservazione
stabilito o concordato con il certificatore di cui al comma 1.
     

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE  

                              Art. 50.

                    Richiesta di marca temporale

  1.   Il   certificatore   stabilisce,   pubblicandole  nel  manuale
operativo,  le  procedure  per  l'inoltro  della  richiesta  di marca
temporale.
  2.   La   richiesta  contiene  l'evidenza  informatica  alla  quale
applicare la marca temporale.
  3.  L'evidenza  informatica  puo'  essere  sostituita da una o piu'
impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra
quelle stabilite ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.
  4.  La  generazione  delle  marche temporali garantisce un tempo di
risposta,  misurato  come  differenza  tra il momento della ricezione
della   richiesta  e  l'ora  riportata  nella  marca  temporale,  non
superiore al minuto primo.       


TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI     

                              Art. 51.

                Valore della firma digitale nel tempo

  1.  La firma digitale, ancorche' sia scaduto, revocato o sospeso il
relativo  certificato  qualificato  del  sottoscrittore, e' valida se
alla  stessa  e'  associabile  un riferimento temporale opponibile ai
terzi  che  colloca  la  generazione  di  detta  firma digitale in un
momento  precedente  alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto
certificato.        

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI
     
                              Art. 52.

             Cessazione dell'attivita' di certificatore


  1.  Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita'
senza  indicare  un  certificatore sostitutivo ai sensi dell'art. 37,
comma  2,  del  codice  e  senza  garantire  la  conservazione  e  la
disponibilita'   della  documentazione  prevista  dal  codice  e  dal
presente  decreto,  il  CNIPA,  nell'ambito dei poteri di vigilanza e
controllo  previsti dall'articolo 31 del codice, si rende depositario
di quest'ultima.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI     

                              Art. 53.


                         Disposizioni finali

  1.  Il  presente decreto entra in vigore decorsi centottanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  2.  Dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto e' abrogato il
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004,
recante  le  regole  tecniche  per la formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 marzo 2009

                                            Il Ministro delegato
                                      per la pubblica amministrazione
                                              e l'innovazione
                                                 Brunetta

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