Decreto del 16/02/2009
Ministero dell'Interno.
Modifiche requisiti di reazione al fuoco
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2009
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 febbraio 2009
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i
requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del 30 marzo 2005, recante classi di reazione al fuoco per i prodotti
da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto
il requisito della sicurezza in caso d'incendio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del 30 marzo 2005, recante requisiti di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo;
Rilevata la necessita', alla luce delle risultanze della
sperimentazione effettuata nell'ultimo triennio del comportamento al
fuoco dei prodotti da costruzione, di modificare la comparazione
vigente tra la classificazione europea e quella italiana, prevedendo
che alcune classi europee corrispondano a classi italiane
caratterizzate da una maggiore reazione al fuoco, nel rispetto dei
requisiti di sicurezza;
Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni
al decreto ministeriale 15 marzo 2005
1. Al decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'art. 4, comma 1, lettera a), dopo la classe di reazione al
fuoco «(BFL-s1)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco
«(CFL-s1)»;
b) all'art. 8, comma 2, dopo la classe di reazione al fuoco
«(BL-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco «(BL-s3,d0)».
2. Alla tabella 1- Impiego a Pavimento, allegata al decreto del
Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
a) nella colonna classe europea, alla riga III, la classe di
reazione al fuoco «(DFL-s1)» e' eliminata;
b) nella colonna classe europea, alla riga II, dopo la classe di
reazione al fuoco «(CFL-s2)» e' aggiunta la classe di reazione al
fuoco «(DFL-s1)»;
c) nella colonna classe europea, alla riga II, la classe di
reazione al fuoco «(CFL-s1)» e' eliminata;
d) nella colonna classe europea, alla riga I, dopo la classe di
reazione al fuoco «(BFL-s2)» e' aggiunta la classe di reazione al
fuoco «(CFL-s1)».
3. Alla tabella 3 - Impiego a Soffitto, allegata al decreto del
Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
a) nella colonna classe europea, alla riga III, la classe di
reazione al fuoco «(C-s3,d0)» e' eliminata;
b) nella colonna classe europea, alla riga II, dopo la classe di
reazione al fuoco «(C-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al
fuoco «(C-s3,d0)»;
c) nella colonna classe europea, alla riga II, la classe di
reazione al fuoco «(B-s3,d0)» e' eliminata;
d) nella colonna classe europea, alla riga I, dopo la classe di
reazione al fuoco «(B-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al
fuoco «(B-s3,d0)».
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 16 febbraio 2009
Il Ministro : Maroni