Decreto Legislativo n. 62 del 26/03/2008

Disposizioni   integrative   e   correttive  del  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09/04/2008

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008 , n. 62

Ulteriori   disposizioni   integrative   e   correttive  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice  dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 10,  comma 4,  della legge 6 luglio 2002, n. 137,
come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,
espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie
locali;

               Emana il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                     Modifiche alla parte prima

  1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante  il  codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, di seguito
denominato:  «decreto  legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,   comma 5,   dopo   le   parole:   «patrimonio
culturale»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
    b) all'articolo 6,  comma 1,  primo periodo, dopo le parole: «del
patrimonio  stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle
persone diversamente abili,»;
    c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
  «Articolo 7-bis  (Espressioni di identita' culturale collettiva). -
1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle
Convenzioni  UNESCO  per  la  salvaguardia  del  patrimonio culturale
immateriale  e  per  la  protezione  e la promozione delle diversita'
culturali,  adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il   20 ottobre  2005,  sono  assoggettabili  alle  disposizioni  del
presente   codice   qualora   siano  rappresentate  da  testimonianze
materiali   e   sussistano   i   presupposti   e  le  condizioni  per
l'applicabilita' dell'articolo 10.».

       
                    Avvertenza:

              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          legge  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 117 e 118 della
          Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante  la  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              - Il   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
          dell'art.  10  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137»,  e'
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
              - Il  testo dell'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio
          2002,    n.   137,   recante   «Delega   per   la   riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   nonche'  di  enti  pubblici»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
          2002,  come  modificato  dall'art.  1-bis del decreto-legge
          18 febbraio   2003,   n.   24,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  40  del  18 febbraio  2003 e convertito, con
          modificazioni,   nella   legge   17 aprile   2003,  n.  82,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 92 del 19 aprile
          2003,  e  dall'art.  1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51,
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006, e' il seguente:
              «4. Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di  cui  al  presente  articolo, entro
          quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
              - Il   testo   dell'art.  8.  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
          agosto 1997, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.

          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 6 del citato
          decreto  legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 1. Principi.
              1.  In  attuazione  dell'art.  9 della Costituzione, la
          Repubblica  tutela  e  valorizza il patrimonio culturale in
          coerenza  con  le  attribuzioni  di  cui all'art. 117 della
          Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
              2.   La  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
          culturale   concorrono   a   preservare  la  memoria  della
          comunita'  nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
          sviluppo della cultura.
              3.  Lo  Stato,  le regioni, le citta' metropolitane, le
          province   e   i   comuni   assicurano   e   sostengono  la
          conservazione  del patrimonio culturale e ne favoriscono la
          pubblica fruizione e la valorizzazione.
              4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
          loro  attivita',  assicurano la conservazione e la pubblica
          fruizione del loro patrimonio culturale.
              5.  I  privati  proprietari,  possessori o detentori di
          beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli
          enti  ecclesiastici  civilmente riconosciuti, sono tenuti a
          garantirne la conservazione.
              6.   Le  attivita'  concernenti  la  conservazione,  la
          fruizione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio culturale
          indicate  ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla
          normativa di tutela.».
              «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
          La  valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
          nella  disciplina  delle  attivita' dirette a promuovere la
          conoscenza  del  patrimonio  culturale  e  ad assicurare le
          migliori  condizioni  di utilizzazione e fruizione pubblica
          del   patrimonio  stesso,  anche  da  parte  delle  persone
          diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
          cultura.  Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
          degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
          In  riferimento  al  paesaggio  la valorizzazione comprende
          altresi'  la  riqualificazione  degli immobili e delle aree
          sottoposti  a  tutela  compromessi  o  degradati, ovvero la
          realizzazione  di  nuovi  valori  paesaggistici coerenti ed
          integrati.
              2.  La  valorizzazione  e' attuata in forme compatibili
          con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
              3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
          dei   soggetti   privati,   singoli   o   associati,   alla
          valorizzazione del patrimonio culturale.».

       
     

                               Art. 2.

                    Modifiche alla parte seconda

  1.  Alla  parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 10:
      1)  al  comma 1,  dopo  le  parole: «senza fine di lucro,» sono
inserite   le  seguenti:  «,  ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti,»;
      2)  al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad eccezione delle
raccolte»  sono inserite le seguenti: «che assolvono alle funzioni» e
le parole: «, e di quelle ad esse assimilabili» sono soppresse;
      3)  al  comma 3,  lettera d),  dopo le parole: «dell'arte» sono
inserite    le   seguenti:   «,   della   scienza,   della   tecnica,
dell'industria»;
      4)   al  comma 3,  lettera e),  dopo  le  parole:  «a  chiunque
appartenenti,»  sono  inserite le seguenti: «che non siano ricomprese
fra  quelle  indicate  al  comma 2  e»  e  la  parola: «rivestono» e'
sostituita dalla seguente: «rivestano»;
      5)  al  comma 4,  lettera b), le parole: «, anche storico» sono
soppresse;
    b) all'articolo 11:
      1)  nella  rubrica,  la  parola:  «Beni»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Cose»;
      2)  al  comma 1,  l'alinea  e'  sostituito  dal seguente: «Sono
assoggettate  alle  disposizioni espressamente richiamate le seguenti
tipologie di cose:»;
      3)  al comma 1, lettera d), le parole: «di cui agli articoli 64
e  65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 64 e
65, comma 4»;
      4)  al comma 1, lettera e), le parole: «di cui all'articolo 37»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 37»;
      5)  al comma 1, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 65»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3,
lettera c)»;
      6)  al comma 1, lettera g), le parole: «di cui agli articoli 65
e  67,  comma 2»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «a termini degli
articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2»;
      7)  al comma 1, lettera h), le parole: «di cui all'articolo 65»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3,
lettera c)»;
      8) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita'
delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i
presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.»;
    c) all'articolo 12,    comma 8,   dopo   le   parole:   «archivio
informatico»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  conservato presso il
Ministero e»;
    d) all'articolo 14, comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 2,
comma 2,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.»;
    e) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.  Dei  beni  dichiarati  il  Ministero  forma  e conserva un
apposito elenco, anche su supporto informatico.»;
    f) all'articolo 18:
      1)   al  comma 1,  dopo  le  parole:  «La  vigilanza  sui  beni
culturali»   sono   inserite  le  seguenti:  «,  sulle  cose  di  cui
all'articolo 12,   comma 1,   nonche'   sulle   aree  interessate  da
prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Sulle  cose  di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano
alle  regioni  e  agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero
provvede   alla  vigilanza  anche  mediante  forme  di  intesa  e  di
coordinamento con le regioni medesime.»;
    g) all'articolo 19:
      1) al comma 1, le parole: «di conservazione e di custodia» sono
sostituite dalle seguenti: «di conservazione o di custodia»;
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti possono
altresi'   accertare   l'ottemperanza  alle  prescrizioni  di  tutela
indiretta date ai sensi dell'articolo 45.»;
    h) all'articolo 20,  comma 1,  dopo  la  parola:  «distrutti,» e'
inserita la seguente: «deteriorati,»;
    i) all'articolo 21:
      1)  al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
la  rimozione  o la demolizione, anche con successiva ricostituzione,
dei beni culturali;»;
      2)  al  comma 1,  lettera b),  dopo  la  parola: «culturali» e'
inserita la seguente: «mobili»;
      3)  al  comma 3, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte
le  seguenti:  «, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero
per le finalita' di cui all'articolo 18»;
    l) all'articolo 25:
      1) al comma 1, le parole: «l'autorizzazione necessaria ai sensi
dell'articolo 21  e'  rilasciata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'assenso   espresso»   ed,   in  fine,  dopo  le  parole:  «per  la
realizzazione   del   progetto»   sono   aggiunte   le  seguenti:  «,
sostituisce,   a   tutti   gli   effetti,   l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 21»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Qualora  l'organo  ministeriale  esprima motivato dissenso, la
decisione  conclusiva  e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
    m) all'articolo 26,  comma 2, le parole: «Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
    n) all'articolo 29:
      1)   al   comma 8,   le   parole:   «Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca»  sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'universita' e della ricerca»;
      2)   al   comma 9,   secondo   periodo,  le  parole:  «Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
    o) all'articolo 30:
      1)  al  comma 2,  dopo  le  parole:  «senza fine di lucro» sono
inserite   le  seguenti:  «,  ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti,»;
      2)  al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I
soggetti  indicati  al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri
archivi  nella  loro  organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi
hanno  altresi'  l'obbligo  di inventariare i propri archivi storici,
costituiti  dai  documenti  relativi  agli  affari  esauriti da oltre
quaranta  anni  ed  istituiti  in  sezioni  separate.»  e, al secondo
periodo,  le  parole:  «Allo  stesso  obbligo»  sono sostituite dalle
seguenti: «Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione»;
    p) all'articolo 33,  comma 4, le parole: «al comune o alla citta'
metropolitana»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al comune e alla
citta' metropolitana»;
    q) all'articolo 37:
      1)  al  comma 1,  dopo  la  parola:  «mutui»  sono  inserite le
seguenti: «o altre forme di finanziamento»;
      2) al comma 2 le parole: «a titolo di mutuo» sono soppresse;
      3)  al comma 4, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla
seguente: «Ministero»;
    r) all'articolo 38:
      1)  nella  rubrica,  le parole: «Accessibilita' del pubblico ai
beni  culturali»  sono  sostituite dalle seguenti: «Accessibilita' al
pubblico dei beni culturali»;
      2)  al  comma 1  le  parole: «dell'articolo 35» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 35 e 37»;
      3)  al  comma 2,  secondo periodo, le parole: «al comune o alla
citta'  metropolitana»  sono  sostituite dalle seguenti: «al comune e
alla citta' metropolitana»;
    s) all'articolo 39:
      1)  al  comma 2,  le parole: «, relativi a beni immobili,» sono
soppresse;
      2)   al   comma 3,   le   parole:  «al  comune  o  alla  citta'
metropolitana»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al comune e alla
citta' metropolitana»;
    t) all'articolo 41:
      1)  al comma 2, dopo la parola: «danneggiamento» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, ovvero siano stati definiti appositi accordi
con i responsabili delle amministrazioni versanti»;
      2)  al  comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sono istituite
commissioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  sorveglianza»  e le
parole:  «rappresentanti  del  Ministero  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «il  soprintendente  all'archivio centrale dello Stato e i
direttori  degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero,
e  rappresentanti»;  al  secondo periodo, le parole: «per i beni e le
attivita' culturali» sono soppresse;
      3)  al  comma 6,  le  parole:  «per  gli  affari  esteri»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari esteri»; dopo le parole:
«stati  maggiori»  sono inserite le seguenti: «della difesa,»; e dopo
le  parole:  «dell'aeronautica» sono inserite le seguenti: «, nonche'
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,»;
    u) all'articolo 42, il comma 3-bis e' abrogato;
    v) all'articolo 43,  dopo  il  comma 1  e'  aggiunto, in fine, il
seguente:
  «1-bis.  Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico,
ha  facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato
competenti,    delle    sezioni   separate   di   archivio   di   cui
all'articolo 30,  comma 4,  secondo  periodo,  ovvero di quella parte
degli  archivi  degli  enti  pubblici  che avrebbe dovuto costituirne
sezione  separata.  In  alternativa,  il Ministero puo' stabilire, su
proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata    presso   l'ente   inadempiente.   Gli   oneri   derivanti
dall'attuazione  dei  provvedimenti  di  cui al presente comma sono a
carico  dell'ente  pubblico  cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione
del  presente  comma  non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
    z) all'articolo 44,  comma 5,  secondo  periodo,  dopo le parole:
«enti  depositanti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in
parte,  a  carico  del  Ministero,  anche  in ragione del particolare
pregio  dei  beni  e  del rispetto degli obblighi di conservazione da
parte  dell'ente  depositante. Dall'attuazione del presente comma non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica»;
    aa) all'articolo 46,    comma 5,    le    parole:    «ai    sensi
dell'articolo 2,  comma 2,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di procedimento amministrativo»;
    bb) all'articolo 49,  comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti  dai  seguenti:  «Il  collocamento  o l'affissione possono
essere   autorizzati   dal   soprintendente  qualora  non  danneggino
l'aspetto,  il  decoro  o  la  pubblica  fruizione di detti immobili.
L'autorizzazione  e'  trasmessa, a cura degli interessati, agli altri
enti   competenti   all'eventuale  emanazione  degli  ulteriori  atti
abilitativi.»;
    cc) all'articolo 52,   comma 1,   la   parola:   «ambientale»  e'
sostituita dalla seguente: «paesaggistico»;
    dd) all'articolo 53,   comma 2,   le   parole:  «nei  modi»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei limiti e con le modalita»;
    ee) all'articolo 54:
      1)  al  comma 1,  le  parole:  «beni  culturali demaniali» sono
sostituite dalle seguenti: «beni del demanio culturale»;
      2)  al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa
all'epoca vigente;»;
      3) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
  «d-bis)   gli  immobili  dichiarati  di  interesse  particolarmente
importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
    d-ter)  le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione  non  risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se  incluse in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.»;
      4) al comma 2, le lettere b) e d) sono soppresse;
      5)  al  comma 3,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:
«Qualora  si  tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del
trasferimento  e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo
per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.»;
    ff) all'articolo 55:
      1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 54, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 54, comma 1,»;
      2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:
    a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
    b) dal   programma  delle  misure  necessarie  ad  assicurare  la
conservazione del bene;
    c) dall'indicazione  degli  obiettivi  di  valorizzazione  che si
intendono  perseguire  con l'alienazione del bene e delle modalita' e
dei tempi previsti per il loro conseguimento;
    d) dall'indicazione  della  destinazione d'uso prevista, anche in
funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
    e) dalle  modalita'  di  fruizione  pubblica  del  bene, anche in
rapporto  con  la situazione conseguente alle precedenti destinazioni
d'uso.
  3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su parere del soprintendente,
sentita  la  regione  e,  per  suo  tramite,  gli altri enti pubblici
territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
    a) detta  prescrizioni  e  condizioni  in  ordine  alle misure di
conservazione programmate;
    b) stabilisce  le  condizioni  di  fruizione  pubblica  del bene,
tenuto   conto   della   situazione   conseguente   alle   precedenti
destinazioni d'uso;
    c) si  pronuncia  sulla  congruita'  delle  modalita' e dei tempi
previsti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di valorizzazione
indicati nella richiesta.»;
    3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata qualora la
destinazione  d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio
alla  conservazione  e fruizione pubblica del bene o comunque risulti
non  compatibile  con  il  carattere  storico  e  artistico  del bene
medesimo.  Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del
bene e con le esigenze della sua conservazione.
  3-ter.  Il  Ministero  ha  altresi'  facolta'  di concordare con il
soggetto  interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla
base  di  una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la
richiesta   di   autorizzazione   ed  altre  possibili  modalita'  di
valorizzazione del bene.
  3-quater.  Qualora  l'alienazione  riguardi  immobili  utilizzati a
scopo  abitativo  o  commerciale,  la  richiesta di autorizzazione e'
corredata  dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e),
e  l'autorizzazione  e'  rilasciata  con  le  indicazioni  di  cui al
comma 3, lettere a) e b).
  3-quinquies.    L'autorizzazione    ad    alienare    comporta   la
sdemanializzazione  del  bene  cui essa si riferisce. Tale bene resta
comunque  sottoposto  a  tutte  le  disposizioni  di tutela di cui al
presente titolo.
  3-sexies.  L'esecuzione  di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.»;
    gg) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
  «Articolo 55-bis  (Clausola  risolutiva).  -  1.  Le prescrizioni e
condizioni  contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono
riportate   nell'atto   di   alienazione,   del  quale  costituiscono
obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto
di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte,
su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
  2.  Il  soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente,  dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio  dei  poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione.»;
    hh) all'articolo 56:
      1)  al comma 1, lettera b), le parole: «ad eccezione delle cose
e  dei  beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c)» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ivi  compresi  gli  enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti»;
      2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
    a) nel  caso  di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di
cui  al  comma 1,  lettera b),  di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie;
    b) nel  caso  di  vendita, da parte di persone giuridiche private
senza  fine  di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
  3.  La  richiesta  di autorizzazione e' corredata dagli elementi di
cui     all'articolo 55,    comma 2,    lettere a), b)    ed e),    e
l'autorizzazione  e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3,
lettere a) e b) del medesimo articolo.
  4.   Relativamente   ai   beni   di  cui  al  comma 1,  lettera a),
l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  a  condizione  che i beni
medesimi   non   abbiano   interesse  per  le  raccolte  pubbliche  e
dall'alienazione  non  derivi  danno alla loro conservazione e non ne
sia menomata la pubblica fruizione.»;
      3) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  4-bis.  Relativamente  ai  beni di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 2,  l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata a condizione che
dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica
fruizione dei beni medesimi.
  4-ter.  Le  prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono  riportate  nell'atto  di  alienazione  e  sono  trascritte,  su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
  4-quater.  L'esecuzione  di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.
  4-quinquies.  La  disciplina dettata ai commi precedenti si applica
anche  alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici
che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
  4-sexies.  Non  e'  soggetta  ad autorizzazione l'alienazione delle
cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
  4-septies.      Rimane     ferma     l'inalienabilita'     disposta
dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).»;
    ii) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
  «Articolo  57 (Cessione di beni culturali in favore dello Stato). -
1.  Gli  atti  che  comportano alienazione di beni culturali a favore
dello  Stato,  ivi  comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.»;
    ll) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:
  «Articolo 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
ogni  procedura  di  dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
anche  a  fini  economici,  di  beni  immobili  pubblici di interesse
culturale,    prevista    dalla    normativa   vigente   e   attuata,
rispettivamente,  mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso
o la locazione degli immobili medesimi.
  2.  Qualora  si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili  pubblici  di interesse culturale per le finalita' di cui al
comma 1,  le  prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono  riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione
e  sono  trascritte,  su  richiesta  del soprintendente, nei registri
immobiliari.  L'inosservanza,  da  parte  del  concessionario  o  del
locatario,  delle  prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal
soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo,
su   richiesta   delle  stesse  amministrazioni,  alla  revoca  della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.»;
    mm) all'articolo 60,  comma 1,  le parole: «l'altro ente pubblico
territoriale  interessato» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri
enti pubblici territoriali interessati»;
    nn) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Nei  casi  in  cui  la  denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente  oppure  risulti  incompleta,  il  termine  indicato  al
comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo
e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta
giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia   tardiva   o  ha  comunque  acquisito  tutti  gli  elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.»;
    oo) all'articolo 63:
      1)  al  comma 1  dopo  le  parole:  «decreto  legislativo» sono
aggiunte le seguenti: «, di seguito indicato come "Allegato A"»;
      2)  al  comma 3,  primo  periodo,  le parole: «anche a mezzo di
funzionari   da   lui   delegati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«effettuate  anche  a  mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del
patrimonio culturale, da lui delegati»;
      3)  al  comma 4,  terzo periodo, dopo le parole: «Entro novanta
giorni»  sono  inserite  le  seguenti: «dalle comunicazioni di cui al
presente comma»;
    pp) all'articolo 64,   comma 1,   primo   periodo,   la   parola:
«attestante» e' sostituita dalle seguenti: «che ne attesti» e dopo la
parola:   «provenienza»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «delle  opere
medesime»;
    qq) al  capo  V,  la  rubrica della sezione I e' sostituita dalla
seguente: «Principi in materia di circolazione internazionale»;
    rr) al capo V, nella sezione I, dopo l'articolo 64 e' inserito il
seguente:
  «Articolo 64-bis  (Controllo sulla circolazione). - 1. Il controllo
sulla   circolazione   internazionale  e'  finalizzato  a  preservare
l'integrita'  del  patrimonio  culturale  in tutte le sue componenti,
quali   individuate   in  base  al  presente  codice  ed  alle  norme
previgenti.
  2.  Il  controllo  di  cui  al comma 1 e' esercitato ai sensi delle
disposizioni  del  presente  capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli  fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti
mediante  la  stipula  e  la  ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto   controllo   costituisce   funzione  di  preminente  interesse
nazionale.
  3.  Con  riferimento al regime della circolazione internazionale, i
beni  costituenti  il  patrimonio  culturale  non sono assimilabili a
merci.»;
    ss) al  capo  V,  dopo  l'articolo 64-bis e' inserita la seguente
sezione:  «Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso
nel territorio nazionale»;
    tt) all'articolo 65,  comma 3,  lettera c), le parole: «dei beni»
sono sostituite dalle seguenti: «delle cose»;
    uu) all'articolo 68:
      1)  al  comma 1,  le  parole:  «le cose e i beni indicati» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «le   cose   indicate»;  la  parola:
«presentarli»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «presentarle»  e  le
parole:  «ciascuno di essi» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna
di esse»;
      2) al comma 2, le parole: «o del bene» sono soppresse;
      3) al comma 3, le parole: «o del bene» sono soppresse;
      4)  al  comma 4,  dopo  le  parole: «Nella valutazione circa il
rilascio  o  il  rifiuto  dell'attestato  di  libera circolazione gli
uffici  di  esportazione» sono inserite le seguenti: «accertano se le
cose  presentate,  in  relazione  alla  loro  natura  o  al  contesto
storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico,  archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o   archivistico,  a  termini  dell'articolo 10.  Nel  compiere  tale
valutazione gli uffici di esportazione»;
      5)  al  comma 6,  le parole: «le cose o i beni sono sottoposti»
sono sostituite dalle seguenti: «le cose sono sottoposte»;
      6) al comma 7, le parole: «o i beni» sono soppresse;
    vv) all'articolo 69,   comma 3,  le  parole:  «i  beni  rimangono
assoggettati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le cose rimangono
assoggettate»;
    zz) all'articolo 70:
      1) al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di esportazione» sono
inserite  le  seguenti:  «,  qualora  non  abbia  gia'  provveduto al
rilascio  o  al  diniego dell'attestato di libera circolazione,» e le
parole:  «della  cosa  o  del bene per i quali» sono sostituite dalle
seguenti: «della cosa per la quale»;
      2) al comma 2, le parole: «o il bene» sono soppresse;
      3) al comma 3, le parole: «o il bene» sono soppresse;
    aaa) all'articolo 71,  comma 3,  le parole: «Qualora la cosa o il
bene   presentati   per  l'uscita  temporanea  rivestano  l'interesse
richiesto dall'articolo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
per   l'uscita   temporanea   siano  presentate  cose  che  rivestano
l'interesse indicato dall'articolo 10,»;
    bbb) all'articolo 72,  comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Ai  fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa
la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di
dichiarazioni  sostitutive  dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.»;
    ccc) all'articolo 73,     comma     1,     lettera     a),     le
parole: «regolamento  (CE) n. 974/01» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (CE) n. 974/2001»;
    ddd) all'articolo 74:
      1)  al comma 1, le parole: «dei beni culturali» sono sostituite
dalle  seguenti:  «degli oggetti»; e le parole: «del presente codice»
sono soppresse;
      2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «2.  Ai  fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici
di  esportazione  del  Ministero  sono  autorita'  competenti  per il
rilascio  delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco
di  detti  uffici  e  lo  comunica  alla  Commissione delle Comunita'
europee;  segnala,  altresi',  ogni  eventuale  modifica dello stesso
entro due mesi dalla relativa effettuazione.
  3.   La   licenza  di  esportazione  prevista  dall'articolo 2  del
regolamento   CEE   e'   rilasciata   dall'ufficio   di  esportazione
contestualmente  all'attestato  di  libera circolazione, ed e' valida
per  sei  mesi. La detta licenza puo' essere rilasciata, dallo stesso
ufficio   che   ha  emesso  l'attestato,  anche  non  contestualmente
all'attestato  medesimo,  ma  non  oltre  trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo.
  4.   Per   gli  oggetti  indicati  nell'allegato  A,  l'ufficio  di
esportazione   puo'   rilasciare,   a  richiesta,  anche  licenza  di
esportazione  temporanea,  alle  condizioni  e  secondo  le modalita'
stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
  5.  Le  disposizioni  della  sezione 1-bis del presente capo non si
applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza
di  esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
a  norma  dell'articolo 2  del  regolamento  CEE,  per  la  durata di
validita' della licenza medesima.»;
    eee) la  rubrica  della sezione III e' sostituita dalla seguente:
«Disciplina  in  materia  di  restituzione,  nell'ambito  dell'Unione
europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno
Stato membro»;
    fff) all'articolo 75:
      1) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «1.  Nell'ambito  dell'Unione  europea,  la  restituzione  dei beni
culturali  usciti  illecitamente  dal  territorio di uno Stato membro
dopo  il  31 dicembre  1992  e'  regolata  dalle  disposizioni  della
presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
  2.  Ai  fini  della  direttiva CEE, si intendono per beni culturali
quelli  qualificati,  anche dopo la loro uscita dal territorio di uno
Stato  membro,  in  applicazione della legislazione o delle procedure
amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
dello   Stato   medesimo,  ai  sensi  dell'articolo 30  del  Trattato
istitutivo   della   Comunita'   economica  europea,  nella  versione
consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di
Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
  3.  La  restituzione  e'  ammessa  per i beni di cui al comma 2 che
rientrino   in   una   delle   categorie   indicate  alla  lettera a)
dell'allegato  A,  ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette
categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
    a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione
di  biblioteche.  Si  intendono pubbliche le collezioni di proprieta'
dello  Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e
di  ogni  altro  ente  ed  istituto  pubblico,  nonche' le collezioni
finanziate  in  modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli
altri enti pubblici territoriali;
    b) istituzioni ecclesiastiche.
  4.  E'  illecita  l'uscita  dei beni avvenuta dal territorio di uno
Stato  membro  in  violazione  della  legislazione  di detto Stato in
materia  di  protezione  del  patrimonio  culturale  nazionale  o del
regolamento  CEE,  ovvero  determinata  dal  mancato rientro dei beni
medesimi  alla  scadenza  del  termine  fissato  nel provvedimento di
autorizzazione alla spedizione temporanea.»;
    2) al comma 5, dopo le parole: «illecitamente usciti» e' inserita
la   seguente:   «anche»;   le  parole:  «l'uscita  o  l'esportazione
temporanee»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «la  spedizione
temporanea»  e  le  parole: «previsto nell'articolo 71, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione».
    ggg) all'articolo 76:
      1)   al   comma 2,   lettera b),   primo  periodo,  la  parola:
«culturale» e' soppressa;
      2) al comma 2, lettera c), la parola: «culturale» e' soppressa;
      3)   al   comma 2,   lettera f),   primo  periodo,  la  parola:
«culturale» e' soppressa;
    hhh) all'articolo 78, comma 3, le parole: «lettere b) e c).» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b).»;
    iii) la  rubrica  della sezione IV e' sostituita dalla seguente:»
Disciplina  in  materia  di  interdizione della illecita circolazione
internazionale dei beni culturali»;
    lll) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente:
  «Articolo 87 (Convenzione UNIDROIT). - 1. Resta ferma la disciplina
dettata  dalla  Convenzione  dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale
dei  beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma
il  24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione,
con  riferimento  ai  beni  indicati  nell'annesso  alla  Convenzione
medesima.»;
    mmm) dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente:
  «Articolo   87-bis  (Convenzione  UNESCO).  -  1.  Resta  ferma  la
disciplina   dettata   dalla   Convenzione   UNESCO   sulla  illecita
importazione,   esportazione  e  trasferimento  dei  beni  culturali,
adottata  a  Parigi  il  14 novembre  1970, e dalle relative norme di
ratifica  ed  esecuzione,  con  riferimento  ai  beni  indicati nella
Convenzione medesima.»;
    nnn) all'articolo 90,  comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   «Della  scoperta  fortuita  sono  informati,  a  cura  del
soprintendente,   anche   i  carabinieri  preposti  alla  tutela  del
patrimonio culturale.»;
    ooo) all'articolo 92,  comma 1,  lettera b), le parole: «ai sensi
dell'articolo 89;»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di  cui
all'articolo 89,  qualora l'attivita' medesima non rientri tra i suoi
scopi istituzionali o statutari;»;
    ppp) all'articolo 94:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo»;
      2)  al comma 1, le parole: «Regole relative agli interventi sul
patrimonio  culturale  subacqueo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regole   relative   agli   interventi   sul   patrimonio   culturale
subacqueo,»;
    qqq) all'articolo 96,   comma 1,   la   parola:   «monumenti»  e'
sostituita dalle seguenti: «beni culturali immobili»;
    rrr) all'articolo 101:
      1)  al  comma 2,  lettera a),  dopo la parola: «acquisisce,» e'
inserita la seguente: «cataloga,»;
      2)  al  comma 2,  lettera b),  dopo  la  parola: «raccoglie» e'
inserita la seguente: «, cataloga»;
    sss) all'articolo 104,  comma 3,  le  parole:  «al  comune o alla
citta'  metropolitana»  sono  sostituite dalle seguenti: «al comune e
alla citta' metropolitana»;
    ttt) all'articolo 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  E'  di  regola  vietata  la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e  di  opere  a  rilievo  in genere, di qualunque materiale tali beni
siano  fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale
e  nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  con  apposito  decreto
ministeriale.  Sono  invece  consentiti,  previa  autorizzazione  del
soprintendente,  i  calchi  da  copie  degli originali gia' esistenti
nonche'  quelli  ottenuti  con  tecniche  che  escludano  il contatto
diretto con l'originale.»;
    uuu) all'articolo 112,   comma 9,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Per  le  stesse  finalita'  di cui al primo
periodo,  ulteriori  accordi  possono essere stipulati dal Ministero,
dalle  regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro
ente  pubblico  nonche' dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5,
con  le  associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati
requisiti,   che  abbiano  per  statuto  finalita'  di  promozione  e
diffusione della conoscenza dei beni culturali.»;
    vvv) all'articolo 115:
      1)  al comma 3, primo periodo, le parole: «i beni appartengono»
sono sostituite dalle seguenti: «i beni pertengono»;
      2)   al   comma 6,   secondo  periodo,  le  parole:  «Il  grave
inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «L'inadempimento»;
    zzz) all'articolo 117   la   rubrica:   «Servizi  aggiuntivi»  e'
sostituita dalla seguente. «Servizi per il pubblico»;
    aaaa) l'articolo 119 e' sostituito dal seguente:
  «Articolo   119   (Diffusione   della   conoscenza  del  patrimonio
culturale). - 1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri
della  pubblica  istruzione  e  dell'universita'  e della ricerca, le
regioni  e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali interessati, per
diffondere  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale e favorirne la
fruizione.
  2.  Sulla  base  degli  accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli  istituti  e  dei  luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono  stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole
di  ogni  ordine  e  grado,  appartenenti  al  sistema  nazionale  di
istruzione,  nonche'  con  ogni  altro  istituto  di  formazione, per
l'elaborazione   e   l'attuazione   di   progetti   formativi   e  di
aggiornamento,   dei   connessi   percorsi   didattici   e   per   la
predisposizione  di  materiali  e  sussidi  audiovisivi, destinati ai
docenti  ed  agli  operatori  didattici.  I percorsi, i materiali e i
sussidi  tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione
e  delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
persone con disabilita'.»;
    bbbb) all'articolo 120, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in
beni  o  servizi,  erogato  per  la  progettazione  o l'attuazione di
iniziative  in  ordine  alla  tutela  ovvero  alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine,  l'attivita'  o  il  prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante.  Possono  essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero,  delle  regioni,  degli  altri  enti pubblici territoriali
nonche'  di  altri  soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza  fine  di  lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali  di  loro  proprieta'.  La verifica della compatibilita' di
dette  iniziative  con  le  esigenze  della  tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice.»;
    cccc) all'articolo 122:
      1)  al  comma 2,  le  parole:  «,  ove  ancora  operante,» sono
soppresse e dopo le parole: «del deposito» sono aggiunte, in fine, le
seguenti:  «,  ove  ancora  operante,  ovvero  quella  che ad essa e'
subentrata nell'esercizio delle relative competenze»;
      2)  al  comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «comma 1,» sono
inserite le seguenti: «lettera b),»;
    dddd) all'articolo 123,   comma 2,   la   parola:   «diffusi»  e'
sostituita   dalle   seguenti:  «ulteriormente  utilizzati  da  altri
soggetti senza la relativa autorizzazione»;
    eeee) all'articolo 128,  comma 2,  dopo  le parole: «notificate a
norma»  sono  inserite  le  seguenti:  «dell'articolo 22  della legge
22 dicembre 1939, n. 2006,».

       
                    Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 10, 11, 12, 14,
          15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42,
          43, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 68,
          69,  70,  71,  72, 73, 74, 75, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 101,
          104,  107,  112,  115,  117, 120, 122, 123 e 128 del citato
          decreto  legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni,  agli  altri  enti  pubblici territoriali, ad ogni
          altro  ente  ed  istituto  pubblico  e a persone giuridiche
          private   senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli  enti
          ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,  che  presentano
          interesse     artistico,     storico,     archeologico    o
          etnoantropologico.
              2. Sono inoltre beni culturali:
                a) le  raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie e
          altri  luoghi  espositivi dello Stato, delle regioni, degli
          altri  enti  pubblici  territoriali,  nonche' di ogni altro
          ente ed istituto pubblico;
                b) gli  archivi  e  i  singoli documenti dello Stato,
          delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
                c) le   raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,   nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto
          pubblico,  ad  eccezione  delle raccolte che assolvono alle
          funzioni  delle  biblioteche indicate all'art. 47, comma 2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616.
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'art. 13:
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,   storico,   archeologico   o  etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1;
                b) gli  archivi e i singoli documenti, appartenenti a
          privati,  che  rivestono  interesse storico particolarmente
          importante;
                c) le  raccolte  librarie, appartenenti a privati, di
          eccezionale interesse culturale;
                d) le    cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti,  che  rivestono  un interesse particolarmente
          importante  a  causa  del  loro  riferimento  con la storia
          politica,  militare,  della  letteratura,  dell'arte, della
          scienza,  della  tecnica  dell'industria e della cultura in
          genere,  ovvero  quali testimonianze dell'identita' e della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
                e) le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a chiunque
          appartenenti,  che non siano ricomprese fra quelle indicate
          al  comma 2  e  che  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse.
              4.  Sono  comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
          comma 3, lettera a):
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta';
                b) le  cose di interesse numismatico che, in rapporto
          all'epoca,  alle  tecniche  e  ai  materiali di produzione,
          nonche'  al  contesto  di riferimento, abbiano carattere di
          rarita' o di pregio;
                c) i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi, gli
          incunaboli,  nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio;
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole  cinematografiche  ed  i  supporti audiovisivi in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
                f) le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che abbiano
          interesse artistico o storico;
                g) le  pubbliche  piazze,  vie,  strade e altri spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico;
                h) i   siti   minerari   di   interesse   storico  od
          etnoantropologico;
                i) le   navi   e   i  galleggianti  aventi  interesse
          artistico, storico od etnoantropologico;
                l)   le  architetture rurali aventi interesse storico
          od   etnoantropologico  quali  testimonianze  dell'economia
          rurale tradizionale.
              5.  Salvo  quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
          sono  soggette  alla disciplina del presente titolo le cose
          indicate  al  comma 1  e  al comma 3, lettere a) ed e), che
          siano  opera  di  autore  vivente  o  la cui esecuzione non
          risalga ad oltre cinquanta anni.
              «Art.  11  (Cose  oggetto di specifiche disposizioni di
          tutela). -
          1.   Sono   assoggettate  alle  disposizioni  espressamente
          richiamate  le  seguenti  tipologie  di  cose:       a) gli
          affreschi,   gli   stemmi,   i   graffiti,  le  lapidi,  le
          iscrizioni,  i  tabernacoli ed altri elementi decorativi di
          edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art.
          50, comma 1;
                b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
                c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
                d) le  opere  di  pittura,  di scultura, di grafica e
          qualsiasi  oggetto  d'arte  di  autore  vivente  o  la  cui
          esecuzione  non  risalga ad oltre cinquanta anni, a termini
          degli articoli 64 e 65, comma 4;
                e) le   opere   dell'architettura   contemporanea  di
          particolare valore artistico, a termini dell'art. 37;
                f) le  fotografie,  con  relativi negativi e matrici,
          gli  esemplari  di opere cinematografiche, audiovisive o di
          sequenze  di  immagini  in  movimento, le documentazioni di
          manifestazioni,  sonore  o verbali, comunque realizzate, la
          cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini
          dell'art. 65, comma 3, lettera c);
                g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
          anni,  a  termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e
          67, comma 2;
                h) i  beni e gli strumenti di interesse per la storia
          della  scienza  e  della  tecnica  aventi piu' di cinquanta
          anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera c);
                i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
          materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
          mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.
              1-bis.  Per  le  cose  di  cui  al comma 1, resta ferma
          l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12
          e  13,  qualora  sussistano  i  presupposti e le condizioni
          stabiliti dall'art. 10.».
              «Art.  12  (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
          cose  immobili  e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
          siano  opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
          risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte alle
          disposizioni  della  presente  Parte  fino a quando non sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
              2.  I  competenti  organi del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente Direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con propri decreti, i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1.
              4.  Qualora  nelle  cose  sottoposte a verifica non sia
          stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
          medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
          del presente titolo.
              5.  Nel  caso  di  verifica  con esito negativo su cose
          appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e degli
          altri  enti  pubblici  territoriali, la scheda contenente i
          relativi  dati  e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
          ne  dispongano  la  sdemanializzazione  qualora, secondo le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse.
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per  le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
              7.  L'accertamento  dell'interesse  artistico, storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli  indirizzi  generali  di  cui  al comma 2, costituisce
          dichiarazione   ai   sensi  dell'art.  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma 2.  I  beni  restano  definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente titolo.
              8.  Le  schede descrittive degli immobili di proprieta'
          dello   Stato  oggetto  di  verifica  con  esito  positivo,
          integrate   con   il   provvedimento  di  cui  al  comma 7,
          confluiscono  in un archivio informatico, conservato presso
          il  Ministero  e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare   e   di  programmazione  degli  interventi  in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali.
              9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
          esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
          giuridica.
              10.  Il  procedimento  di  verifica  si  conclude entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
              «Art.  14  (Procedimento  di  dichiarazione).  -  1. Il
          soprintendente  avvia  il procedimento per la dichiarazione
          dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
          regione  e  di  ogni  altro  ente territoriale interessato,
          dandone   comunicazione   al   proprietario,  possessore  o
          detentore  a  qualsiasi  titolo  della  cosa  che  ne forma
          oggetto.
              2.   La   comunicazione   contiene   gli   elementi  di
          identificazione  e  di  valutazione  della  cosa risultanti
          dalle  prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
          dal  comma 4,  nonche'  l'indicazione del termine, comunque
          non  inferiore  a  trenta  giorni,  per la presentazione di
          eventuali osservazioni.
              3.  Se  il procedimento riguarda complessi immobiliari,
          la  comunicazione  e' inviata anche al comune e alla citta'
          metropolitana.
              4.  La  comunicazione  comporta  l'applicazione, in via
          cautelare,  delle  disposizioni previste dal capo II, dalla
          sezione  I  del  capo III e dalla sezione I del capo IV del
          presente titolo.
              5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano  alla
          scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
          il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni
          di legge in materia di procedimento amministrativo.
              6.   La   dichiarazione   dell'interesse  culturale  e'
          adottata dal Ministero.».
              «Art.  15  (Notifica  della  dichiarazione).  -  1.  La
          dichiarazione   prevista  dall'art.  13  e'  notificata  al
          proprietario,  possessore  o  detentore  a qualsiasi titolo
          della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a
          mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
              2.  Ove  si  tratti  di  cose  soggette  a  pubblicita'
          immobiliare  o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione
          e'   trascritto,   su  richiesta  del  soprintendente,  nei
          relativi  registri  ed  ha  efficacia nei confronti di ogni
          successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
          titolo.
              2-bis.   Dei  beni  dichiarati  il  Ministero  forma  e
          conserva    un   apposito   elenco,   anche   su   supporto
          informatico.».
              «Art.  18  (Vigilanza).  -  1.  La  vigilanza  sui beni
          culturali,  sulle cose di cui all'art. 12, comma 1, nonche'
          sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta,
          ai sensi dell'art. 45, compete al Ministero.
              2.   Sulle  cose  di  cui  all'art.  12,  comma 1,  che
          appartengano  alle  regioni  e  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali,  il  Ministero  provvede alla vigilanza anche
          mediante  forme di intesa e di coordinamento con le regioni
          medesime.».
              «Art.  19  (Ispezione).  -  1. I soprintendenti possono
          procedere  in  ogni  tempo,  con  preavviso non inferiore a
          cinque  giorni,  fatti  salvi i casi di estrema urgenza, ad
          ispezioni  volte  ad  accertare  l'esistenza  e lo stato di
          conservazione o di custodia dei beni culturali.
              1-bis.   Con   le   modalita'   di  cui  al  comma 1  i
          soprintendenti  possono  altresi'  accertare l'ottemperanza
          alle   prescrizioni  di  tutela  indiretta  date  ai  sensi
          dell'art. 45.».
              «Art.  20  (Interventi  vietati). - 1. I beni culturali
          non  possono  essere  distrutti, deteriorati, danneggiati o
          adibiti  ad  usi  non  compatibili  con  il  loro carattere
          storico  o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla
          loro conservazione.
              2.  Gli  archivi  pubblici  e gli archivi privati per i
          quali  sia  intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.
          13 non possono essere smembrati.».
              «Art.  21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
                a) la   rimozione   o   la   demolizione,  anche  con
          successiva ricostituzione, dei beni culturali;
                b) lo   spostamento,   anche   temporaneo,  dei  beni
          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
                c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
                d) lo  scarto  dei documenti degli archivi pubblici e
          degli  archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta la
          dichiarazione  ai  sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
          materiale  bibliografico  delle  biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione  prevista  all'art.  10, comma 2, lettera c), e
          delle  biblioteche  private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
                e) il  trasferimento  ad  altre persone giuridiche di
          complessi  organici  di documentazione di archivi pubblici,
          nonche'  di  archivi privati per i quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
                2. Lo  spostamento  di beni culturali, dipendente dal
          mutamento   di   dimora   o   di  sede  del  detentore,  e'
          preventivamente  denunciato  al  soprintendente, che, entro
          trenta   giorni   dal   ricevimento  della  denuncia,  puo'
          prescrivere   le  misure  necessarie  perche'  i  beni  non
          subiscano danno dal trasporto.
              3.  Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
          degli   enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione,  ma  comporta l'obbligo di comunicazione al
          Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.
              4.   Fuori   dei   casi  di  cui  ai  commi precedenti,
          l'esecuzione  di opere e lavori di qualunque genere su beni
          culturali    e'    subordinata    ad   autorizzazione   del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi  e'  comunicato al soprintendente per le finalita'
          di cui all'art. 20, comma 1.
              5.  L'autorizzazione  e'  resa  su  progetto o, qualora
          sufficiente,   su   descrizione   tecnica  dell'intervento,
          presentati  dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
          Se  i  lavori  non  iniziano entro cinque anni dal rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
              «Art. 25 (Conferenza di servizi). - 1. Nei procedimenti
          relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove
          si  ricorra  alla conferenza di servizi, l'assenso espresso
          in  quella  sede  dal  competente  organo del Ministero con
          dichiarazione   motivata,   acquisita   al   verbale  della
          conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite
          per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli
          effetti, l'autorizzazione di cui all'art. 21.
              2. Qualora   l'organo   ministeriale  esprima  motivato
          dissenso, la decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle
          vigenti  disposizioni  di  legge in materia di procedimento
          amministrativo.
              3.  Il  destinatario  della  determinazione  conclusiva
          favorevole  adottata  in  conferenza  di servizi informa il
          Ministero  dell'avvenuto  adempimento delle prescrizioni da
          quest'ultimo impartite.».
              «Art.  26 (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per
          i  progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
          ambientale,   l'autorizzazione  prevista  dall'art.  21  e'
          espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia
          sulla  compatibilita'  ambientale,  sulla base del progetto
          definitivo   da   presentarsi  ai  fini  della  valutazione
          medesima.
              2.  Qualora  dall'esame del progetto effettuato a norma
          del  comma 1  risulti  che  l'opera  non  e'  in alcun modo
          compatibile   con   le  esigenze  di  protezione  dei  beni
          culturali  sui  quali  essa  e'  destinata  ad incidere, il
          Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione
          al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare.  In  tal  caso,  la  procedura di valutazione di
          impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
              3.  Se  nel  corso  dei  lavori risultano comportamenti
          contrastanti  con  l'autorizzazione espressa nelle forme di
          cui  al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrita' dei
          beni  culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina
          la sospensione dei lavori.».
              «Art.  29  (Conservazione).  -  1. La conservazione del
          patrimonio  culturale  e' assicurata mediante una coerente,
          coordinata  e programmata attivita' di studio, prevenzione,
          manutenzione e restauro.
              2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto.
              3.  Per  manutenzione  si  intende  il  complesso delle
          attivita'  e  degli interventi destinati al controllo delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',      dell'efficienza      funzionale     e
          dell'identita' del bene e delle sue parti.
              4.  Per  restauro  si  intende l'intervento diretto sul
          bene  attraverso  un  complesso  di  operazioni finalizzate
          all'integrita'  materiale ed al recupero del bene medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali.  Nel  caso  di  beni immobili situati nelle zone
          dichiarate   a  rischio  sismico  in  base  alla  normativa
          vigente,    il    restauro    comprende   l'intervento   di
          miglioramento strutturale.
              5.  Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
          regioni  e  con la collaborazione delle universita' e degli
          istituti  di  ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
          tecniche,  criteri  e  modelli  di intervento in materia di
          conservazione dei beni culturali.
              6.  Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
          progettazione    ed    esecuzione    di   opere   su   beni
          architettonici,  gli  interventi di manutenzione e restauro
          su  beni  culturali  mobili  e  superfici  decorate di beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono   restauratori   di  beni  culturali  ai  sensi  della
          normativa in materia.
              7.  I  profili  di  competenza dei restauratori e degli
          altri  operatori  che  svolgono  attivita' complementari al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali   mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro  dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
          criteri   ed   i   livelli   di   qualita'  cui  si  adegua
          l'insegnamento del restauro.
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole  di  alta  formazione e di studio istituite ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  nonche'  dai  centri di cui al comma 11 e dagli altri
          soggetti  pubblici  e  privati accreditati presso lo Stato.
          Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3,  della  legge  n.  400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati
          le   modalita'   di   accreditamento,  i  requisiti  minimi
          organizzativi  e  di  funzionamento  dei soggetti di cui al
          presente   comma,   le   modalita'  della  vigilanza  sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante  alle attivita' di cui al comma6 e avente valore
          di  esame  di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
          del  Ministero,  il  titolo accademico rilasciato a seguito
          del  superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato al
          diploma  di  laurea  specialistica o magistrale, nonche' le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta  giorni dalla presentazione della domanda corredata
          dalla prescritta documentazione.
              9-bis.  Dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
          previsti  dai  commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
          degli   interventi  di  manutenzione  e  restauro  su  beni
          culturali    mobili    e   superfici   decorate   di   beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di  detti  lavori,  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni.
              10.   La  formazione  delle  figure  professionali  che
          svolgono   attivita'  complementari  al  restauro  o  altre
          attivita'   di  conservazione  e'  assicurata  da  soggetti
          pubblici  e  privati  ai sensi della normativa regionale. I
          relativi  corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
          definiti  con  accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
          ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.
              11.   Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e  le
          regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
          soggetti    pubblici    e    privati,   possono   istituire
          congiuntamente  centri,  anche  a carattere interregionale,
          dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
          ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed
          attuazione  di  interventi  di  conservazione e restauro su
          beni  culturali,  di  particolare complessita'. Presso tali
          centri  possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
          ai  sensi  del  comma 9,  scuole  di  alta  formazione  per
          l'insegnamento  del  restauro.  All'attuazione del presente
          comma si   provvede   nell'ambito   delle   risorse  umane,
          strumentali   e   finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza
          pubblica.».
              «Art.  30  (Obblighi  conservativi).  - 1. Lo Stato, le
          regioni,  gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
          altro   ente   ed  istituto  pubblico  hanno  l'obbligo  di
          garantire   la   sicurezza  e  la  conservazione  dei  beni
          culturali di loro appartenenza.
              2.   I  soggetti  indicati  al  comma 1  e  le  persone
          giuridiche  private  senza  fine di lucro, ivi compresi gli
          enti  ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni
          culturali  di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
          correnti,  nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
          dal soprintendente.
              3.  I  privati  proprietari,  possessori o detentori di
          beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
              4.  I  soggetti  indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
          conservare  i  propri  archivi  nella loro organicita' e di
          ordinarli.  I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di
          inventariare  i  propri  archivi  storici,  costituiti  dai
          documenti  relativi  agli  affari esuriti da oltre quaranta
          anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi
          di  conservazione  e  inventariazione  sono  assoggettati i
          proprietari  possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
          archivi   privati   per   i   quali   sia   intervenuta  la
          dichiarazione  di  cui all'art. 13. Copia degli inventari e
          dei  relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza,
          nonche'  al  Ministero dell'interno per gli accertamenti di
          cui all'art. 125.».
              «Art.  33  (Procedura  di  esecuzione  degli interventi
          conservativi  imposti).  -  1.  Ai  fini  dell'art.  32  il
          soprintendente  redige  una relazione tecnica e dichiara la
          necessita' degli interventi da eseguire.
              2.  La  relazione  tecnica  e'  inviata,  insieme  alla
          comunicazione  di  avvio del procedimento, al proprietario,
          possessore  o detentore del bene, che puo' far pervenire le
          sue  osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli
          atti.
              3.   Il   soprintendente,  se  non  ritiene  necessaria
          l'esecuzione   diretta   degli   interventi,   assegna   al
          proprietario,  possessore  o  detentore  un  termine per la
          presentazione   del   progetto  esecutivo  delle  opere  da
          effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
              4.    Il   progetto   presentato   e'   approvato   dal
          soprintendente  con  le  eventuali  prescrizioni  e  con la
          fissazione  del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni
          immobili   il   progetto   presentato  e'  trasmesso  dalla
          soprintendenza  al  comune e alla citta' metropolitana, che
          possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla
          ricezione della comunicazione.
              5. Se  il proprietario, possessore o detentore del bene
          non  adempie  all'obbligo  di presentazione del progetto, o
          non  provvede  a  modificarlo  secondo  le  indicazioni del
          soprintendente  nel  termine  da esso fissato, ovvero se il
          progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
              6.  In caso di urgenza, il soprintendente puo' adottare
          immediatamente le misure conservative necessarie».
              «Art.  37  (Contributo  in  conto  interessi).  - 1. Il
          Ministero  puo' concedere contributi in conto interessi sui
          mutui  o altre forme di finanziamento accordati da istituti
          di   credito  ai  proprietari,  possessori  o  detentori  a
          qualsiasi  titolo  di  beni  culturali per la realizzazione
          degli interventi conservativi autorizzati.
              2.  Il  contributo  e'  concesso  nella  misura massima
          corrispondente  agli  interessi calcolati ad un tasso annuo
          di sei punti percentuali sul capitale erogato.
              3.   Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente  dal
          Ministero  all'istituto  di  credito  secondo  modalita' da
          stabilire con convenzioni.
              4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
          anche  per interventi conservativi su opere di architettura
          contemporanea  di  cui  il Ministero abbia riconosciuto, su
          richiesta   del   proprietario,   il   particolare   valore
          artistico.».
              «Art. 38 (Accessibilita' al pubblico dei beni culturali
          oggetto  di interventi conservativi). - 1. I beni culturali
          restaurati  o  sottoposti  ad altri interventi conservativi
          con  il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa,
          o  per  i  quali  siano  stati concessi contributi in conto
          interessi,   sono  resi  accessibili  al  pubblico  secondo
          modalita'  fissate,  caso  per  caso, da appositi accordi o
          convenzioni  da  stipularsi  fra  il Ministero ed i singoli
          proprietari  all'atto  della  assunzione  dell'onere  della
          spesa  ai  sensi  dell'art.  34  o  della  concessione  del
          contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
              2.  Gli  accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
          temporali  dell'obbligo  di  apertura  al pubblico, tenendo
          conto   della   tipologia   degli  interventi,  del  valore
          artistico  e  storico  degli  immobili  e  dei beni in essi
          esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
          soprintendente, al comune alla citta' metropolitana nel cui
          territorio si trovano gli immobili».
              «Art. 39 (Interventi conservativi su beni dello Stato).
          -  1.  Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione
          dei  beni  culturali  di  appartenenza statale, anche se in
          consegna  o  in  uso  ad amministrazioni diverse o ad altri
          soggetti, sentiti i medesimi.
              2.  Salvo  che  non  sia  diversamente  concordato,  la
          progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi di cui al
          comma 1  sono  assunte  dall'amministrazione o dal soggetto
          medesimi,  ferma  restando  la  competenza del Ministero al
          rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza
          sui lavori.
              3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
          relativi   a  beni  immobili,  il  Ministero  trasmette  il
          progetto  e  comunica  l'inizio dei lavori al comune e alla
          citta' metropolitana.».
              «Art.  41 (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
          dei  documenti conservati dalle amministrazioni statali). -
          1.  Gli  organi  giudiziari  e  amministrativi  dello Stato
          versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
          Stato  i  documenti  relativi agli affari esauriti da oltre
          quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
          la  consultazione.  Le  liste  di leva e di estrazione sono
          versate  settant'anni  dopo  l'anno di nascita della classe
          cui  si  riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
          notarili  ricevuti  dai  notai  che  cessarono  l'esercizio
          professionale anteriormente all'ultimo centennio.
              2.  Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato
          e  i  direttori  degli  archivi  di Stato possono accettare
          versamenti   di  documenti  piu'  recenti,  quando  vi  sia
          pericolo  di  dispersione o di danneggiamento, ovvero siano
          stati  definiti  appositi  accordi con i responsabili delle
          amministrazioni versanti.
              3.  Nessun  versamento puo' essere ricevuto se non sono
          state  effettuate  le operazioni di scarto. Le spese per il
          versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
              4.  Gli  archivi degli uffici statali soppressi e degli
          enti  pubblici  estinti  sono versati all'archivio centrale
          dello  Stato  e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
          renda  necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
          altri enti.
              5.   Presso   gli  organi  indicati  nel  comma 1  sono
          istituite  commissioni  di  sorveglianza, delle quali fanno
          parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e
          i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
          Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con
          il  compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi
          correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
          criteri  di  organizzazione,  gestione  e conservazione dei
          documenti,  di  proporre  gli  scarti di cui al comma 3, di
          curare  i  versamenti  previsti al comma 1, di identificare
          gli   atti  di  natura  riservata.  La  composizione  e  il
          funzionamento   delle  commissioni  sono  disciplinati  con
          decreto  adottato  dal Ministro di concerto con il Ministro
          dell'interno,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400.  Gli scarti sono autorizzati dal
          Ministero.
              6.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano   al   Ministero  degli  affari  esteri;  non  si
          applicano   altresi'  agli  stati  maggiori  della  difesa,
          dell'esercito,  della marina e dell'aeronautica, nonche' al
          Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per quanto
          attiene   la   documentazione   di   carattere  militare  e
          operativo.».
              «Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di organi
          costituzionali).   -  1.  La  Presidenza  della  Repubblica
          conserva  i  suoi  atti presso il proprio archivio storico,
          secondo  le  determinazioni  assunte  dal  Presidente della
          Repubblica  con proprio decreto, su proposta del Segretario
          generale  della  Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
          decreto  sono  stabilite le modalita' di consultazione e di
          accesso  agli  atti  conservati  presso  l'archivio storico
          della Presidenza della Repubblica.
              2.  La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
          conservano  i loro atti presso il proprio archivio storico,
          secondo   le   determinazioni   dei  rispettivi  uffici  di
          presidenza.
              3.  La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso
          il   proprio  archivio  storico,  secondo  le  disposizioni
          stabilite  con  regolamento adottato ai sensi della vigente
          normativa  di  costituzione  e  funzionamento  della  Corte
          medesima.
              3-bis. (abrogato)».
              «Art.  43  (Custodia  coattiva).  -  1. Il Ministero ha
          facolta'  di far trasportare e temporaneamente custodire in
          pubblici  istituti  i  beni  culturali  mobili  al  fine di
          garantirne  la  sicurezza o assicurarne la conservazione ai
          sensi dell'art. 29.
              1-bis.  Il  Ministero,  su  proposta del soprintendente
          archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
          negli  archivi  di Stato competenti, delle sezioni separate
          di  archivio  di cui all'art. 30, comma 4, secondo periodo,
          ovvero  di  quella  parte degli archivi degli enti pubblici
          che   avrebbe   dovuto  costituirne  sezione  separata.  In
          alternativa,  il  Ministero puo' stabilire, su proposta del
          soprintendente  archivistico,  l'istituzione  della sezione
          separata  presso  l'ente  inadempiente. Gli oneri derivanti
          dall'attuazione   dei  provvedimenti  di  cui  al  presente
          comma sono  a  carico  dell'ente  pubblico  cui  l'archivio
          pertiene.  Dall'attuazione  del  presente comma non devono,
          comunque,  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica.».
              «Art.  44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
          I  direttori  degli archivi e degli istituti che abbiano in
          amministrazione   o   in  deposito  raccolte  o  collezioni
          artistiche,  archeologiche,  bibliografiche  e scientifiche
          possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
          assenso  del competente organo ministeriale, beni culturali
          mobili  al  fine di consentirne la fruizione da parte della
          collettivita',  qualora  si  tratti  di beni di particolare
          pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
          collezioni  pubbliche  e  purche' la loro custodia presso i
          pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
              2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
          anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
          a  quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
          abbia  comunicato  all'altra  la  disdetta  almeno due mesi
          prima   della  scadenza  del  termine.  Anche  prima  della
          scadenza  le  parti  possono  risolvere  consensualmente il
          comodato.
              3.  I  direttori adottano ogni misura necessaria per la
          conservazione   dei  beni  ricevuti  in  comodato,  dandone
          comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
          del Ministero.
              4.   I   beni   sono   protetti   da  idonea  copertura
          assicurativa  a  carico del Ministero. L'assicurazione puo'
          essere  sostituita  dall'assunzione  dei relativi rischi da
          parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
              5.  I  direttori possono ricevere altresi' in deposito,
          previo  assenso  del  competente  organo ministeriale, beni
          culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di
          conservazione  e  custodia  specificamente riferite ai beni
          depositati  sono a carico degli enti depositanti, salvo che
          le  parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in
          tutto  o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione
          del  particolare  pregio  dei  beni  e  del  rispetto degli
          obblighi  di  conservazione da parte dell'ente depositante.
          Dall'attuazione  del  presente  comma non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              6.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          comodato e di deposito.».
              «Art.  46  (Procedimento per la tutela indiretta). - 1.
          Il  soprintendente  avvia  il  procedimento  per  la tutela
          indiretta,  anche  su motivata richiesta della regione o di
          altri   enti  pubblici  territoriali  interessati,  dandone
          comunicazione  al  proprietario,  possessore  o detentore a
          qualsiasi  titolo  dell'immobile  cui  le  prescrizioni  si
          riferiscono.   Se   per   il   numero  dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non   e'  possibile  o  risulta
          particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio
          del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
              2. La comunicazione di avvio del procedimento individua
          l'immobile  in  relazione al quale si intendono adottare le
          prescrizioni  di  tutela  indiretta  e  indica  i contenuti
          essenziali di tali prescrizioni.
              3.  Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione
          e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
              4.  La  comunicazione  comporta,  in  via cautelare, la
          temporanea  immodificabilita'  dell'immobile  limitatamente
          agli  aspetti  cui si riferiscono le prescrizioni contenute
          nella comunicazione stessa.
              5.   Gli  effetti  indicati  al  comma 4  cessano  alla
          scadenza  del  termine del relativo procedimento, stabilito
          dal  Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
          in materia di procedimento amministrativo».
              «Art.  49  (Manifesti e cartelli pubblicitari). - 1. E'
          vietato  collocare  o  affiggere  cartelli o altri mezzi di
          pubblicita'  sugli  edifici e nei luoghi tutelati come beni
          culturali.  Il  collocamento  o l'affissione possono essere
          autorizzati   dal  soprintendente  qualora  non  danneggino
          l'aspetto,  il  decoro  o  la  pubblica  fruizione di detti
          immobili.  L'autorizzazione  e'  trasmessa,  a  cura  degli
          interessati,   agli  altri  enti  competenti  all'eventuale
          emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
              2.  Lungo  le  strade site nell'ambito o in prossimita'
          dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli
          o   altri   mezzi   di  pubblicita',  salvo  autorizzazione
          rilasciata   ai   sensi   della  normativa  in  materia  di
          circolazione  stradale  e di pubblicita' sulle strade e sui
          veicoli,  previo  parere  favorevole  della  soprintendenza
          sulla  compatibilita'  della collocazione o della tipologia
          del  mezzo  di  pubblicita'  con  l'aspetto, il decoro e la
          pubblica fruizione dei beni tutelati.
              3.   In  relazione  ai  beni  indicati  al  comma 1  il
          soprintendente,  valutatane  la  compatibilita' con il loro
          carattere  artistico  o  storico,  rilascia o nega il nulla
          osta  o  l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle
          coperture  dei  ponteggi predisposti per l'esecuzione degli
          interventi  di  conservazione, per un periodo non superiore
          alla  durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
          osta  o  di  assenso  deve  essere allegato il contratto di
          appalto dei lavori medesimi.».
              «Art.  52  (Esercizio  del  commercio in aree di valore
          culturale).  -  1.  Con  le  deliberazioni  previste  dalla
          normativa  in  materia di riforma della disciplina relativa
          al   settore   del   commercio,   i   comuni,   sentito  il
          soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore
          archeologico,  storico,  artistico  e  paesaggistico  nelle
          quali   vietare   o  sottoporre  a  condizioni  particolari
          l'esercizio del commercio».
              «Art.  53  (Beni  del  demanio  culturale). - 1. I beni
          culturali  appartenenti  allo  Stato,  alle  regioni e agli
          altri   enti  pubblici  territoriali  che  rientrino  nelle
          tipologie   indicate   all'art.   822   del  codice  civile
          costituiscono il demanio culturale.
              2.  I  beni  del  demanio  culturale non possono essere
          alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi,
          se  non nei limiti e con le modalita' previsti dal presente
          codice.».
              «Art.  54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
          beni del demanio culturale di seguito indicati:
                a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
                b) gli  immobili  dichiarati  monumenti  nazionali  a
          termini della normativa all'epoca vigente;
                c) le  raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie e
          biblioteche;
                d) gli archivi;
                d-bis) gli    immobili    dichiarati   di   interesse
          particolarmente  importante ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          lettera d);
                d-ter) le  cose  mobili  che  siano  opera  di autore
          vivente  o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
          anni,  se  incluse  in raccolte appartenenti ai soggetti di
          cui all'art. 53.
              2. Sono altresi' inalienabili:
                a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
          indicati  all'art.  10,  comma 1, che siano opera di autore
          non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione risalga ad oltre
          cinquanta  anni,  fino alla conclusione del procedimento di
          verifica  previsto  dall'art.  12.  Se  il  procedimento si
          conclude   con   esito  negativo,  le  cose  medesime  sono
          liberamente  alienabili,  ai  fini  del presente codice, ai
          sensi dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;
                b) [soppressa];
                c) i  singoli  documenti  appartenenti ai soggetti di
          cui  all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
          di  enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
          medesimo art. 53;
                d) [soppressa].
              3.  I  beni  e  le  cose  di cui ai commi 1 e 2 possono
          essere  oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
          gli  altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di
          beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
          e'  data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per
          le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
              4.  I  beni  e  le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».
              «Art.  55  (Alienabilita'  di  immobili appartenenti al
          demanio   culturale).   -  1.  I  beni  culturali  immobili
          appartenenti  al  demanio  culturale  e  non rientranti tra
          quelli  elencati  nell'art. 54, comma 1, non possono essere
          alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
              2.  La  richiesta  di  autorizzazione  ad  alienare  e'
          corredata:
                a) dalla  indicazione  della  destinazione  d'uso  in
          atto;
                b) dal   programma   delle   misure   necessarie   ad
          assicurare la conservazione del bene;
                c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione
          che  si  intendono  perseguire con l'alienazione del bene e
          delle   modalita'   e   dei  tempi  previsti  per  il  loro
          conseguimento;
                d) dall'indicazione    della    destinazione    d'uso
          prevista,    anche   in   funzione   degli   obiettivi   di
          valorizzazione da conseguire;
                e) dalle  modalita'  di  fruizione pubblica del bene,
          anche  in  rapporto  con  la  situazione  conseguente  alle
          precedenti destinazioni d'uso.
              3.   L'autorizzazione   e'  rilasciata  su  parere  del
          soprintendente,  sentita la regione e, per suo tramite, gli
          altri    enti   pubblici   territoriali   interessati.   Il
          provvedimento, in particolare:
                a) detta  prescrizioni  e  condizioni  in ordine alle
          misure di conservazione programmate;
                b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del
          bene,   tenuto  conto  della  situazione  conseguente  alle
          precedenti destinazioni d'uso;
                c) si  pronuncia  sulla  congruita' delle modalita' e
          dei  tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
          valorizzazione indicati nella richiesta.
              3-bis.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata
          qualora  la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
          arrecare   pregiudizio   alla   conservazione  e  fruizione
          pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
          carattere   storico  e  artistico  del  bene  medesimo.  Il
          Ministero  ha  facolta'  di  indicare, nel provvedimento di
          diniego,  destinazioni  d'uso  ritenute  compatibili con il
          carattere   del   bene   e   con   le  esigenze  della  sua
          conservazione.
              3-ter.  Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare
          con  il soggetto interessato il contenuto del provvedimento
          richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le
          proposte  avanzate  con  la  richiesta di autorizzazione ed
          altre possibili modalita' di valorizzazione del bene.
              3-quater.   Qualora   l'alienazione  riguardi  immobili
          utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
          autorizzazione  e'  corredata  dai  soli elementi di cui al
          comma 2,  lettere a),  b)  ed  e),  e  l'autorizzazione  e'
          rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
          e b).
              3-quinquies.  L'autorizzazione  ad alienare comporta la
          sdemanializzazione  del  bene  cui  essa si riferisce. Tale
          bene  resta  comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
          tutela di cui al presente titolo.
              3-sexies.  L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
          genere   sui  beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva
          autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.».
              «Art.     56    (Altre    alienazioni    soggette    ad
          autorizzazione).    -    1.   E'   altresi'   soggetta   ad
          autorizzazione da parte del Ministero:
                a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
          Stato,   alle   regioni   e   agli   altri   enti  pubblici
          territoriali,   e   diversi   da   quelli   indicati  negli
          articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
                b) l'alienazione  dei  beni  culturali appartenenti a
          soggetti   pubblici   diversi   da   quelli  indicati  alla
          lettera a)  o  a  persone  giuridiche private senza fine di
          lucro,  ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti.
              2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
                a) nel  caso  di vendita, anche parziale, da parte di
          soggetti  di  cui  al  comma 1, lettera b), di collezioni o
          serie di oggetti e di raccolte librarie;
                b) nel   caso   di   vendita,  da  parte  di  persone
          giuridiche  private  senza  fine di lucro, ivi compresi gli
          enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di
          singoli documenti.
              3.  La  richiesta  di autorizzazione e' corredata dagli
          elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e),
          e  l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui
          al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
              4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
          l'autorizzazione  puo' essere rilasciata a condizione che i
          beni   medesimi  non  abbiano  interesse  per  le  raccolte
          pubbliche  e  dall'alienazione  non  derivi danno alla loro
          conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
              4-bis.   Relativamente  ai  beni  di  cui  al  comma 1,
          lettera b)  e  al  comma 2,  l'autorizzazione  puo'  essere
          rilasciata  a  condizione  che dalla alienazione non derivi
          danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni
          medesimi.
              4-ter.   Le   prescrizioni   e   condizioni   contenute
          nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione
          e  sono  trascritte,  su  richiesta del soprintendente, nei
          registri immobiliari.
              4-quater.  L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
          genere   sui  beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva
          autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.
              4-quinques.  La  disciplina dettata ai commi precedenti
          si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed
          ai  negozi  giuridici  che possono comportare l'alienazione
          dei beni culturali ivi indicati.
              4-sexies.    Non    e'   soggetta   ad   autorizzazione
          l'alienazione  delle  cose  indicate  all'art. 54, comma 2,
          lettera a), secondo periodo.
              4-septies.   Rimane  ferma  l'inalienabilita'  disposta
          dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).».
              «Art.  60  (Acquisto  in  via  di  prelazione). - 1. Il
          Ministero  o,  nel  caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
          regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
          hanno  facolta'  di  acquistare in via di prelazione i beni
          culturali   alienati   a  titolo  oneroso  o  conferiti  in
          societa',  rispettivamente,  al  medesimo  prezzo stabilito
          nell'atto  di  alienazione  o al medesimo valore attribuito
          nell'atto di conferimento.
              2.  Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
          corrispettivo   o   sia   ceduto  senza  previsione  di  un
          corrispettivo  in  denaro  ovvero  sia  dato in permuta, il
          valore  economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
          procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
              3.   Ove   1'alienante  non  ritenga  di  accettare  la
          determinazione  effettuata  ai sensi del comma 2, il valore
          economico  della  cosa  e' stabilito da un terzo, designato
          concordemente  dall'alienante  e  dal  soggetto che procede
          alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
          del  terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
          nominato  non  voglia  o non possa accettare l'incarico, la
          nomina  e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
          presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
          il   contratto.   Le   spese   relative   sono   anticipate
          dall'alienante.
              4.  La  determinazione del terzo e' impugnabile in caso
          di errore o di manifesta iniquita'.
              5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
          bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
              «Art.  62  (Procedimento  per  la  prelazione). - 1. Il
          soprintendente,  ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
          prelazione,  ne  da' immediata comunicazione alla regione e
          agli  altri  enti  pubblici  territoriali nel cui ambito si
          trova  il  bene.  Trattandosi di bene mobile, la regione ne
          da'   notizia   sul   proprio   Bollettino   Ufficiale   ed
          eventualmente  mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a
          livello   nazionale,   con   la  descrizione  dell'opera  e
          l'indicazione del prezzo.
              2.  La  regione e gli altri enti pubblici territoriali,
          nel  termine  di  venti giorni dalla denuncia, formulano al
          Ministero  una  proposta  di  prelazione,  corredata  dalla
          deliberazione  dell'organo  competente  che  predisponga, a
          valere  sul  bilancio  dell'ente,  la  necessaria copertura
          finanziaria  della  spesa indicando le specifiche finalita'
          di valorizzazione culturale del bene.
              3.  Il  Ministero  puo'  rinunciare all'esercizio della
          prelazione,  trasferendone la facolta' all'ente interessato
          entro  venti  giorni  dalla ricezione della denuncia. Detto
          ente  assume  il  relativo  impegno  di  spesa,  adotta  il
          provvedimento  di prelazione e lo notifica all'alienante ed
          all'acquirente  entro  e  non  oltre  sessanta giorni dalla
          denuncia  medesima.  La  proprieta' del bene passa all'ente
          che  ha  esercitato  la  prelazione  dalla data dell'ultima
          notifica.
              4.  Nei  casi  in  cui  la  denuncia sia stata omessa o
          presentata   tardivamente  oppure  risulti  incompleta,  il
          termine  indicato  al  comma 2  e'  di  novanta giorni ed i
          termini  stabiliti  al  comma 3,  primo  e secondo periodo,
          sono,  rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni.
          Essi  decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto
          la  denuncia  tardiva  o  ha  comunque  acquisito tutti gli
          elementi  costitutivi  della  stessa ai sensi dell'art. 59,
          comma 4.».
              «Art.    63   (Obbligo   di   denuncia   dell'attivita'
          commerciale  e  di tenuta del registro. Obbligo di denuncia
          della   vendita   o   dell'acquisto  di  documenti).  -  1.
          L'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza, abilitata, ai
          sensi   della   normativa   in   materia,   a  ricevere  la
          dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose
          antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione
          copia  della  dichiarazione  medesima,  presentata  da  chi
          esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di
          cui  alla  lettera  A  dell'Allegato A del presente decreto
          legislativo, di seguito indicato come «Allegato A».
              2.  Coloro  che  esercitano  il  commercio  delle  cose
          indicate  al  comma 1  annotano  giornalmente le operazioni
          eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia
          di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle
          cose   medesime.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno  sono  definiti i
          limiti  di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
          dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni
          commerciali.
              3.    Il    soprintendente    verifica    l'adempimento
          dell'obbligo  di  cui  al  secondo  periodo del comma 2 con
          ispezioni   periodiche,   effettuate   anche  a  mezzo  dei
          carabinieri  preposti alla tutela del patrimonio culturale,
          da  lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della
          regione  nei  casi  di  esercizio  della  tutela  ai  sensi
          dell'art.  5,  commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e'
          notificato  all'interessato  ed  alla  locale  autorita' di
          pubblica sicurezza.
              4.  Coloro  che esercitano il commercio di documenti, i
          titolari   delle   case  di  vendita,  nonche'  i  pubblici
          ufficiali  preposti  alle vendite mobiliari hanno l'obbligo
          di  comunicare  al soprintendente l'elenco dei documenti di
          interesse  storico  posti  in  vendita. Allo stesso obbligo
          sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori
          a  qualsiasi  titolo  di archivi che acquisiscano documenti
          aventi   il   medesimo   interesse,  entro  novanta  giorni
          dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni
          di  cui al presente comma il soprintendente puo' avviare il
          procedimento di cui all'art. 13.
              5.  Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio
          l'esistenza  di  archivi  o  di singoli documenti dei quali
          siano  proprietari,  possessori  o  detentori,  a qualsiasi
          titolo,  i  privati  e  di  cui sia presumibile l'interesse
          storico particolarmente importante.».
              «Art.  64 (Attestati di autenticita' e di provenienza).
          -  1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico,
          di  esposizione  a  fini  di commercio o di intermediazione
          finalizzata  alla vendita di opere di pittura, di scultura,
          di  grafica  ovvero  di oggetti d'antichita' o di interesse
          storico  od  archeologico, o comunque abitualmente vende le
          opere  o  gli  oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare
          all'acquirente    la    documentazione   che   ne   attesti
          l'autenticita'  o  almeno  la  probabile  attribuzione e la
          provenienza;  ovvero,  in  mancanza,  di rilasciare, con le
          modalita'   previste   dalle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa,
          una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili
          sull'autenticita'   o   la   probabile  attribuzione  e  la
          provenienza  delle  opere medesime. Tale dichiarazione, ove
          possibile   in   relazione   alla   natura   dell'opera   o
          dell'oggetto,   e'   apposta  su  copia  fotografica  degli
          stessi.»
              «Art.  65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
          definitiva   dal   territorio  della  Repubblica  dei  beni
          culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
              2. E' vietata altresi' l'uscita:
                a) delle   cose   mobili   appartenenti  ai  soggetti
          indicati  all'art.  10,  comma 1, che siano opera di autore
          non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione risalga ad oltre
          cinquanta  anni,  fino a quando non sia stata effettuata la
          verifica prevista dall'art. 12.
                b) dei  beni,  a chiunque appartenenti, che rientrino
          nelle  categorie  indicate  all'art.  10, comma 3, e che il
          Ministero,  sentito  il competente organo consultivo, abbia
          preventivamente   individuato   e,  per  periodi  temporali
          definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
          patrimonio  culturale  in  relazione  alle  caratteristiche
          oggettive,  alla  provenienza  o  all'appartenenza dei beni
          medesimi.
              3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
          ad  autorizzazione,  secondo  le  modalita' stabilite nella
          presente  sezione  e  nella  sezione  III  di  questo Capo,
          l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
                a) delle   cose,   a   chiunque   appartenenti,   che
          presentino  interesse  culturale, siano opera di autore non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
          anni;
                b) degli    archivi    e   dei   singoli   documenti,
          appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
                c) delle  cose  rientranti  nelle  categorie  di  cui
          all'art.  11,  comma 1,  lettere  f)  g)  ed h), a chiunque
          appartengano.
              4.  Non  e'  soggetta  ad autorizzazione l'uscita delle
          cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera d). L'interessato
          ha  tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
          esportazione  che  le  cose  da  trasferire all'estero sono
          opera  di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
          oltre  cinquanta  anni,  secondo  le  procedure  e  con  le
          modalita' stabilite con decreto ministeriale.».
              «Art.  68  (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
          intende  far  uscire in via definitiva dal territorio della
          Repubblica  le  cose  indicate  nell'art. 65, comma 3, deve
          farne  denuncia  e  presentarle  al  competente  ufficio di
          esportazione,  indicando, contestualmente e per ciascuna di
          esse,  il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
          libera circolazione.
              2.   L'ufficio   di   esportazione,  entro  tre  giorni
          dall'avvenuta  presentazione  della cosa, ne da' notizia ai
          competenti  uffici  del  Ministero,  che segnalano ad esso,
          entro  i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
          utile  in  ordine  agli  oggetti  presentati  per  l'uscita
          definitiva.
              3.  L'ufficio  di esportazione, accertata la congruita'
          del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
          anche  sulla  base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
          di     libera     circolazione,    dandone    comunicazione
          all'interessato  entro  quaranta giorni dalla presentazione
          della cosa.
              4.  Nella  valutazione  circa  il rilascio o il rifiuto
          dell'attestato   di   libera  circolazione  gli  uffici  di
          esportazione  accertano se le cose presentate, in relazione
          alla  loro  natura  o  al contesto storico-culturale di cui
          fanno   parte,  presentano  interesse  artistico,  storico,
          archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
          o  archivistico,  a termini dell'art. 10. Nel compiere tale
          valutazione  gli  uffici  di  esportazione  si  attengono a
          indirizzi  di  carattere  generale stabiliti dal Ministero,
          sentito il competente organo consultivo.
              5.  L'attestato  di  libera  circolazione  ha validita'
          triennale  ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e'
          depositato  agli  atti  d'ufficio; un secondo e' consegnato
          all'interessato   e   deve   accompagnare  la  circolazione
          dell'oggetto;  un  terzo  e'  trasmesso al Ministero per la
          formazione del registro ufficiale degli attestati.
              6.  Il  diniego  comporta  l'avvio  del procedimento di
          dichiarazione,   ai   sensi   dell'art.  14.  A  tal  fine,
          contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
          gli  elementi  di  cui all'art. 14, comma 2, e le cose sono
          sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo
          articolo.
              7.  Per  le  cose di proprieta' di enti sottoposti alla
          vigilanza  regionale,  l'ufficio di esportazione acquisisce
          il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
          di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
          se negativo, e' vincolante.».
              «Art.  69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di
          attestato).  -  1.  Avverso  il  diniego  dell'attestato e'
          ammesso,  entro  i  successivi  trenta  giorni,  ricorso al
          Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
              2.   Il   Ministero,   sentito   il  competente  organo
          consultivo,  decide sul ricorso entro il termine di novanta
          giorni dalla presentazione dello stesso.
              3.    Dalla   data   di   presentazione   del   ricorso
          amministrativo  e  fino alla scadenza del termine di cui al
          comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
          cose   rimangono  assoggettate  alla  disposizione  di  cui
          all'art. 14, comma 4.
              4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
          atti   all'ufficio   di   esportazione,   che  provvede  in
          conformita' nei successivi venti giorni.
              5.   Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
              «Art.  70  (Acquisto  coattivo).  - 1. Entro il termine
          indicato  all'art.  68, comma 3, l'ufficio di esportazione,
          qualora  non  abbia gia' provveduto al rilascio o al dinego
          dell'attestato  di  libera  circolazione,  puo' proporre al
          Ministero  l'acquisto coattivo della cosa della cosa per la
          quale  e'  richiesto  l'attestato  di  libera circolazione,
          dandone    contestuale   comunicazione   alla   regione   e
          all'interessato,  al  quale dichiara altresi' che l'oggetto
          gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso
          l'ufficio  medesimo  fino  alla  conclusione  del  relativo
          procedimento.  In  tal  caso  il  termine  per  il rilascio
          dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
              2.  Il  Ministero  ha la facolta' di acquistare la cosa
          per  il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
          acquisto  e'  notificato  all'interessato  entro il termine
          perentorio  di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
          non  sia  intervenuta  la  notifica  del  provvedimento  di
          acquisto,    l'interessato   puo'   rinunciare   all'uscita
          dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
              3.   Qualora   il   Ministero   non  intenda  procedere
          all'acquisto,  ne  da' comunicazione, entro sessanta giorni
          dalla  denuncia,  alla  regione nel cui territorio si trova
          l'ufficio   di   esportazione  proponente.  La  regione  ha
          facolta'  di  acquistare  la  cosa  nel  rispetto di quanto
          stabilito   all'art.   62,   commi 2   e   3.  Il  relativo
          provvedimento   e'   notificato  all'interessato  entro  il
          termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».
              «Art.  71  (Attestato di circolazione temporanea). - 1.
          Chi  intende  far  uscire  in via temporanea dal territorio
          della  Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose
          e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
          competente     ufficio    di    esportazione,    indicando,
          contestualmente  e per ciascuno di essi, il valore venale e
          il  responsabile  della sua custodia all'estero, al fine di
          ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
              2.  L'ufficio  di esportazione, accertata la congruita'
          del   valore   indicato,  rilascia  o  nega,  con  motivato
          giudizio,  l'attestato di circolazione temporanea, dettando
          le   prescrizioni   necessarie   e   dandone  comunicazione
          all'interessato  entro  quaranta giorni dalla presentazione
          della  cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego
          di  uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
          modi previsti dall'art. 69.
              3.  Qualora  per  l'uscita  temporanea siano presentate
          cose  che  rivestano  l'interesse  indicato  dall'art.  10,
          contestualmente  alla  pronuncia  positiva  o negativa sono
          comunicati   all'interessato,   ai   fini   dell'avvio  del
          procedimento   di   dichiarazione,  gli  elementi  indicati
          all'art.   14,  comma 2,  e  gli  oggetti  presentati  sono
          sottoposti alle misure di cui all'art. 14, comma 4.
              4.  Nella  valutazione  circa  il rilascio o il rifiuto
          dell'attestato,  gli uffici di esportazione si attengono ad
          indirizzi  di  carattere  generale stabiliti dal Ministero,
          sentito  il  competente  organo  consultivo.  Per i casi di
          uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
          comma 1,  lettere b)  e c),  il  rilascio dell'attestato e'
          subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.
              5.  L'attestato  indica anche il termine per il rientro
          delle  cose  o  dei  beni,  che e' prorogabile su richiesta
          dell'interessato,  ma  non puo' essere comunque superiore a
          diciotto  mesi  dalla loro uscita dal territorio nazionale,
          salvo quanto disposto dal comma 8.
              6.  Il  rilascio  dell'attestato  e' sempre subordinato
          all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
          valore   indicato   nella  domanda.  Per  le  mostre  e  le
          manifestazioni  promosse all'estero dal Ministero o, con la
          partecipazione  statale,  da  enti pubblici, dagli istituti
          italiani    di    cultura   all'estero   o   da   organismi
          sovranazionali,   l'assicurazione  puo'  essere  sostituita
          dall'assunzione  dei  relativi rischi da parte dello Stato,
          ai sensi dell'art. 48, comma 5.
              7.  Per  i  beni culturali di cui all'art. 65, comma 1,
          nonche'  per  le  cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
          temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
          da  polizza  fideiussoria, emessa da un istituto bancario o
          da  una societa' di assicurazione, per un importo superiore
          del  dieci  per cento al valore del bene o della cosa, come
          accertato  in  sede di rilascio dell'attestato. La cauzione
          e'  incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi
          alla  temporanea  esportazione non rientrino nel territorio
          nazionale   nel  termine  stabilito.  La  cauzione  non  e'
          richiesta  per  i  beni  appartenenti  allo  Stato  e  alle
          amministrazioni  pubbliche.  Il  Ministero  puo'  esonerare
          dall'obbligo  della  cauzione  istituzioni  di  particolare
          importanza culturale.
              8.  Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
          ai   casi  di  uscita  temporanea  previsti  dall'art.  67,
          comma 1.».
              «Art.  72  (Ingresso nel territorio nazionale). - 1. La
          spedizione  in  Italia  da  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei
          beni  indicate  nell'art.  65, comma 3, sono certificate, a
          domanda, dall'ufficio di esportazione.
              2.  I  certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
          importazione  sono  rilasciati sulla base di documentazione
          idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la
          provenienza  dal  territorio dello Stato membro o del Paese
          terzo  dai  quali  la  cosa  o il bene medesimi sono stati,
          rispettivamente,  spediti o importati. Ai fini del rilascio
          dei  detti  certificati  non  e'  ammessa la produzione, da
          parte  degli  interessati,  di  atti  di  notorieta'  o  di
          dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle
          vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
          di documentazione amministrativa.
              3.  I  certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
          importazione  hanno validita' quinquennale e possono essere
          prorogati su richiesta dell'interessato.
              4.  Con  decreto  ministeriale possono essere stabilite
          condizioni,  modalita'  e  procedure  per  il rilascio e la
          proroga   dei   certificati,   con   particolare   riguardo
          all'accertamento  della  provenienza  della cosa o del bene
          spediti o importati.».
              «Art. 73 (Denominazioni). - 1. Nella presente sezione e
          nella sezione IV di questo Capo si intendono:
                a) per  «regolamento  CEE»,  il  regolamento (CEE) n.
          3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato
          dal   regolamento   (CE)  n.  2469/96  del  Consiglio,  del
          16 dicembre  1996  e  dal  regolamento (CE) n. 974/2001 del
          Consiglio, del 14 maggio 2001;
                b) per  «direttiva  CEE»,  la  direttiva 93/7/CEE del
          Consiglio,   del   15 marzo  1993,  come  modificata  dalla
          direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  17 febbraio  1997  e  dalla  direttiva  2001/38/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
                c) per   «Stato   richiedente»,   lo   Stato   membro
          dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a
          norma della sezione III.».
              «Art. 74 (Esportazione di beni culturali dal territorio
          dell'Unione  europea).  - 1. L'esportazione al di fuori del
          territorio   dell'Unione  europea  degli  oggetti  indicati
          nell'Allegato  A  e' disciplinata dal regolamento CEE e dal
          presente articolo.
              2.  Ai  fini di cui all'art. 3 del regolamento CEE, gli
          uffici   di   esportazione  del  Ministero  sono  autorita'
          competenti  per  il rilascio delle licenze di esportazione.
          Il  Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica
          alla   Commissione   delle   Comunita'   europee;  segnala,
          altresi',  ogni  eventuale  modifica dello stesso entro due
          mesi dalla relativa effettuazione.
              3.  La licenza di esportazione prevista dall'art. 2 del
          regolamento  CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione
          contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e'
          valida   per   sei  mesi.  La  detta  licenza  puo'  essere
          rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato,
          anche  non  contestualmente  all'attestato medesimo, ma non
          oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo.
              4.  Per gli oggetti indicati nell'Allegato A, l'ufficio
          di esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza
          di  esportazione  temporanea,  alle condizioni e secondo le
          modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
              5.  Le  disposizioni  della  sezione 1-bis del presente
          capo  non  si applicano agli oggetti entrati nel territorio
          dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea a norma dell'art. 2 del
          regolamento  CEE,  per la durata di validita' della licenza
          medesima.».
              «Art.  75  (Restituzione). - 1. Nell'ambito dell'Unione
          europea,   la   restituzione   dei  beni  culturali  usciti
          illecitamente  dal  territorio  di uno Stato membro dopo il
          31 dicembre  1992  e'  regolata  dalle  disposizioni  della
          presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
              2.  Ai  fini della direttiva CEE, si intendono per beni
          culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal
          territorio  di  uno  Stato  membro,  in  applicazione della
          legislazione  o delle procedure amministrative ivi vigenti,
          come  appartenenti  al  patrimonio  culturale  dello  Stato
          medesimo,  ai  sensi  dell'art.  30 del Trattato istitutivo
          della   Comunita'   economica   europea,   nella   versione
          consolidata,  quale  risulta dalle modifiche introdotte dal
          Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
              3.  La  restituzione  e'  ammessa  per i beni di cui al
          comma 2  che rientrino in una delle categorie indicate alla
          lettera  a) dell'Allegato A, ovvero per quelli che, pur non
          rientrando   in   dette  categorie,  siano  inventariati  o
          catalogati come appartenenti a:
                a) collezioni  pubbliche  museali, archivi e fondi di
          conservazione  di  biblioteche.  Si  intendono pubbliche le
          collezioni  di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli
          altri  enti  pubblici  territoriali e di ogni altro ente ed
          istituto pubblico, nonche' le collezioni finanziate in modo
          significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti
          pubblici;
                b) istituzioni ecclesiastiche.
              4.   E'   illecita   l'uscita  dei  beni  avvenuta  dal
          territorio   di   uno  Stato  membro  in  violazione  della
          legislazione  di  detto  Stato in materia di protezione del
          patrimonio  culturale  nazionale  o  del  regolamento  CEE,
          ovvero  determinata  dal  mancato rientro dei beni medesimi
          alla  scadenza  del  termine  fissato  nel provvedimento di
          autorizzazione alla spedizione temporanea.
              5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei
          quali   sia  stata  autorizzata  la  spedizione  temporanea
          qualora  siano  violate  le  prescrizioni  stabilite con il
          provvedimento di autorizzazione.
              6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate
          nei  commi 4  e  5 sussistono al momento della proposizione
          della domanda.».
              «Art.  76  (Assistenza  e collaborazione a favore degli
          Stati   membri   dell'Unione  europea).  -  1.  L'autorita'
          centrale  prevista  dall'art. 3 della direttiva CEE e', per
          l'Italia,  il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
          indicati  nella  direttiva,  dei  suoi  organi  centrali  e
          periferici,   nonche'   della   cooperazione   degli  altri
          Ministeri,  degli altri organi dello Stato, delle regioni e
          degli altri enti pubblici territoriali.
              2.  Per  il  ritrovamento  e  la  restituzione dei beni
          culturali  appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
          dell'Unione europea, il Ministero:
                a) assicura  la propria collaborazione alle autorita'
          competenti degli altri Stati membri;
                b) fa  eseguire  sul  territorio  nazionale  ricerche
          volte  alla  localizzazione del bene e alla identificazione
          di  chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono
          disposte  su  domanda dello Stato richiedente, corredata da
          ogni  notizia  e documento utili per agevolare le indagini,
          con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
                c) notifica   agli   Stati   membri   interessati  il
          ritrovamento  nel  territorio  nazionale  di un bene la cui
          illecita  uscita  da  uno Stato membro possa presumersi per
          indizi precisi e concordanti;
                d) agevola   le   operazioni   che  lo  Stato  membro
          interessato  esegue  per  verificare,  in  ordine  al  bene
          oggetto   della   notifica   di  cui  alla  lettera e),  la
          sussistenza  dei  presupposti  e  delle condizioni indicati
          all'art.  75,  purche'  tali  operazioni vengano effettuate
          entro  due  mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
          non  sia  eseguita  entro  il  prescritto termine, non sono
          applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
                e) dispone,  ove  necessario, la rimozione del bene e
          la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
          ogni   altra   misura   necessaria   per   assicurarne   la
          conservazione  ed impedire la sottrazione alla procedura di
          restituzione;
                f) favorisce  l'amichevole  composizione,  tra  Stato
          richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
          bene,  di  ogni controversia concernente la restituzione. A
          tal  fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della
          natura  del  bene,  il  Ministero  puo' proporre allo Stato
          richiedente   e  ai  soggetti  possessori  o  detentori  la
          definizione   della  controversia  mediante  arbitrato,  da
          svolgersi  secondo la legislazione italiana, e raccogliere,
          per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
              «Art.  78  (Termini  di  decadenza  e  di  prescrizione
          dell'azione). - 1. L'azione di restituzione e' promossa nel
          termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui
          lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito
          illecitamente  si  trova  in  un  determinato luogo e ne ha
          identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
              2.  L'azione  di restituzione si prescrive in ogni caso
          entro  il  termine  di  trenta  anni dal giorno dell'uscita
          illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
              3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni
          indicati nell'art. 75, comma 3, lettere a) e b).».
              «Art.   90   (Scoperte   fortuite).  -  1.  Chi  scopre
          fortuitamente  cose immobili o mobili indicate nell'art. 10
          ne  fa  denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o
          al  sindaco  ovvero  all'autorita' di pubblica sicurezza, e
          provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole
          nelle  condizioni  e nel luogo in cui sono state rinvenute.
          Della   scoperta   fortuita  sono  informati,  a  cura  del
          soprintendente,  anche  i  carabinieri preposti alla tutela
          del patrimonio culturale.
              2.  Ove  si  tratti  di  cose mobili delle quali non si
          possa  altrimenti  assicurare la custodia, lo scopritore ha
          facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e
          la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente
          e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
              3.  Agli  obblighi di conservazione e custodia previsti
          nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte
          fortuitamente.
              4.  Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono
          rimborsate dal Ministero.».
              «Art. 92 (Premio per i ritrovamenti). - 1. Il Ministero
          corrisponde  un  premio  non superiore al quarto del valore
          delle cose ritrovate:
                a) al  proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il
          ritrovamento;
                b) al  concessionario  dell'attivita'  di ricerca, di
          cui  all'art.  89, qualora l'attivita' medesima non rientri
          tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
                c) allo  scopritore  fortuito che ha ottemperato agli
          obblighi previsti dall'art. 90.
              2.  Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la
          concessione  prevista  dall'art.  89  ovvero sia scopritore
          della  cosa,  ha  diritto  ad  un premio non superiore alla
          meta' del valore delle cose ritrovate.
              3.  Nessun  premio  spetta  allo  scopritore che si sia
          introdotto  e  abbia  ricercato  nel  fondo altrui senza il
          consenso del proprietario o del possessore.
              4.  Il  premio  puo'  essere  corrisposto  in  denaro o
          mediante  rilascio  di parte delle cose ritrovate. In luogo
          del  premio,  l'interessato  puo' ottenere, a richiesta, un
          credito  di imposta di pari ammontare, secondo le modalita'
          e  con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro
          dell'economia  e delle finanze di concerto con il Ministro,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400.».
              «Art.  94  (Convenzione  UNESCO  sulla  protezione  del
          patrimonio   culturale   subacqueo).   -   1.  Gli  oggetti
          archeologici  e storici rinvenuti nei fondali della zona di
          mare  estesa  dodici  miglia  marine  a  partire dal limite
          esterno  del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle
          regole  relative  agli  interventi sul patrimonio culturale
          subacqueo,   allegate   alla   Convenzione   UNESCO   sulla
          protezione  e  patrimonio  subacqueo,  adottata a Parigi il
          2 novembre 2001.».
              «Art.  96  (Espropriazione  per fini strumentali). - 1.
          Possono  essere  espropriati per causa di pubblica utilita'
          edifici  ed  aree  quando cio' sia necessario per isolare o
          restaurare  beni  culturali immobili, assicurarne la luce o
          la  prospettiva,  garantirne  o  accrescerne il decoro o il
          godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.».
              «Art.  101  (Istituti  e luoghi della cultura). - 1. Ai
          fini  del  presente  codice  sono  istituti  e luoghi della
          cultura  i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
          parchi archeologici, i complessi monumentali.
              2. Si intende per:
                a) «museo»,  una struttura permanente che acquisisce,
          cataloga,  conserva,  ordina  ed  espone beni culturali per
          finalita' di educazione e di studio;
                b) «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie,  cataloga  e  conserva un insieme organizzato di
          libri,   materiali   e   informazioni,   comunque  editi  o
          pubblicati   su   qualunque  supporto,  e  ne  assicura  la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
                c) «archivio»,    una    struttura   permanente   che
          raccoglie,  inventaria  e  conserva  documenti originali di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca.
                d) «area  archeologica», un sito caratterizzato dalla
          presenza  di  resti  di  natura  fossile  o  di manufatti o
          strutture preistorici o di eta' antica;
                e) «parco   archeologico»,   un  ambito  territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza  di valori storici, paesaggistici o ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto;
                f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
              3.  Gli  istituti  ed  i  luoghi  di cui al comma 1 che
          appartengono   a  soggetti  pubblici  sono  destinati  alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi  di  cui  al  comma 1  che  appartengono  a soggetti
          privati  e  sono  aperti  al pubblico espletano un servizio
          privato di utilita' sociale.».
              «Art.  104  (Fruizione  di beni culturali di proprieta'
          privata).  -  1.  Possono  essere  assoggettati a visita da
          parte del pubblico per scopi culturali:
                a) i  beni  culturali  immobili indicati all'art. 10,
          comma 3,   lettere a)   e d),   che   rivestono   interesse
          eccezionale;
                b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'art. 13.
              2.  L'interesse  eccezionale degli immobili indicati al
          comma 1,  lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero,
          sentito il proprietario.
              3.  Le  modalita'  di  visita  sono  concordate  tra il
          proprietario  e il soprintendente, che ne da' comunicazione
          al comune e alla citta' metropolitana nel cui territorio si
          trovano i beni.
              4.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui all'art.
          38.».
              «Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
          beni  culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
          enti    pubblici   territoriali   possono   consentire   la
          riproduzione  nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
          culturali   che   abbiano   in  consegna,  fatte  salve  le
          disposizioni  di  cui  al  comma 2  e  quelle in materia di
          diritto d'autore.
              2.  E'  di  regola  vietata  la  riproduzione  di  beni
          culturali  che  consista  nel  trarre  calchi per contatto,
          dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere;
          di   qualunque   materiale  tali  beni  siano  fatti.  Tale
          riproduzione  e'  consentita  solo in via eccezionale e nel
          rispetto  delle  modalita'  stabilite  con apposito decreto
          ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione
          del  soprintendente, i calchi da copie degli originali gia'
          esistenti   nonche'   quelli   ottenuti  con  tecniche  che
          escludano il contatto diretto con l'originale.».
              «Art.   112   (Valorizzazione  dei  beni  culturali  di
          appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo Stato, le regioni e gli
          altri    enti    pubblici    territoriali   assicurano   la
          valorizzazione  dei  beni  presenti  negli  istituti  e nei
          luoghi  indicati  all'art.  101,  nel rispetto dei principi
          fondamentali fissati dal presente codice.
              2.  Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
          legislazione   regionale   disciplina   le  funzioni  e  le
          attivita'   di   valorizzazione  dei  beni  presenti  negli
          istituti  e  nei luoghi della cultura non appartenenti allo
          Stato   o   dei   quali   lo   Stato  abbia  trasferito  la
          disponibilita' sulla base della normativa vigente.
              3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
          fuori  degli  istituti  e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
          assicurata,  secondo  le  disposizioni del presente Titolo,
          compatibilmente    con    lo    svolgimento   degli   scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati.
              4.  Lo  Stato,  le  regioni  e  gli altri enti pubblici
          territoriali  stipulano  accordi  per definire strategie ed
          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
          conseguenti  piani  strategici  di  sviluppo  culturale e i
          programmi,  relativamente  ai  beni culturali di pertinenza
          pubblica.  Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su base
          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti
          territoriali     definiti,     e     promuovono    altresi'
          l'integrazione,  nel processo di valorizzazione concordato,
          delle  infrastrutture  e  dei settori produttivi collegati.
          Gli  accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni di
          proprieta'  privata,  previo consenso degli interessati. Lo
          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre
          amministrazioni statali eventualmente competenti.
              5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
          amministrazioni   statali   eventualmente   competenti,  le
          regioni  e  gli  altri  enti  pubblici territoriali possono
          costituire,   nel   rispetto  delle  vigenti  disposizioni,
          appositi  soggetti  giuridici cui affidare l'elaborazione e
          lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
              6.  In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
          soggetto  pubblico  e' tenuto a garantire la valorizzazione
          dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
              7.  Con  decreto del Ministro sono definiti modalita' e
          criteri  in  base  ai  quali  il  Ministero  costituisce  i
          soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
              8.  Ai  soggetti  di cui al comma 5 possono partecipare
          privati  proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di
          essere   oggetto   di   valorizzazione,   nonche'   persone
          giuridiche  private  senza  fine di lucro, anche quando non
          dispongano  di  beni  culturali  che  siano  oggetto  della
          valorizzazione,  a  condizione  che  l'intervento  in  tale
          settore  di  attivita'  sia per esse previsto dalla legge o
          dallo statuto.
              9.  Anche  indipendentemente  dagli  accordi  di cui al
          comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
          il  tramite  del  Ministero  e  delle altre amministrazioni
          statali  eventualmente  competenti,  le  regioni, gli altri
          enti  pubblici  territoriali  e  i privati interessati, per
          regolare   servizi   strumentali   comuni   destinati  alla
          fruizione  e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
          accordi  medesimi  possono  essere  anche  istituite  forme
          consortili  non  imprenditoriali  per la gestione di uffici
          comuni.  Per  le  stesse finalita' di cui al primo periodo,
          ulteriori  accordi  possono  essere stipulati dal Ministero
          dalle  regioni  dagli  altri enti pubblici territoriali, da
          ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
          sensi  del  comma 5,  con  le  associazioni  culturali o di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto   finalita'   di   promozione  e  diffusioni  della
          conoscienza dei beni culturali. All'attuazione del presente
          comma   si   provvede   nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali   e   finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza
          pubblica.».
              «Art.  115  (Forme  di  gestione). - 1. Le attivita' di
          valorizzazione  dei beni culturali di appartenenza pubblica
          sono gestite in forma diretta o indiretta.
              2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
          organizzative   interne  alle  amministrazioni,  dotate  di
          adeguata  autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
          e  contabile,  e  provviste di idoneo personale tecnico. Le
          amministrazioni   medesime   possono  attuare  la  gestione
          diretta anche in forma consortile pubblica.
              3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
          a  terzi  delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
          congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
          beni  pertengono  o  dei  soggetti  giuridici costituiti ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
          beni  ai  sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
          pubblica,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  di
          specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
          ai  soggetti  indicati  all'art.  112, comma 5, non possono
          comunque   essere  individuati  quali  concessionari  delle
          attivita' di valorizzazione.
              4.  Lo  Stato,  le  regioni  e  gli altri enti pubblici
          territoriali  ricorrono  alla gestione indiretta al fine di
          assicurare  un  miglior  livello di valorizzazione dei beni
          culturali.  La scelta tra le due forme di gestione indicate
          ai  commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
          in  termini  di  sostenibilita'  economico-finanziaria e di
          efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
          gestione  in  forma  indiretta  e' attuata nel rispetto dei
          parametri di cui all'art. 114.
              5.  Le  amministrazioni  cui  i  beni pertengono e, ove
          conferitari  dei  beni,  i soggetti giuridici costituiti ai
          sensi  dell'art.  112,  comma 5,  regolano i rapporti con i
          concessionari  delle  attivita'  di valorizzazione mediante
          contratto  di  servizio,  nel  quale  sono determinati, tra
          l'altro,   i  contenuti  del  progetto  di  gestione  delle
          attivita'   di   valorizzazione  ed  i  relativi  tempi  di
          attuazione,   i  livelli  qualitativi  delle  attivita'  da
          assicurare   e   dei   servizi   da   erogare,  nonche'  le
          professionalita'  degli  addetti. Nel contratto di servizio
          sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
          comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
              6.  Nel  caso  in  cui  la  concessione  a  terzi delle
          attivita'   di  valorizzazione  sia  attuata  dai  soggetti
          giuridici   di   cui   all'art.  112,  comma 5,  in  quanto
          conferitari  dei  beni  oggetto  della  valorizzazione,  la
          vigilanza  sul  rapporto  concessorio  e'  esercitata anche
          dalle    amministrazioni    cui    i    beni    pertengono.
          L'inadempimento,   da   parte   del  concessionario,  degli
          obblighi  derivanti  dalla  concessione  e dal contratto di
          servizio,    oltre   alle   conseguenze   convenzionalmente
          stabilite,    determina    anche,    a    richiesta   delle
          amministrazioni  cui  i beni pertengono, la risoluzione del
          rapporto  concessorio  e  la  cessazione, senza indennizzo,
          degli effetti del conferimento in uso dei beni.
              7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
          dei  soggetti  di  cui  all'art. 112, comma 5, anche con il
          conferimento   in  uso  dei  beni  culturali  che  ad  esse
          pertengono  e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
          fuori  dell'ipotesi  prevista  al  comma 6, gli effetti del
          conferimento  si  esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
          casi  di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
          al  primo  periodo  o  di  estinzione  dei medesimi. I beni
          conferiti   in   uso   non  sono  assoggettati  a  garanzia
          patrimoniale   specifica   se   non  in  ragione  del  loro
          controvalore economico.
              8.  Alla  concessione delle attivita' di valorizzazione
          puo'  essere  collegata  la  concessione in uso degli spazi
          necessari    all'esercizio    delle   attivita'   medesime,
          previamente   individuati   nel   capitolato   d'oneri.  La
          concessione  in  uso  perde efficacia, senza indennizzo, in
          qualsiasi   caso  di  cessazione  della  concessione  delle
          attivita'.
              9.   Alle   funzioni  ed  ai  compiti  derivanti  dalle
          disposizioni  del  presente  articolo il Ministero provvede
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              «Art. 120 (Sponsorizzazione di beni culturali). - 1. E'
          sponsorizzazione  di  beni culturali ogni contributo, anche
          in   beni   o  servizi,  erogato  per  la  progettazione  o
          l'attuazione  di  iniziative  in  ordine alla tutela ovvero
          alla  valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo
          di  promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita'
          o il prodotto dell'attivita' del soggetto erogante. Possono
          essere   oggetto   di   sponsorizzazione   iniziative   del
          Ministero,   delle   regioni,  degli  altri  enti  pubblici
          territoriali  nonche'  di  altri  soggetti  pubblici  o  di
          persone  giuridiche  private  senza  fine  di lucro, ovvero
          iniziative  di  soggetti  privati su beni culturali di loro
          proprieta'.  La  verifica  della  compatibilita'  di  dette
          iniziative  con  le esigenze della tutela e' effettuata dal
          Ministero  in  conformita'  alle  disposizioni del presente
          codice.
              2.  La  promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
          l'associazione   del   nome,  del  marchio,  dell'immagine,
          dell'attivita'  o  del  prodotto all'iniziativa oggetto del
          contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
          o  storico,  l'aspetto  e  il  decoro del bene culturale da
          tutelare  o  valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
          sponsorizzazione.
              3.  Con  il contratto di sponsorizzazione sono altresi'
          definite  le modalita' di erogazione del contributo nonche'
          le  forme  del  controllo,  da parte del soggetto erogante,
          sulla  realizzazione  dell'iniziativa  cui il contributo si
          riferisce.».
              «Art.  122  (Archivi  di  Stato e archivi storici degli
          enti  pubblici:  consultabilita'  dei  documenti).  -  1. I
          documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
          storici   delle   regioni,   degli   altri   enti  pubblici
          territoriali   nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
          pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
                a) di  quelli  dichiarati  di carattere riservato, ai
          sensi  dell'art.  125,  relativi  alla  politica  estera  o
          interna  dello  Stato, che diventano consultabili cinquanta
          anni dopo la loro data;
                b) di  quelli  contenenti  i dati sensibili nonche' i
          dati    relativi   a   provvedimenti   di   natura   penale
          espressamente   indicati  dalla  normativa  in  materia  di
          trattamento  dei dati personali, che diventano consultabili
          quaranta  anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta
          anni  se  i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute,
          la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
                b-bis) di  quelli  versati  ai  sensi  dell'art.  41,
          comma 2,  fino allo scadere dei termini indicati al comma 1
          dello stesso articolo.
              2.  Anteriormente  al  decorso dei termini indicati nel
          comma 1,  i  documenti  restano  accessibili ai sensi della
          disciplina   sull'accesso   ai   documenti  amministrativi.
          Sull'istanza  di  accesso  provvede  l'amministrazione  che
          deteneva  il documento prima del versamento o del deposito,
          ove   ancora   operante,  ovvero  quella  che  ad  essa  e'
          subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
              3.  Alle  disposizioni  del  comma  1 sono assoggettati
          anche  gli  archivi  e  i  documenti  di proprieta' privata
          depositati  negli  archivi di Stato e negli archivi storici
          degli  enti  pubblici,  o  agli  archivi  medesimi donati o
          venduti  o  lasciati  in eredita' o legato. I depositanti e
          coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato
          i documenti possono anche stabilire la condizione della non
          consultabilita'   di   tutti   o  di  parte  dei  documenti
          dell'ultimo  settantennio.  Tale  limitazione,  cosi'  come
          quella  generale  stabilita  dal  comma 1,  lettera b), non
          opera  nei  riguardi  dei  depositanti,  dei  donanti,  dei
          venditori  e  di qualsiasi altra persona da essi designata;
          detta  limitazione  e'  altresi'  inoperante  nei confronti
          degli  aventi  causa  dai depositanti, donanti e venditori,
          quando   si   tratti   di   documenti  concernenti  oggetti
          patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo
          di acquisto.».
              «Art.  123  (Archivi  di  Stato e archivi storici degli
          enti  pubblici: consultabilita' dei documenti riservati). -
          1.  Il  Ministro  dell'interno, previo parere del direttore
          dell'archivio  di  Stato  competente e udita la commissione
          per  le  questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
          di   archivio  riservati,  istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno,  puo'  autorizzare la consultazione per scopi
          storici  di  documenti  di  carattere  riservato conservati
          negli  archivi  di  Stato  anche  prima  della scadenza dei
          termini  indicati  nell'art. 122, comma 1. L'autorizzazione
          e'   rilasciata,   a   parita'   di   condizioni,  ad  ogni
          richiedente.
              2.   I   documenti   per  i  quali  e'  autorizzata  la
          consultazione  ai  sensi  del  comma 1  conservano  il loro
          carattere  riservato  e  non  possono  essere ulteriormente
          utilizzati    da   altri   soggetti   senza   la   relativa
          autorizzazione.
              3.  Alle  disposizioni  dei commi 1 e 2 e' assoggettata
          anche  la  consultazione  per scopi storici di documenti di
          carattere  riservato conservati negli archivi storici delle
          regioni,  degli altri enti pubblici territoriali nonche' di
          ogni  altro  ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al
          comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.».
              «Art.   128   (Notifiche   effettuate   a  norma  della
          legislazione  precedente).  -  1.  I  beni culturali di cui
          all'art.  10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate
          e  trascritte  le  notifiche effettuate a norma delle leggi
          20 giugno  1909,  n.  364  e  11 giugno  1922, n. 778, sono
          sottoposti  al  procedimento  di cui all'art. 14. Fino alla
          conclusione  del  procedimento  medesimo,  dette  notifiche
          restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
              2.   Conservano   altresi'   efficacia   le   notifiche
          effettuate  a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
          1° giugno  1939,  n.  1089  e  le  dichiarazioni adottate e
          notificate  a  norma  dell'art.  22 della legge 22 dicembre
          1939,  n.  2006,  dell'art.  36  del decreto del Presidente
          della   Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409  e  degli
          articoli 6,  7,  8  e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
          1999, n. 490.
              3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
          precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero
          puo'  rinnovare,  d'ufficio o a richiesta del proprietario,
          possessore  o  detentore  interessati,  il  procedimento di
          dichiarazione   dei  beni  che  sono  stati  oggetto  delle
          notifiche  di  cui  al  comma 2,  al  fine di verificare la
          perdurante      sussistenza     dei     presupposti     per
          l'assoggettamento  dei  beni  medesimi alle disposizioni di
          tutela.
              4.  Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di
          rinnovo  del  procedimento  di  dichiarazione,  prodotta ai
          sensi   del   comma 3,   ovvero  avverso  la  dichiarazione
          conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
          stato  avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
          ai sensi dell'art. 16.».
     

                               Art. 3.

                     Modifiche alla parte quinta

  1.  Alla  parte  quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 182:
      1)  al  comma 1,  lettera a),  le parole: «1° maggio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
      2) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2007»
sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2008»;
      3)  al  comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «1° maggio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
      4)  al comma 1-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
    «d-bis)  colui  che abbia acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi  del  comma 1-quinquies,
lettere a), b)  e c)  ed  abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007,
per  un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni
culturali,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in
rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di  collaborazione  coordinata e
continuativa  con  responsabilita'  diretta  nella  gestione  tecnica
dell'intervento,  con  regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;
      5)  al comma 1-ter, alinea, le parole: «1-bis, lettera a)» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «1-bis,  lettere a)  ed d-bis)» e, alla
lettera b),  le parole: «anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto» sono soppresse;
      6)  al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «di entrata in
vigore  del  decreto  ministeriale  24 ottobre  2001,  n.  420»  sono
sostituite dalle seguenti: «del 1° maggio 2004».
    b) all'articolo 184:
      1)  la  rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme abrogate e
interpretative»;
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o
regolamenti   si  intendono  i  "servizi  per  il  pubblico"  di  cui
all'articolo 117.».

       
                    Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 182 e 184 del
          citato  decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
          dal presente decreto.
              «Art.  182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In via
          transitoria,   agli   effetti   indicati  29,  comma 9-bis,
          acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
                a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
          restauro  statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
          20 ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti  iscritto  ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
                b) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto   ministeriale   24 ottobre  2001,  n.  420,  abbia
          conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
          o  regionale  di  durata  non  inferiore a due anni e abbia
          svolto,  per  un  periodo di tempo almeno doppio rispetto a
          quello  scolare  mancante  per raggiungere un quadriennio e
          comunque  non  inferiore  a due anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368;
                c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368.
              1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire  la  qualifica  di
          restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
          indicati  all'art.  29,  comma 9-bis, previo superamento di
          una  prova  di  idoneita',  secondo modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  da  emanarsi  di  concerto  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          entro il 30 ottobre 2008:
                a) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di
          restauro  dei  beni  suddetti,  direttamente  e in proprio,
          ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368;
                b) colui  che  abbia conseguito o consegua un diploma
          in   restauro   presso  le  accademie  di  belle  arti  con
          insegnamento  almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
                c) colui  che  abbia conseguito o consegua un diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
                d) colui   che   consegua   un   diploma   di  laurea
          specialistica  in  conservazione  e restauro del patrimonio
          storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
                d-bis)  colui  che  abbia  acquisito  la qualifica di
          collaboratore  restauratore  di beni culturali ai sensi del
          comma 1-quinquies,  lettere a), b)  e c)  ed  abbia svolto,
          alla  data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
          tre   anni,   attivita'  di  restauro  di  beni  culturali.
          direttamente   e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e  in
          rapporto   di   lavoro   dipendente   o  di  collaborazione
          coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
          gestione  tecnica  dell'intervento, con regolare esecuzione
          certificata  dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
          dagli  istituti  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368.
              1-ter.   Ai   fini   dell'applicazione   dei   commi 1,
          lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) ed a-bis;
                a) la    durata   dell'attivita'   di   restauro   e'
          documentata  dai termini di consegna e di completamento dei
          lavori,  con  possibilita'  di  cumulare  la durata di piu'
          lavori eseguiti nello stesso periodo;
                b) il  requisito  della responsabilita' diretta nella
          gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
          esclusivamente  da  atti  di data certa emanati, ricevuti o
          comunque  custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
          bene  oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9
          del   decreto   legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368;  i
          competenti  organi ministeriali rilasciano agli interessati
          le   necessarie  attestazioni  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.
              1-quater.   La   qualifica   di  restauratore  di  beni
          culturali  e'  attribuita, previa verifica del possesso dei
          requisiti   ovvero   previo   superamento  della  prova  di
          idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in  un  apposito  elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli
          interessati.  Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
          medesimo,  nell'ambito  delle  risorse umane, strumentali e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, sentita una
          rappresentanza     degli     iscritti.    L'elenco    viene
          tempestivamente  aggiornato, anche mediante inserimento dei
          nominativi  di  coloro  i  quali conseguono la qualifica ai
          sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
              1-quinquies.  Nelle  more dell'attuazione dell'art. 29,
          comma 10,  ai  medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
          stesso  articolo,  acquisisce la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali:
                a) colui  che  abbia  conseguito un diploma di laurea
          universitaria  triennale in tecnologie per la conservazione
          e  il  restauro  dei  beni  culturali, ovvero un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale;
                b) colui  che  abbia conseguito un diploma presso una
          scuola  di  restauro  statale  o  regionale  di  durata non
          inferiore a tre anni;
                c) colui  che,  alla  data  del 1° maggio 2004, abbia
          svolto  lavori  di  restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
          comma 4,  anche  in  proprio, per non meno di quattro anni.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato  ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
          di  buon  esito  degli interventi rilasciato dai competenti
          organi ministeriali;
                d) il   candidato   che,   essendo   ammesso  in  via
          definitiva  a  sostenere  la  prova  di idoneita' di cui al
          comma 1-bis   ed   essendo  poi  risultato  non  idoneo  ad
          acquisire  la  qualifica di restauratore di beni culturali,
          venga  nella  stessa  sede giudicato idoneo ad acquisire la
          qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
              2.  In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro,  la  Fondazione «Centro per la
          conservazione  ed il restauro dei beni culturali La Venaria
          Reale»  e'  autorizzata  ad  istituire  ed attivare, in via
          sperimentale,  per  un  ciclo formativo, in convenzione con
          l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico di Torino, un
          corso  di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
          di  restauratori  dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
          seguenti   dello   stesso  art.  29.  Il  decreto  predetto
          definisce  l'ordinamento  didattico  del  corso, sulla base
          dello  specifico  progetto  approvato dai competenti organi
          della   Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del
          presente  codice,  le  regioni  e  gli  altri enti pubblici
          territoriali   adottano   le   necessarie  disposizioni  di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in via
          sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione.
              3-bis.  In  deroga  al  divieto  di  cui  all'art. 146,
          comma 4,  secondo  periodo,  sono  conclusi  dall'autorita'
          competente   alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico  i
          procedimenti   relativi   alle  domande  di  autorizzazione
          paesaggistica  in  sanatoria  presentate entro il 30 aprile
          2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
          presente  comma,  ovvero  definiti  con  determinazione  di
          improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
          senza    pronuncia    nel   merito   della   compatibilita'
          paesaggistica   dell'intervento.   In   tale   ultimo  caso
          l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
          interessata,  a  riaprire  il procedimento ed a concluderlo
          con  atto  motivato  nei  termini di legge. Si applicano le
          sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
              3-ter.  Le  disposizioni del comma 4 si applicano anche
          alle  domande  di sanatoria presentate nei termini ai sensi
          dell'art.  1,  commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004,
          n.  308,  ferma  restando la quantificazione della sanzione
          pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di
          cui  all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n.
          308, si intende vincolante.
              3-quater.   Agli   accertamenti   della  compatibilita'
          paesaggistica  effettuati,  alla  data di entrata in vigore
          della   presente  disposizione,  ai  sensi  dell'art.  181,
          comma 1-quater,  si  applicano  le sanzioni di cui all'art.
          167, comma 5.».
              «Art.  184 (Norme abrogate e interpretative). - 1. Sono
          abrogate le seguenti disposizioni:
                legge  1° giugno 1939, n. 1089, art. 40, nel testo da
          ultimo  sostituito  dall'art. 9 della legge 12 luglio 1999,
          n. 237;
                decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409, limitatamente: all'art. 21, commi 1 e 3, e
          comma 2,   nel   testo,   rispettivamente,   modificato   e
          sostituito  dall'art.  8  del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  281;  agli  articoli 21-bis  e  22, comma 1, nel
          testo,  rispettivamente,  aggiunto e modificato dall'art. 9
          del medesimo decreto legislativo;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 gennaio
          1972, n. 3, limitatamente all'art. 9;
                decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,
          limitatamente  all'art.  23,  comma 3  e  primo periodo del
          comma 13-ter,  aggiunto dall'art. 30 della legge 7 dicembre
          1999, n. 472;
                legge  15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'art.
          12,  comma 5,  nel  testo modificato dall'art. 19, comma 9,
          della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448; e comma 6, primo
          periodo;
                legge  8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'art.
          7,  come  modificato  dagli  articoli 3  e  4  della  legge
          12 luglio   1999,   n.   237  e  dall'art.  4  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 513;
                decreto    legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,
          limitatamente agli articoli 148, 150, 152, 153, 154 e 155;
                decreto   legislativo   20 ottobre   1998,   n.  368,
          limitatamente all'art. 10;
                legge  12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'art.
          9;
                decreto   legislativo   30 luglio   1999,   n.   281,
          limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
                decreto   legislativo   29 ottobre  1999,  n.  490  e
          successive modificazioni e integrazioni;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre
          2000, n. 283;
                decreto   legislativo   30 giugno   2003,   n.   196,
          limitatamente all'art. 179, comma 4;
                legge  8 luglio  2003, n. 172, limitatamente all'art.
          7;
                decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          limitatamente all'art. 27, commi da 1 a 12;
                decreto-legge  26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  25  giugno  2005,  n.  109,
          limitatamente all'articolo 2-decies.
              1-bis. Con l'espressione «servizi aggiuntivi» riportata
          in  leggi  o  regolamenti  si  intendono  i «servizi per il
          pubblico» di cui all'art. 117.».
    
     

                               Art. 4.

               Abrogazioni e interpretazione autentica

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) legge  19 aprile  1990,  n.  84, limitatamente all'articolo 1,
comma 3;
    b) legge  15 maggio  1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17,
comma 131;
    c) decreto-legge   30 giugno   2005,   n.  115,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17 agosto  2005,  n. 168, limitatamente
all'articolo 14-duodecies.
  2. L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che dall'abrogazione
dell'articolo 5  della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' eccettuato il
comma 5 del medesimo articolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2008

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Rutelli,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti

       
                    Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 aprile
          1990,   n.   84   (Piano   organico   di   inventariazione,
          catalogazione  ed  elaborazione della carta del rischio dei
          beni  culturali,  anche  in relazione all'entrata in vigore
          dell'Atto  unico  europeo:  primi  interventi),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  26 aprile  1990,  n.  96,  come
          modificato al presente decreto:
              «Art.   1.1.   Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   su   proposta   degli   istituti  centrali  e
          dell'Ufficio  centrale  per i beni archivistici, sentito il
          Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali e ambientali,
          approva,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  un programma di interventi
          nell'ambito  delle attivita' e dei compiti istituzionali di
          catalogazione,  inventariazione, prevenzione e salvaguardia
          dei beni culturali e ambientali.
              2. Il programma e' finalizzato:
                a) all'avvio  di un piano organico di inventariazione
          e  catalogazione,  secondo  criteri  uniformi,  dei  beni -
          pubblici      e      privati      -      storico-artistici,
          architettonico-ambientali,                    archeologici,
          storico-scientifici, linguistico, etnografici, archivistici
          e librari, nonche' di tutti quei beni che costituiscono una
          rilevante testimonianza della storia della civilta' e della
          cultura;
                b) all'elaborazione    di   una   carta   conoscitiva
          aggiornabile  della situazione di rischio del patrimonio di
          cui  alla  lettera a)  del  presente articolo, con relativa
          banca dati;
                c) al  potenziamento  delle  attivita'  di  ricerca e
          formazione  finalizzate  alla  tutela  e valorizzazione del
          patrimonio.
              3. (Abrogato).
              4.  Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.   Il  programma  di  cui  al  comma 1  del  presente
          articolo entro  quindici  giorni  dalla  sua approvazione e
          inviato alle competenti commissioni parlamentari.
              6.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al
          comma 2,   lettere a)   e b),   del  presente  articolo  e'
          riservata  una  somma  non inferiore all'80 per cento dello
          stanziamento  di  cui  all'art.  4, comma 1, della presente
          legge.
              7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma
          di  cui  all'art.  1  della  presente  legge e tutti quelli
          precedentemente  redatti  dalle soprintendenze competenti e
          dagli  istituti  centrali  o  comunque  da  essi  validati,
          costituiranno    materiale    documentale    da   allegarsi
          obbligatoriamente  ad ogni progetto di recupero di immobili
          o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e
          da   utilizzarsi  per  la  redazione  della  strumentazione
          urbanistica.».
              La  legge  15  maggio  1997,  n.  127, recante: «Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei   procedimenti   di   decisione  e  di  controllo»,  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113, del 17 maggio 1997.
              L'art.  14-duodecies  del decreto-legge 30 giugno 2005,
          n.  115,  recante  «Disposizioni  urgenti per assicurare la
          funzionalita'  di  settori della pubblica amministrazione»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 151 del 1° luglio
          2005 e convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
          2005,  n.  168,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194
          del 22 agosto 2005, abrogato dal presente decreto, recava:
              «Art.  14-duodecies. (Archivio storico della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri). - Il decreto legislativo 29
          ottobre   1999,   n.   490,   recante  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  a  norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
          1997,  n. 353» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 1999.
              La  legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni
          sui   beni   culturali»,   e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 243 del 17 ottobre
          1997.

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