Decreto Pres. Cons. Min. del 21/12/2007

Coordinamento  in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gazzetta Ufficiale n. 31 del 06/02/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007 -
Coordinamento  delle  attivita' di prevenzione e vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
                            IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto  l'art.  4,  comma 1  della  legge 3 agosto 2007, n. 123, che
prevede   la  realizzazione  del  coordinamento  delle  attivita'  di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Visti  gli  articoli 23  e  27 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni;
Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 ottobre 1997, n. 412;
Ravvisata  l'esigenza  di garantire l'uniformita' dell'attivita' di
prevenzione  e  vigilanza  della pubblica amministrazione su tutto il
territorio  nazionale, anche al fine di individuare le priorita' e le
modalita'   dei   rispettivi   interventi   nonche'  le  sinergie  da
sviluppare;
Acquisita  l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre
2007;
Sulla  proposta  dei  Ministri  della  salute  e del lavoro e della
previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Attivita' di coordinamento
1.  I  Comitati  regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati,
istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art.
27  del  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, svolgono i
propri  compiti  di  programmazione e di indirizzo delle attivita' di
prevenzione  e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri
formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e dalle regioni e province autonome di
Trento  e  di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorita'
d'intervento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
2.  Il Comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale
o  da  un  assessore  da  lui  delegato,  con la partecipazione degli
assessori  regionali  competenti  per  le  funzioni  correlate e deve
comprendere  rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi
di  prevenzione  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  delle aziende
sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA),  dei  settori  ispezione del lavoro delle direzioni regionali
del  lavoro,  degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle
agenzie  territoriali  dell'Istituto  superiore  per la sicurezza sul
lavoro  (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici
periferici  dell'Istituto  di  previdenza  per  il  settore marittimo
(IPSEMA),  degli  uffici  periferici  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  (INPS),  dell'Associazione  nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti
degli  uffici di sanita' aerea e marittima del Ministero della salute
nonche' delle autorita' marittime portuali ed aeroportuali.
3.  Ai  lavori  del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei
datori  di  lavoro  e quattro rappresentanti dei lavoratori designati
dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello regionale.
4.  Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e
svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppa,  tenendo  conto  delle  specificita' territoriali, i
piani   di   attivita'  e  i  progetti  operativi  individuati  dalle
Amministrazioni a livello nazionale;
b) svolge  funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita'
di   prevenzione   e   di   vigilanza   e   promuove  l'attivita'  di
comunicazione,  informazione,  formazione  e  assistenza  operando il
necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) provvede  alla raccolta ed analisi delle informazioni relative
agli  eventi  dannosi  e  ai rischi, proponendo soluzioni operative e
tecniche  atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
da lavoro;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i
comportamenti  dei  datori  di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i  soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente.
5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  di quanto disposto dal
presente  articolo si  provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente.      
                               Art. 2.
Pianificazione e monitoraggio del coordinamento
delle attivita' di vigilanza
1.  In  attuazione  degli  indirizzi  resi a livello nazionale, nel
rispetto  delle  indicazioni  del  comitato di cui all'art. 1 e degli
impegni   di   spesa   assunti  a  livello  nazionale  dalle  singole
amministrazioni,  presso  ogni Comitato regionale di coordinamento e'
istituito  un  ufficio  operativo  composto  da  rappresentanti degli
organi  di  vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive
attivita', individuando le priorita' a livello territoriale.
2.  L'ufficio  operativo  di  cui  al comma 1 provvede a definire i
piani   operativi  di  vigilanza  nei  quali  sono  individuati:  gli
obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i
tempi,  i  mezzi  e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente
disponibili  da  parte  dei  vari  soggetti  pubblici interessati. In
specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di
migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono
essere  previste  particolari  attivita' di coordinamento tecnico che
prevedano   la   costituzione   di   nuclei  operativi  integrati  di
prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati.
3.  I  piani  operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi
provinciali  composti  da:  Servizi  di  prevenzione  e sicurezza nei
luoghi  di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL,
ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.
4. I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le
attivita'   svolte   dalle   sezioni  permanenti  per  verificare  il
raggiungimento  degli  obiettivi,  dando  comunicazione  annuale  dei
risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro
e della previdenza sociale.
5.  Alle  attivita'  disposte  dal  presente  articolo si  provvede
nell'ambito  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie previste
dalla legislazione vigente.
                               Art. 3.
Monitoraggio e raccolta dati
1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi del criterio
di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), legge n. 123/2007, i Comitati
regionali  di  coordinamento realizzano iniziative per l'integrazione
dei rispettivi archivi informativi.
2.  All'integrazione degli archivi informatici di cui al comma 1 si
provvede   nell'ambito   delle  risorse  finanziarie  previste  dalla
legislazione vigente.
                               Art. 4.
Esercizio di poteri sostitutivi
1.  L'esercizio  di  poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b)  della legge 3 agosto 2007, n. 123 e' attuato nei seguenti
casi:
a) mancata costituzione del Comitato;
b) reiterata   mancata  convocazione  del  Comitato  nei  termini
previsti;
c) inadempimento  da  parte  delle  Amministrazioni  e degli Enti
pubblici componenti il Comitato.
2. Nelle  ipotesi  di  cui  alle lettere a) e b), i Ministeri della
salute  e  del  lavoro  e  della previdenza sociale, previo invito ad
adempiere, assumono tutte le iniziative necessarie per assicurare gli
adempimenti  di  cui al presente decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), il Presidente del Comitato,
previo  invito  ad  adempiere,  informa l'autorita' gerarchicamente o
funzionalmente  sovraordinata  al  componente  inadempiente affinche'
assuma tutti gli atti necessari all'esercizio dei poteri sostitutivi.
                               Art. 5.
Disciplina per le province autonome
di Trento e di Bolzano
1.  Le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita'  del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito
delle  proprie  competenze,  secondo  quanto  previsto dai rispettivi
ordinamenti.        
                               Art. 6.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggior oneri a carico della finanza pubblica.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiani

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